Correttivo Cartabia e processo in materia di persone minorenni e famiglia

Il Correttivo Cartabia civile (d.lgs. n.164 del 2024) interviene sul processo civile e quindi anche in materia di persone, minorenni e famiglia.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 31 ottobre il decreto legislativo n.164 del 2024 meglio noto come correttivo della riforma Cartabia del processo civile introdotta con D.lgs. n.149 del 2022. Il decreto composto da 8 articoli comprende circa 200 modifiche, con l’obiettivo di ottimizzare le procedure esistenti ed eliminare ambiguità e contraddizioni presenti nella normativa vigente correggendo errori formali e aggiornando le disposizioni alla luce della completa digitalizzazione del processo. Le novità introdotte sono entrate in vigore lo scorso 26 novembre 2024. Il testo integrale è disponibile all’articolo Correttivo Cartabia civile: il testo in Gazzetta UfficialeIl correttivo interviene sul processo civile e quindi anche in materia di persone, minorenni e famiglia. In tale ambito alcune consistenti novità riguardano l’art. 473 bis ss. c.p.c., tra queste l’ambito di applicazione del rito in questione, la reclamabilità dinanzi alla Corte d’Appello dei provvedimenti temporanei ed urgenti, adottati in tutte le materie ex art. 473 bis del c.p.c., l’udienza di trattazione, l’attuazione dei provvedimenti sull’affidamento, i poteri del P.M. In materia, consigliamo il volume I nuovi procedimenti di famiglia – Prima udienza, fase istruttoria e cumulo delle domande

Indice

1. L’art. 473 bis 14 nel Correttivo Cartabia: ambito di operatività e mutamento del rito


Il nuovo art. 473 bis 14 specifica, in primo luogo, che sono attratte al nuovo rito unificato anche le controversie in tema di risarcimento del danno endo familiare, ciò al fine di dirimere dubbi interpretativi e prevenire pronunce di mero rito che avrebbero il solo effetto di determinare un allungamento dei tempi di definizione dei giudizi spostando l’attenzione da quello che deve essere il bene oggetto di tutela. Per gli stessi motivi, si specifica che sono invece sottratti all’applicazione del rito in parola i procedimenti di scioglimento della comunione legale tra i coniugi, che saranno quindi trattati al pari dei giudizi di scioglimento della comunione ordinaria e di quella ereditaria. Di fatto si prevede un meccanismo di mutamento del rito, per tutte le ipotesi in cui una causa soggetta al rito speciale venga introdotta nelle forme del rito ordinario e viceversa. Onde evitare che l’errore nell’individuazione porti a una pronuncia di inammissibilità della domanda con rallentamenti del sistema giustizia viene appunto introdotto nell’art. 473-bis una disciplina sul mutamento del rito che sostanzialmente riproduce le previsioni di cui agli articoli 426 e 427 c.p.c. e quelle di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 –  e per effetto della quale quando uno dei procedimenti assoggettati al rito speciale è promosso in forme diverse, il giudice ordina il mutamento del rito e fissa l’udienza di prima comparizione regolata dall’articolo 473-bis.21 assegnando alle parti termini perentori per l’eventuale integrazione degli atti. Quando, al contrario, è promossa con le forme del rito speciale una causa che deve invece essere trattata secondo un rito diverso, il giudice, se la causa stessa rientra nella sua competenza, ordina il mutamento del rito dando le disposizioni per l’ulteriore corso del processo, altrimenti dichiara la propria incompetenza e fissa un termine perentorio per la riassunzione della causa con il rito corretto. Viene altresì previsa una riduzione tanto dei termini della fase introduttiva del processo quanto di quelli previsti dall’art. 473 bis 17 per il deposito delle memorie integrative delle parti che possono essere ridotti dal giudice se sussistono ragioni d’urgenza. In materia, consigliamo il volume I nuovi procedimenti di famiglia – Prima udienza, fase istruttoria e cumulo delle domande

