Autorità Garante per la tutela della Privacy: comunicazione aggregata sul lavoro straordinario alle organizzazioni sindacali

Pipino Massimo 12/03/13
Scarica PDF Stampa

L’Autorità Garante per la tutela della Privacy, nella Newsletter n. 370 diramata in data 1° marzo 2013, è intervenuta per chiarire che, fatte salve specifiche previsioni normative o contrattuali, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a trasmettere, alle Organizzazioni Sindacali, i dati relativi al lavoro straordinario prestato dai propri dipendenti in forma anonima o aggregata, senza l’indicazione dei nominativi dei lavoratori stessi.

 

Riassumiamo le indicazioni del Garante

Le Pubbliche Amministrazioni, in assenza di disposizioni normative o di specifiche clausole contenute in contratti collettivi, non possono comunicare le ore di straordinario che sono state svolte da un proprio dipendente indicando anche il nome e il cognome dello stesso. Le comunicazioni devono essere fatte in forma anonima o aggregata. Lo ha stabilito (cfr. documento web n. 2288474) il Garante per la tutela dei dati personali che ha quindi imposto al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia di interrompere la trasmissione alle Organizzazioni Sindacali dei dati relativi alle ore di straordinario effettuate da un commissario di polizia penitenziaria. L’interessato, che non era iscritto ad alcun sindacato, aveva lamentato che la suddetta Amministrazione era solita effettuare la comunicazione relativa alle ore di straordinario prestate, in forma nominativa alle Organizzazioni Sindacali del comparto sicurezza, attraverso l’inoltro del prospetto concernente le prestazioni di lavoro straordinario da lui stesso effettuate e le relative competenze. Ritenendo violate le norme in materia di tutela dei dati personali, aveva chiesto che il Dipartimento cessasse tale trattamento illecito dei propri dati. Non avendo ottenuto alcun riscontro dalla citata Amministrazione, si era quindi rivolto all’Autorità Garante chiedendo che i suoi dati personali non venissero né trasmessi alle OO.SS., né affissi e quindi diffusi in locali comuni. L’istruttoria condotta dal Garante ha messo in luce come nel caso in questione non esistono né disposizioni normative né disposizioni contenute in accordi sindacali di settore che legittimino la trasmissione in forma nominativa di informazioni relative alle ore di straordinario svolto dai dipendenti dell’Amministrazione penitenziaria: l’Accordo Nazionale quadro per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, risalente al 2004,  prevede infatti solo la comunicazione in forma anonima dei prospetti delle prestazioni di lavoro straordinario. Nella sua decisione l’Autorità ha richiamato inoltre quanto previsto dalle Linee guida del Garante del 14 giugno 2007 (doc. web n. 1417809), sul trattamento dei dati personali nel rapporto di lavoro pubblico, le quali stabiliscono che “l’Amministrazione pubblica può fornire alle Organizzazioni Sindacali dati numerici e aggregati e non anche quelli riferibili ad uno o più lavoratori individuabili”. Nell’accogliere dunque il ricorso dell’interessato e ritendendo pertanto illecito il trattamento effettuato dall’Amministrazione penitenziaria, l’Autorità ha disposto il blocco immediato dell’ulteriore comunicazione dei dati del dipendente addebitando le spese del ricorso al Ministero.

Pipino Massimo

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento