Ordinanze de potestate: è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione?

Chiara Schena 16/01/24
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Il dibattito giuridico sulla natura dei provvedimenti diversi dalle sentenze (ordinanze e decreti), emessi nei contesti di separazione e divorzio, costituisce una questione di massima importanza. In particolare, l’attenzione è posta sull’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, della Costituzione, in relazione a tali provvedimenti, con un focus specifico sulla definizione di “definitività”.

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Corte di Cassazione-sez. un. civ.- sent. n. 22423 del 25-07-2023

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Indice

1. La questione


La vicenda nasce da una complessa situazione familiare che ha condotto i due coniugi a proporre istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare, la questione ha assunto un notevole impatto con la sentenza penale di assoluzione dell’ex marito, nonché padre della figlia della coppia e il suo conseguente ripristino dei diritti genitoriali. 
Di seguito, la situazione ha subito un’ulteriore complicazione dovuta ad un’ordinanza del Tribunale che ha statuito circa la sospensione della responsabilità genitoriale della madre per condotte ritenute “contrarie al principio di bigenitorialità”, condannandola, dunque, al risarcimento dei danni in favore dell’ex marito. 
La ricorrente presentava ricorso straordinario per cassazione in base a diversi motivi, tra cui il mancato ascolto della minore prima della decisione del giudice di prime cure circa la sospensione della responsabilità genitoriale, l’omessa valutazione delle condotte paterne e la mancata indicazione dei parametri per la condanna al risarcimento dei danni.
La complessità della vicenda ha portato la Prima sezione civile della Corte di cassazione, investita dalla questione, a rimettere la soluzione alle Sezioni unite civili. 

2. Il percorso argomentativo compiuto dalle Sezioni unite sulle ordinanze de potevate


In via preliminare, è corretto osservare che l’ordinanza di sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti della ricorrente è stata revocata con conseguente reintegra dei diritti e dei doveri della ricorrente nei confronti della figlia. Tuttavia, la Prima sezione civile ha ritenuto, comunque, che tale circostanza non dovesse precludere l’esame delle Sezioni unite sulla questione dell’ammissibilità del ricorso straordinari per Cassazione. L’importanza della questione, infatti, deriva della “decisorietà di fatto” delle ordinanze de potestate. Nonostante i provvedimenti in questione siano provvisori, sono dotati di una particolare efficacia che può incidere nel breve/lungo termine sui diritti personalissimi del minore. 
Tali caratteristiche hanno portato la Sezione rimettente a riflettere sulla possibilità d’impugnare siffatti provvedimenti attraverso il ricorso straordinario per cassazione. 
Le Sezioni Unite hanno affrontato alcune osservazioni preliminari. In primo luogo, i giudici ermellini osservano che l’esperibilità del ricorso straordinario per cassazione deve interessare i provvedimenti de potestate emessi nel contesto dei giudizi di separazione o scioglimento del matrimonio; inoltre, sulla scorta di un precedente orientamento giurisprudenziale, le Sezioni unite hanno ribadito la possibilità ammettere il ricorso straordinario per cassazione contro il decreto della corte d’appello che conferma, revoca o modifica i provvedimenti de potestate, considerati assistiti dal giudicato “rebus sic stantibus”. 
Infatti, le Sezioni unite hanno chiarito che i provvedimenti in questione, per poter essere oggetto d’impugnazione mediante il ricorso straordinario per cassazione, devono essere dotati di due condizioni: decisorietà e definitività. Siffatte condizioni, poi, devono coesistere e garantire che il provvedimento sia immodificabile o revocabile. 
Dunque, le Sezioni Unite hanno confermato l’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione nei confronti dei provvedimenti de potestate, mantenendo l’orientamento precedentemente delineato. Tale conclusione è in linea con il principio fondamentale di garantire la tutela dei diritti costituzionali del minore, anche in situazioni provvisorie.
è cruciale, tuttavia, riconoscere la natura temporanea dei provvedimenti emessi durante i procedimenti di separazione e divorzio: gli stessi, infatti, sono destinati ad essere inglobati dalla sentenza finale, soggetta all’ordinaria impugnazione tramite appello e ricorso ordinario per cassazione.
Pertanto, il tribunale che emette tali provvedimenti non esaurisce la sua potestas decedendi, potendo rivalutare le decisioni sia durante il corso del giudizio sia nell’emissione della sentenza finale. Manca, dunque, la consumazione dell’azione che caratterizzerebbe il giudicato di cui all’art. 2909 c.c. Questo è in linea con l’orientamento che esclude il ricorso straordinario per cassazione avverso provvedimenti presidenziali o modificativi successivamente assunti nel corso del grado di giudizio.

3. Conclusioni


Il principio affermato dalle Sezioni Unite è chiaro: i provvedimenti temporanei adottati dal tribunale ordinario, nel corso dei giudizi di separazione e scioglimento matrimoniale, non sono impugnabili mediante ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, della Costituzione. Ciò in quanto tali provvedimenti, pur avendo carattere decisivo, mancano della definitività necessaria a innescare il giudicato rebus sic stantibus.
Occorre, poi, ricordare il contesto normativo di riferimento, precedente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 149 del 2022, con particolare attenzione all’articolo 38 della disposizione attuativa del codice civile. In tale contesto, il tribunale ordinario assumeva competenza nei procedimenti di separazione e scioglimento del matrimonio.
I provvedimenti in oggetto, denominati “de potestate”, sono quelli che incidono sulla potestà genitoriale o sono ad essi strumentali o conseguenziali. Questi provvedimenti, emessi nel corso dei procedimenti di separazione, sono temporanei, decisori su diritti soggettivi ma privi di definitività.
Un elemento chiave della decisione è il riconoscimento che tali provvedimenti sono destinati ad essere assorbiti nella sentenza conclusiva del giudizio. Inoltre, la loro natura temporanea e la possibilità di revisione continua li rendono non idonei a produrre giudicato, consentendo al giudice di riaprire la valutazione in qualsiasi
momento. 

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Chiara Schena

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