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L’opera, dal taglio agile ed operativo, si propone di offrire al professionista una guida ragionata per gestire le fasi cruciali del contenzioso familiare, così come novellato dalla cd. “Riforma Cartabia”, concentrandosi su quattro temi nodali: atti introduttivi, prima udienza, fase istruttoria, cumulo delle domande di separazione e divorzio. L’obiettivo è quello di fornire agli operatori del diritto una “bussola giuridica e processuale” per orientarsi tra le novità legislative e i risvolti applicativi, senza trascurare gli orientamenti giurisprudenziali. Il volume, aggiornato al D.Lgs. 164/2024, che apporta alcuni correttivi alla Riforma Cartabia, può contare su un approccio sistematico, concreto e innovativo, grazie all’apporto delle Autrici, avvocate e magistrate, le quali hanno partecipato alla redazione della Guida in una sorta di dialogo interdisciplinare, individuando gli argomenti processuali e sostanziali salienti nella materia, permettendo, altresì, di mettere a fuoco anche eventuali orientamenti e prassi virtuose. Ida Grimaldi, Avvocato cassazionista, esperta in materia di diritto di famiglia e tutela dei minori, lavoro e discriminazioni di genere. È docente e relatrice in numerosi convegni nazionali, dibattiti e corsi di formazione. Autrice e curatrice di diverse opere in materia di diritto di famiglia e minorile, lavoro e pari opportunità, scrive per numerose riviste giuridiche ed è componente del Comitato Scientifico della rivista “La Previdenza Forense”, quadrimestrale della Cassa di Assistenza e Previdenza Forense.

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2. Art. 473 bis 15 provvedimenti indifferibili


Si interviene sulla disciplina dei provvedimenti indifferibili, rendendo più snello il procedimento per ottenerli ma al contempo offrendo garanzia di tutela alle parti. Ove il decreto di emissione dei provvedimenti in questione sia stato emesso inaudita altera parte– dato il suo carattere di urgenza, il giudice che lo ha emesso deve fissare l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé. Esse, pertanto, dovranno comparire innanzi al giudice che ha emesso il provvedimento e non davanti al collegio e sarà sempre lo stesso giudice a pronunciare, all’esito, un provvedimento di conferma del primo o di revoca dello stesso. In secondo luogo, si prevede, attesa la non reclamabilità del decreto emesso inaudita altera parte, che l’ordinanza così emessa possa essere reclamata solo unitamente a quella con cui alla prima udienza di comparizione delle parti verranno adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti previsti dal 473 bis n. 22.

3. Art. 473 bis 19 diritti disponibili


Viene chiarito che la decadenza del convenuto dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali, indicata all’art. 473 bis art.19 si riferisce alle sole domande riguardanti diritti disponibili e non anche diritti indisponibili.

4. Art. 473 bis 24 reclamabilità dei provvedimenti


Vengono modificati il primo e il secondo comma dell’art. 473 bis  24 in materia di reclamabilità dei provvedimenti temporanei adottati nel corso del procedimento di primo grado nel senso di chiarire agli interpreti che il rimedio del reclamo previsto dal secondo comma del predetto articolo non differisce dal rimedio del reclamo previsto dal primo comma avverso i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti nel corso della prima udienza e si propone presso la Corte d’Appello.

5. Art. 473 bis 34 udienza di discussione


Si interviene disponendo che anche i provvedimenti temporanei ed urgenti emessi in appello sono anche essi reclamabili nei limiti di cui all’art. 473 bis 24 dinanzi alla stessa corte che decide in diversa composizione. Ove non sia possibile costituire altro collegio specializzato nelle materie delle persone, minorenni e famiglia, la corte trasmette gli atti senza indugio alla corte d’appello più vicina.

6. Art. 473 bis 38 attuazione dei provvedimenti sull’affidamento


Disciplina i provvedimenti di affidamento del minore e la loro attuazione e la soluzione delle controversie in ordine all’esercizio della potestà genitoriale.
Viene chiarito il concetto del giudice del procedimento in corso, per tale intendendosi non solo il procedimento nel corso del quale vengono adottati i provvedimenti che necessitano di attuazione ma qualunque procedimento che abbia ad oggetto la titolarità o l’esercizio della potestà genitoriale. La finalità risulta quella di concentrare le tutele del minore tutte innanzi alla stessa autorità giudiziaria ed evitare provvedimenti in possibile contrasto tra loro.

