Il principio della bigenitorialità

Scarica PDF Stampa
Il principio di bigenitorialità è il principio etico in base al quale un bambino ha una legittima aspirazione, vale a dire, un legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche se gli stessi siano separati o divorziati.

Non devono esistere impedimenti che giustifichino l’allontanamento di un genitore da suo figlio.

Questo diritto si basa, in questa impostazione, sul fatto che essere genitori è un impegno che si prende nei confronti dei figli e non dell’altro genitore, per il quale non può e non deve essere condizionato da un’eventuale separazione e su questo diritto non si può fare ricadere la responsabilità di scelte separative dei genitori.

Il concetto di bigenitorialità o di genitorialità condivisa esiste in diverse discipline, ma per molto tempo veniva utilizzato in prevalenza in relazione alle famiglie unite.

Dopo la Convenzione sui Diritti del Bambino di New York del 20 novembre 1989, si è diffuso sempre di più il concetto che un bambino ha il diritto di avere un rapporto continuativo con entrambi i genitori, anche se gli stessi si separano.

In questo modo, man mano che questo principio prendeva piede, il concetto di bigenitorialità è stato esteso anche alla famiglia separata.

Un concetto analogo esiste anche in Biologia e Genetica ma è relativo  all’eredità genetica di un essere vivente da entrambi i suoi genitori e deriva dall’inglese biparentality.

Volume

I diritti dei figli

L’articolo 147 del codice civile, rubricato “doveri verso i figli” recita:

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis (107, 155, 279, 330, 333, 30 Cost. 570 – 572 c.p.).

Di conseguenza, rappresenta un preciso diritto dei figli quello di essere mantenuti, educati, istruiti e assistiti dai genitori, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni.

I figli  hanno il diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.

(art. 315 – bis c.c.).

I non hanno esclusivamente il diritto di restare con i genitori, e loro il diritto/dovere di stare con i figli, ma anche di conservare stabili ed effettivi rapporti affettivi con i parenti, vale a dire nonni, zii, cugini, e altri.

La separazione dei coniugi e il principio di bigenitorialità

Il diritto dei figli di restare con i genitori viene messo in seria discussione in presenza della separazione degli stessi.

Quando due coniugi decidono di separarsi, per regolarizzare la situazione è necessario che si rivolgano al giudice in modo che pronunci il provvedimento di separazione personale con il quale ottengono l’autorizzazione di abitare ognuno per conto suo, disponendo anche le misure idonee per l’affidamento della prole.

In realtà, si può ottenere lo stesso risultato anche rivolgendosi a dei legali, i quali,attraverso la procedura di negoziazione assistita, fanno stipulare alle parti una convenzione che se ottiene il nulla osta del pubblico ministero, è vincolante allo stesso modo di un provvedimento giudiziale.

Quando due persone unite da vincolo matrimoniale si separano, si presenta la questione dell’affidamento dei figli.

Secondo la legge, il principio di massima da rispettare è quello della bigenitorialità.

In base a questo principio, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ognuno dei genitori, di ricevere attenzione, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ognuno dei rami genitoriali (art. 337 – ter c.c.).

L’affidamento della prole in presenza di separazione

Il principio di bigenitorialità , in presenza di separazione e di divorzio dei coniugi, si trasforma nel dovere del giudice di preferire sempre l’affido condiviso della prole anziché quello esclusivo.

L’evoluzione del diritto di famiglia, allo stato dell’arte, si deve ancora occupare della portata e dei confini entro i quali circoscrivere il concetto di bigenitorialità, introdotto dalla legge n. 54 del 2006, orientato a garantire l’effettività del diritto dei figli a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche in presenza di separazione.

Il compito dell’organo giudicante diventa particolarmente difficile quando sul piano pratico si verifica l’esistenza di una situazione di conflitto tra i genitori, alimentata da una competitività esasperata, tesa a distorcere le finalità dell’istituto attraverso sopraffazioni di carattere egoistico idonee a sacrificare le aspirazioni di esistenza dei figli.

In un simile contesto si pone un’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, Ord., 10 dicembre 2018 n. 31902), con la quale la Corte si è vista costretta a negare l’applicazione di una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione del minore con ognuno dei genitori e a ricordare come va correttamente inteso il diritto alla bigenitorialità.

In parole povere, la Cassazione con la sopra menzionata ordinanza, precisa che la bigenitorialità non si concretizza in termini di parità dei tempi di frequentazione del minore, ma richiama semplicemente il diritto di ogni genitore e del figlio ad essere presente in modo significativo nella sua vita, contemperando questo diritto con le complessive esigenze di vita che si pongono nel caso concreto.

Di conseguenza, il diritto alla bigenitorialità deve essere inteso in modo corretto come presenza comune dei genitori nella vita dei figli, idonea a garantire agli stessi una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, che hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (Cass. Civ., 23 settembre 2015, n. 18817).

Nello specifico, in tema di affidamento dei figli minori, il giudice deve orientare la sua decisione verso l’interesse morale e materiale esclusivo dei figli minori, in relazione alle capacità dei genitori di crescere ed educare la prole nella situazione causata dalla disgregazione dell’unione.

