Correttivo Cartabia civile: le modifiche al rito sommario e davanti al Giudice di Pace

Termini in cui Il D.lgs 164/2024 (correttivo Cartabia Civile) modificherà il procedimento con rito sommario e quello dinanzi al Giudice di pace.

Dlgs. 164/24. Più che riforma della riforma, un semplice “tagliando” dopo i primi due anni di “messa su strada”. Con il presente contributo si vogliono esaminare i termini in cui Il D.lgs 164/2024 modificherà il procedimento con rito sommario e quello dinanzi al Giudice di pace, con un cenno anche all’unica modifica prevista per il codice delle assicurazioni. Al Correttivo abbiamo dedicato l’articolo Correttivo Cartabia Civile: da oggi in vigore il D.Lgs. 164/2024. Per il testo, consulta Correttivo Cartabia civile: tutte le novità e testi a confronto

Indice

1. Iniziamo con il rito sommario di cognizione nel Correttivo Cartabia Civile


Interessante la riforma dell’art. 281 decies, che come noto è la prima norma del capo III quater rubricato, appunto, “procedimento semplificato di cognizione”. La norma delimita l’ambito di applicazione del rito semplificato e la riforma sembra delineare un favor del legislatore per il rito, così evitando che, magari anche solo per finalità dilatorie, le parti chiedano, e il Giudice conceda, il mutamento del rito da semplificato in ordinario.
La modifica interessa il II comma, che prima, con formulazione invero non felice, affermava che nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda poteva essere sempre proposta con il rito sommario di cognizione. Oggi il comma si arricchisce di una ulteriore precisazione, laddove si afferma che nelle sole cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica, il giudizio può essere introdotto con le forme del procedimento de quo, anche se non ricorrono i presupposti del I comma.
Dunque, di fatto, si consacra e rimarca che il rito standard dinanzi al Giudice monocratico è quello semplificato di cognizione.
Utilissimo, invece, il nuovo III comma che chiarisce che le opposizioni all’esecuzione, agli atti esecutivi e a decreto ingiuntivo si propongono con il rito semplificato di cognizione. Si supera, così, un contrasto sorto sulla permanenza del vecchio rito nelle tre ipotesi de quo, conseguenza del fatto che nelle rispettive norme si faceva espresso riferimento alla “citazione”.
Il nuovo articolo 281 undecies precisa, nell’occuparsi della forma della domanda, che il ricorso introduttivo deve prevedere, oltre alle indicazioni di cui ai numeri 1,2,3, 3bis, 4), 5) e 6) dell’art. 163, in linea con il rito ordinario, anche l’avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Scompare, quindi, il riferimento al n. 7) dell’art. 163, che effettivamente è calibrato per il giudizio introdotto con citazione.
Quindi attenzione alla redazione del ricorso e a modificare gli avvertimenti cui eravamo sino ad ora abituati.
Il II comma prevede che il decreto di comparizione sia redatto dal Giudice istruttore, così superando il dubbio, chiaramente limitato ai procedimenti con composizione collegiale, sul soggetto preposto alla redazione e firma del decreto, e quindi se vi dovesse provvedere il collegio, il presidente o il giudice istruttore.
Il nuovo III comma dell’art. 281 duodecies, invece, chiarisce che alla prima udienza, l’attore che, in seguito alla riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto intende proporre una ulteriore domanda, deve farlo a pena di decadenza in quella sede.
Il IV comma, invece, disciplina con maggior chiarezza l’ipotesi in cui, in sede di prima udienza, di regola deputata all’ammissione dei mezzi istruttori, si renda necessario un rinvio, con i doppi termini (venti e dieci giorni) per la definita articolazione delle richieste di prova, nonché per precisare la domanda e le eccezioni e per la prova contraria e le repliche. Il vecchio testo prevedeva la necessità della richiesta delle parti e della sussistenza del giustificato motivo; oggi il giustificato motivo diventa la necessità sorta in seguito alle difese della controparte. Quindi, nell’ipotesi standard solo ove il convenuto si costituisca all’udienza o se in sede di prima comparizione si svolgono difese afferenti fatti e circostanze nuove, si potrà giustificare il rinvio.
L’art. 281 terdecies disciplina la fase di decisione, precisando che in ipotesi di giudice collegiale la discussione ex. art. 281 sexies avvenga dinanzi a lui, e che quindi questi si ritiri in camera di consiglio per riferire al collegio e decidere, con sentenza depositata entro i successivi sessanta giorni. La norma lascia la possibilità anche solo ad una delle parti di chiedere la decisione ex. art. 275 bis cpc.
E’ utile, infine, verificare anche le modifiche all’art. 281 sexies, anche se si tratta di una variazione puramente terminologica. Il testo post Cartabia, infatti, in molti punti non teneva conto della informatizzazione degli uffici, utilizzando ancora termini arcaici o comunque riferibili all’epoca cartacea del processo. Nello specifico, al II comma, viene rimossa la parola “cancelleria” quale ultimo adempimento necessario, segnatamente il deposito in cancelleria, per la pubblicazione della sentenza letta in udienza all’esito della trattazione orale. L’iter di pubblicazione della sentenza, oggi, ma nei fatti era già così, in esito alla trattazione orale nell’udienza ex. art. 281 sexies, quindi, prevede la sottoscrizione della sentenza da parte del Giudice e la sua immediata pubblicazione nel sistema telematico da parte del Magistrato. Viene meno, quindi, il filtro della cancelleria e la pubblicazione si perfeziona con la sottoscrizione del verbale contenente la sentenza da parte del magistrato.