7. Art. 473 bis 47 competenza per territorio – poteri del P.M.


Vengono introdotte delle modifiche al 473 bis 47 che individua il foro territorialmente competente per le domande di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell’unione civile, regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e per i procedimenti di modifica delle relative condizioni. Viene reintrodotto tra i criteri per individuare la competenza territoriale quello del “domicilio delle parti”, presente nelle disposizioni previgenti. Viene modificata la rubrica dell’articolo al fine di adeguarla al suo contenuto. Viene trasferita nel codice di procedura civile la disposizione contenuta nell’art. 5 comma 5 della L.898/1970 dal quale è contestualmente espunta, a mente della quale il pubblico ministero può impugnare la sentenza di divorzio “limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci”. Tale disposizione attualmente applicabile in sede di divorzio e per effetto dell’art. 23 della L.74/1987 anche al giudizio di separazione. Spostando la disposizione all’interno del cpc si è resa la disposizione applicabile anche ai procedimenti riguardanti i figli di genitori non coniugati o parti di una unione civile in armonia con la unicità dello status di figlio.

8. Art. 473 bis 51 ricorso a domanda congiunta


Siinterviene sul contenuto del ricorso a domanda congiunta al fine di correggere degli errori formali

9. Art. 473 bis 67 – 68 abrogazione norme amministrazione patrimonio


Vengono abrogate due disposizioni relative al procedimento sulla sostituzione dell’amministratore del patrimonio. Vengono eliminate due norme che si riferivano ad un istituto quello del patrimonio familiare già soppresso con la riforma del diritto di famiglia nel 1975.

10. Art. 473 bis 71 – 72 ordine di protezione contro abusi familiari


Si interviene sul regime degli ordini di protezione contro gli abusi familiari. Il legislatore del 2001 aveva inserito le norme artt. 342 bis e 343 ter nel codice civile e nel codice di procedura civile aveva disciplinato il procedimento art. 736 bis cpc. Nel 2022 le disposizioni sono state spostate nel titolo IV –bis agli articoli 473 bis 69, 473 bis 70 e 473 bis 71. Erano rimaste disciplinate dalla legge speciale le norme che regolavano il rapporto tra tale procedimento e quello di separazione e divorzio e quelle che estendevano l’ambito di applicazione di tale procedimento alle condotte pregiudizievoli poste in essere da o nei confronti di altri soggetti diversi dal coniuge o da altro componente il nucleo famigliare. Con il correttivo armonizzando l’intera disciplina si è optato per l’inserimento all’interno del codice di rito anche di tali disposizioni così da avere all’interno di un unico corpo normativo l’intera disciplina della violenza in ambito familiare. L’originario art. 8 della L. 2001 è stato trasfuso nell’art. 473 bis 71 per effetto del quale se è già pendente un procedimento (per es. di separazione), di divorzio o di decadenza dall’esercizio della potestà genitoriale la domanda di adozione di misure di protezione deve essere rivolta al giudice dinanzi al quale pende il procedimento. Le disposizioni dell’art. 5 sono state trasferite nell’art. 473 bis 72 che estende le misure in questione alle condotte pregiudizievoli poste in essere da o nei confronti di altri soggetti diversi dal coniuge o da altro componente il nucleo famigliare. Sono conseguentemente abrogate le norme contenute nelle leggi speciali.

11. Art. 473 bis 70 intervento del P.M.


Sono aggiunti all’elenco degli atti in cui è richiesto l’intervento del Pubblico Ministero il numero 3bis relativo alle cause in cui devono essere emessi provvedimenti relativi ai figli minori, in ossequio alla sentenza della Corte Costituzionale 214/1996 secondo cui il P.M. è parte necessaria del giudizio oltre che di separazione o divorzio anche nei giudizi tra genitori naturali che comportino l’adozione di provvedimenti nell’interesse dei figli.

12. Art. 38 dis. Att. Cod. Civ.


Si è provveduto a una modifica del secondo comma dell’art. 38 disp. Att. c.c. si è sostituito il generico richiamo ai procedimenti in materia di famiglia per l’irrogazione di sanzioni in caso di inadempienza o violazioni con il puntuale richiamo alle nuove disposizioni di cui agli artt. 473 bis 38 e 39 cpc.