Semplificando, nei casi di separazione personale dei coniugi il giudice per porre in essere il principio di bigenitorialità si deve fare orientare da determinati parametri.

Deve tenere conto del modo nel quale i genitori hanno in precedenza svolto i loro compiti in relazione alla prole.

Deve valutare le rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto genitore-figlio.

Deve considerare la personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.

Volume consigliato

La tutela giuridica del minore

Il volume si propone di offrire una panoramica della normativa nel particolare settore che riguarda il diritto minorile, con approfondimenti in ordine alle problematiche delle scelte dei genitori che si ripercuotono sulla vita dei figli. Nel manuale vengono affrontate le tematiche afferenti a quei diritti che affondano le radici nei principi della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Tali diritti vengono messi in serio pericolo quando padri e madri affrontano la fine del loro rapporto e dovrebbero mantenere un costruttivo rapporto genitoriale; purtroppo, invece, la realtà ci mostra quanto sia difficile preservare le relazioni familiari. Tale difficoltà è stata recepita anche dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza che nella neonata “Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori” prevede in apertura il diritto dei figli di continuare ad amare ed essere amati da entrambi i genitori e di mantenere i loro affetti. Secondo tale documento, bambini e adolescenti hanno il diritto di essere informati e aiutati a comprendere la separazione (o fine del rapporto) dei genitori, il diritto di essere ascoltati e quello di ricevere spiegazioni sulle decisioni che li riguardano, per giungere poi all’individuazione dei diritti come quello all’ascolto e alla partecipazione, del diritto a preservare le relazioni familiari, a non essere separati dai genitori contro la propria volontà, a meno che la separazione non sia necessaria nell’interesse preminente del minorenne. Ciò premesso, è doveroso evidenziare che i principi che regolano il diritto minorile sono materia d’interpretazione da parte dei magistrati, ma la loro conoscenza è necessaria anche nella formazione degli avvocati e in coloro che operano in questo settore.Cristina Cerrai, Avvocato in Livorno, patrocinante in Cassazione, ha una formazione specifica nell’ambito del diritto di famiglia e dei mi- nori. Ha ricoperto il ruolo di Coordinatore Nazionale dell’Osservatorio di Diritto di Famiglia e dei Minori della Giunta A.I.G.A. Attualmente, in qualità di Consigliera di Parità della Provincia di Livorno, è responsabile del centro di ascolto antiviolenza “Sportello VIS”.Stefania Ciocchetti, Avvocata formata nel diritto di famiglia, si occupa di mediazione familiare dal 1995; componente Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento c/o Fondazione Scuola Forense Barese; componente Commissione Famiglia c/o COA Bari, nomina a componente Consiglio Distrettuale di Disciplina (distretto di Corte Appello Bari) per il prossimo quadriennio.Patrizia La Vecchia, è avvocato in Siracusa con una formazione specifica nell’ambito del diritto civile ed in particolare del diritto di famiglia e dei minori; già relatrice in numerosi convegni e corsi di formazione in materia di tutela dei minori e violenza alle donne; già componente dell’osservatorio del Diritto di famiglia dell’AIGA, autrice e curatrice di diverse pubblicazioni in materia di diritto di famiglia e minorile. Oggi Vicepresidente della Sezione di Siracusa.Ivana Enrica Pipponzi, Avvocata cassazionista, ha una formazione specifica nell’ambito del diritto di famiglia e dei minori. A seguito della sua provata esperienza specifica, ha ricoperto le cariche di componente dell’Osservatorio Nazionale di Diritto di Famiglia e dei Minori di AIGA, di responsabile nazionale del Dipartimento “Diritto di Famiglia e Persone” e di coordinatrice del Dipartimento “Persona e Tutela dei Diritti Umani” della Fondazione AIGA “Tommaso Bucciarelli. Già Commissaria Regionale per le Pari Opportunità della Regione Basilicata, è l’attuale Consigliera Regionale di Parità per la Basilicata. Coautrice di numerosi volumi editi dalla Maggioli Editore in materia di Diritto di famiglia, dei minori e Successioni.Emanuela Vargiu, Avvocato cassazionista, formata nel diritto civile ed amministrativo; da dieci anni patrocinatore di cause innanzi alle Magistrature Superiori, esercita la professione a Cagliari. È autrice di diverse pubblicazioni giuridiche in materia di Diritto di famiglia e successioni.Contenuti on line L’acquisto del volume include la possibilità di accedere al sito https://www.maggiolieditore.it/approfondimenti, dove sono presenti significative risorse integrative, ovvero il formulario, in formato editabile e stampabile, la giurisprudenza e la normativa di riferimento. Le indicazioni per effettuare l’accesso sono all’interno del volume.

Cristina Cerrai, Stefania Ciocchetti, Patrizia La Vecchia, Ivana Enrica Pipponzi, Emanuela Vargiu | 2019 Maggioli Editore

34.00 €  32.30 €

 

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento