Rifiuta di fare straordinari: lavoratore licenziato

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Un’ordinanza della Corte di Cassazione conferma il licenziamento di un dipendente per mancata effettuazione del lavoro straordinario. In causa la correttezza dell’interpretazione sulla possibilità per il datore di richiedere al lavoratore prestazioni di lavoro straordinario.
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Corte di Cassazione -sez. L- Ordinanza n. 10623 del 20-04-2023

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Indice

1. Il fatto: licenziato perché rifiuta di fare straordinari


Elio, dipendente di una Società a responsabilità limitata, viene licenziato dalla stessa: “il licenziamento è stato fondato su contestazione che addebitava al lavoratore la mancata effettuazione del lavoro straordinario nel periodo dal 9 al 27 maggio 2016, in spregio alla direttiva aziendale con la quale era stato stabilito l’aumento dell’orario di lavoro per ragioni produttive, e considerava la recidiva, anche specifica, nella quale era incorso il lavoratore per fatti puniti con sanzione conservativa”.


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2. La decisione della Corte


La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10623 del 20.04.2023 “conferma la correttezza della interpretazione della Corte di merito circa la possibilità per la parte datoriale di richiedere al lavoratore prestazioni di lavoro straordinario nei limiti della cd. quota esente, senza preventiva consultazione o informazione alle organizzazioni sindacali nel rispetto dei limiti di due ore giornaliere e otto ore settimanali e con un preavviso di almeno 24 ore; la valutazione di idoneità del cartello affisso all’interno dello stabilimento aziendale a far ritenere assolto da parte del datore di lavoro l’obbligo di preventiva comunicazione della richiesta di straordinario nei confronti del lavoratore, in assenza di specifiche prescrizioni a riguardo da parte della norma collettiva, costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non incrinabile, in sede di legittimità, dalla lettura meramente contrappositiva circa le modalità di assolvimento del detto obbligo, quale operata dall’odierno ricorrente principale; ciò anche in relazione al profilo attinente alla mancata indicazione nel detto avviso della data finale di espletamento del maggiore orario ed, in generale, alla valutazione del giudice di merito in punto di specificità ed adeguatezza della disposizione aziendale a consentire la verifica dell’eventuale superamento della quota esente di straordinario”. In proposito, gli Ermellini chiariscono che “il giudice del reclamo ha affermato la legittimità, alla stregua della previsione collettiva, della richiesta di effettuazione dello straordinario evidenziando che sarebbe stato onere del lavoratore provare di avere opposto il proprio rifiuto in ragione delle ore di lavoro straordinario già effettuate in misura pari o superiore alla quota cd esente laddove la prova orale aveva evidenziato la sistematica mancata prestazione di lavoro straordinario da parte del ricorrente”.

3. Conclusioni: il licenziamento è legittimo


La violazione di un obbligo imposto da direttiva aziendale conformemente alle previsioni del contratto collettivo, la plateale noncuranza del lavoratore ai danni dell’Azienda, nonché l’assenza di qualsivoglia spirito collaborativo con la stessa qualificano in modo netto la questione: la condotta di Elio deve essere connotata come un “notevole inadempimento degli obblighi rivenienti dal rapporto di lavoro”.

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Alice Passacqua

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