13. Modifica leggi speciali nel Correttivo Cartabia


Art. 4, comma 7 e 5 bis della L. 4 maggio 1983 n.184
Vengono modificati l’art. 4, comma 7 e 5 bis della L. 4 maggio 1983 n.184 in merito alla individuazione del giudice competente a verificare l’andamento del programma di assistenza e inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza.  Mira ad attribuire la competenza ad effettuare detta verifica al giudice tutelare con un rito di tipo camerale.
Al comma 5 bis viene aggiunto tra i soggetti che possono dare indicazioni al servizio sociale, anche il soggetto col locatario del minore che ha con il minore un rapporto diretto e che nella prima stesura della norma era stato pretermesso. In materia, consigliamo il volume I nuovi procedimenti di famiglia – Prima udienza, fase istruttoria e cumulo delle domande

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14. Art. 8 bis, 10 e 30 TU spese di giustizia


Viene introdotto un art. 8 bis al TU sulle spese di giustizia per i procedimenti in cui sia parte il PM, colmando una lacuna normativa dovuta alla assenza di una disciplina generale sul punto nonché per apportare al D.P.R. quelle modifiche rese necessarie dall’intervento della Corte Costituzionale su questo punto. La nuova disposizione detta la disciplina generale valevole nei procedimenti promossi dal PM o in cui il PM sia parte attraverso il richiamo all’art. 131 del DPR che regola il regime delle spese della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Dunque il regime delle spese di giustizia in tali procedimenti è regolato dalla disciplina del patrocinio a spese dello Stato salvo che sia diversamente disposto, come nel caso dell’art. 145 in materia di procedimento per interdizione e inabilitazione a istanza del PM o quello previsto dall’art. 159bis introdotto con il correttivo Cartabia. Al secondo comma di tale art. 8 bis viene assicurata .la possibilità per la parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato di recuperare le spese di giustizia. All’art. 10, con una norma di coordinamento vengono elencati i procedimenti esenti: interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno, assenza e morte presunta.
All’art. 30 viene chiarito che il regime delle anticipazioni forfettarie è da intendersi esteso anche al P.M. e non solo ai privati. Viene modificato l’art. 131, che conformandosi alla sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 131 comma 3, dispone in materia di liquidazione degli onorari degli ausiliari del giudice
Viene introdotto un nuovo Titolo V-bis nella parte IV del DPR 115/2002 relativa ai procedimenti per l’apertura delle tutele dei minori non accompagnati di cui all’art. 19 comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142.

15. Art 31 Decreto Legislativo 1°settembre 2011 n.150 semplificazione riti civili


Viene modificato l’art. 31 del predetto decreto relativo ai procedimenti in materia di rettificazione di sesso prevedendo che essi non siano assoggettati al rito ordinario di cognizione bensì al più pertinente rito unificato in materia di stato delle persone, minori e famiglia regolamentato previsto dall’art. 473 bis cpc.

16. Art 21 Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n. 149


Viene modificato e chiarito l’art. 21 in materia di poteri riconosciuti al notaio che rilascia autorizzazioni nell’interesse del minore ai fini della valida stipula di un atto:

  • Viene specificato cosa si intende per adozione di adeguate cautele in merito al reimpiego delle somme riscosse nell’interesse del minore
  • L’atto di impugnazione della autorizzazione e il relativo provvedimento debbono essere comunque comunicati al notaio
  • Analogamente il provvedimento del giudice che revoca o modifica l’autorizzazione va comunicato al notaio.

17. Criticità e prospettive del Correttivo Cartabia


Numerose le novità introdotte, alcuni aspetti restano oggetto di dibattito. In particolare, il limite imposto al reclamo dei provvedimenti indifferibili rischia di creare delle tensioni là dove i tribunali non siano in grado di rispettare le tempistiche.
L’esclusione della udienza di conciliazione, anche se da leggersi nella logica di accelerazione del procedimento, desta molte perplessità soprattutto nei casi con scarsa conflittualità.

Note bibliografiche

  • Misterlex il Giurista al Centro: Procedimenti in materia di famiglia: Le tabelle delle norme introdotte con il correttivo Cartabia – Articolo di Giuseppe Buffone – 18.11.2024
  • Relazione illustrativa al Correttivo Cartabia. 
  • Correttivo del Processo Civile in Gazzetta Ufficiale – Guida alle novità – giuri civile – 12.11.2024 Gabriele Voltaggio
  • Processo civile, correttivo alla Riforma Cartabia in Gazzetta Ufficiale –www.edotto.com.  12.11.2024
  • Eleonora Pergolari;
  • Rito di famiglia: come cambia dopo i correttivi – Il Diritto quotidiano –Annamaria Villafrate – 06.01.2025

Avv. Cristina Vanni

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