2. Procedimento davanti al Giudice di pace


Le modifiche sono di scarso rilievo, e servono a meglio chiarire il rapporto tra il rito semplificato, unico applicabile dinanzi al Gdp e la semplificazione e l’oralità prevista dinanzi al giudice onorario.
L’art. 318 cpc, rubricato “contenuto della domanda” aggiunge al secondo comma il seguente periodo “Con lo stesso decreto il giudice di pace informa il convenuto che la costituzione oltre il termine indicato implica le decadenze di cui 281-undecies, terzo e quarto comma, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi il cui valore eccede 1.100, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.”
Dunque il decreto del Giudice di pace diventa più complesso e, di fatto, contiene l’avvertimento previsto dal nuovo 281 undecies I comma. Ci si chiede, a questo punto, se il ricorrente può omettere l’avviso nel ricorso dinanzi al Giudice di pace, atteso che lo stesso sarà già contenuto nel ricorso.
L’art. 319 non prevede più l’onere per l’attore, nel fare la costituzione, di depositare la prova della notifica e il decreto di comparizione.
La norma è estremante utile perché risolve un quesito che da subito ci si è posti. Come può il ricorrente costituirsi depositando il decreto e la relata di notifica, se li stessi conseguono, appunto, alla costituzione e al provvedimento del giudice di pace?
Sul punto si erano immaginate svariate soluzioni, fino ad arrivare al punto di sostenere che bastava depositare telematicamente il ricorso per ottenere il provvedimento, senza produrre documenti, potendovi provvedere solo successivamente al momento della costituzione.
Ora i termini della questione sono chiari, quindi la costituzione in giudizio coincide con l’iscrizione a ruolo.
Infine l’ultimo comma della norma impone alle parti che stanno in giudizio personalmente di dichiarare entro la prima udienza il domicilio pec o fisico, chiaramente nel luogo in cui ha sede il giudice di pace.
Infine l’art. 321 cpc, nel ribadire il rinvio all’art. 281 sexies per la fase di decisione, chiarisce che la sentenza, ove non letta in udienza, potrà essere depositata nei quindici giorni successivi, di fatto superando il sistema della lettura in udienza di dispositivo e sentenza inizialmente previsto dal legislatore.
Codice delle assicurazioni
L’unica modifica riguarda l’art. 126 che prevede gli aspetti processuali dei procedimenti che coinvolgono l’Uci. Con il rito semplificato, infatti, si era posto il problema del rispetto del doppio dei termini a comparire previsto dal cda per i giudizi in cui è parte l’Ufficio centrale italiano. Con la designazione dell’udienza da parte del giudice, spesso i termini non erano rispettati, e di fatto erano equiparati a quelli concessi a tutti gli altri convenuti. La particolarità della posizione processuale dell’Uci, che agisce quale rappresentante della compagnia straniera e che quindi necessita di maggior tempo per conferire con la stessa, veniva così mortificato. Ora, invece, il Giudice del rito semplificato deve prevedere il termine minimo di cento giorni tra la data di citazione e quella di udienza.
Possiamo concludere, limitatamente alle norme esaminate, che l’intervento del legislatore è servito più che altro per fare un tagliando a questi primi due anni di riforma Cartabia, precisando alcuni aspetti e formulazioni letterali che avevano dato adito a interpretazioni difformi. Nulla di più, nulla di meno. Parlare di nuova riforma, forse, pare eccessivo.

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Michele Allamprese

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