È stata pubblicata il 16 giugno 2025 (Gazz. Uff. n. 137 del 16/06/2025) la legge, 6 giugno 2025, n. 82 (d’ora in poi: legge n. 82 del 2025), la quale prevede talune modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. Orbene, scopo del presente scritto è quello di vedere in cosa consistono siffatte modificazioni in ambito penalistico, a cominciare da quelle apportate al codice penale. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon
Indice
- 1. Nuovo titolo del Titolo IX-bis c.p.: tutela penale diretta agli animali
- 2. Spettacoli vietati: sanzioni più severe per chi sfrutta gli animali
- 3. Combattimenti tra animali: carcere più lungo e nuove responsabilità
- 4. Nuovo art. 544-septies c.p.: aggravanti per reati in presenza di minori o su più animali
- 5. Pene aumentate per uccisione, maltrattamento e abbandono di animali: tutte le novità
- 6. Divieto di abbattimento e alienazione degli animali: le nuove misure cautelari
- 7. Tutela della fauna selvatica e habitat protetti: sanzioni penali più dure
- 8. Codice di procedura penale: introdotto l’affido definitivo degli animali sequestrati
- 9. Misure di prevenzione antimafia anche per i reati contro gli animali
- 10. Responsabilità degli enti per i reati contro gli animali: arriva l’art. 25-undevicies
- 11. Leggi speciali modificate: pene più dure per traffico illecito e reati veterinari
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- Note
1. Nuovo titolo del Titolo IX-bis c.p.: tutela penale diretta agli animali
Per quanto riguarda il codice penale, una prima modifica è stata apportata ad una rubrica di un titolo del secondo libro di questo codice penale, e segnatamente il titolo IX-bis del libro secondo.
Difatti, l’art. 1, co. 1, legge n. 82 del 2025 ha previsto per l’appunto che la “rubrica del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale è sostituita dalla seguente: «Dei delitti contro gli animali»”.
Dunque, per effetto di siffatto cambiamento, è adesso specificato che “oggetto di tutela penale sono direttamente gli animali e non più l’uomo, colpito nei sentimenti che prova per gli animali”[1]. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon
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2. Spettacoli vietati: sanzioni più severe per chi sfrutta gli animali
Per quanto riguarda gli illeciti penali modificati da parte della normativa qui in commento, l’art. 2, co. 1, legge n. 82 del 2025 ha emendato l’art. 544-quater cod. pen. che, come è noto, prevede il reato di spettacoli o manifestazioni vietati, nella seguente maniera: “All’ articolo 544-quater, primo comma, del codice penale, le parole: «la multa da 3.000 a 15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «la multa da 15.000 a 30.000 euro»”.
Tal che, alla luce di siffatto cambiamento, è stata inasprita “la pena pecuniaria che dovrà [ora ndr.] essere determinata tra un minimo di 15.000 ad un massimo di 30.000 euro”[2] e non più, come invece stabilito in precedenza, da 3.000 a 15.000 euro.
3. Combattimenti tra animali: carcere più lungo e nuove responsabilità
Per quanto concerne l’art. 544-quinquies cod. pen. che, come è risaputo, prevede il reato di divieto di combattimenti tra animali, l’art. 3 della legge n. 82 del 2025 interviene su siffatto precetto normativo nei susseguenti termini: “1. All’articolo 544-quinquies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni»; b) al terzo comma sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma».”.
Dunque, in ragione di codesto intervento legislativo, il delitto contemplato da tale disposizione codicistica è stato emendato nel senso che: a) sono state inasprite ““le pene per chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica, sostituendo l’attuale pena della reclusione da uno a tre anni con la reclusione da due a quattro anni”[3]; b) è stata estesa “la pena attualmente applicata ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni non autorizzati, se consenzienti (reclusione da tre mesi a due anni e multa da 5.000 a 30.000 euro) a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni suddetti”[4].
4. Nuovo art. 544-septies c.p.: aggravanti per reati in presenza di minori o su più animali
La normativa qui in commento, inoltre, prevede un ulteriore articolo, sempre in seno al codice penale, con cui è introdotta un’apposita circostanza aggravante per quanto inerisce i reati contro gli animali.
Difatti, l’art. 4, co. 1, legge n. 82 del 2025 dispone a tal riguardo quanto sussegue: “1. Al titolo IX-bis del libro secondo del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo: «Art. 544-septies. – (Circostanze aggravanti) – Le pene previste dagli articoli 544- bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 sono aumentate: a) se i fatti sono commessi alla presenza di minori; b) se i fatti sono commessi nei confronti di più animali; c) se l’autore diffonde, attraverso strumenti informatici o telematici, immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso»”.
Dunque, tale norma di nuovo conio, così concepita, “introduce un’aggravante ad effetto comune (pena aumentata fino ad un terzo) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: 544-bis (uccisione di animali), 544-ter (maltrattamento di animali), 544-quater (spettacoli o manifestazioni vietati), 544-quinquies (divieto di combattimento tra animali) e 638 (uccisione o danneggiamento di animali altrui), qualora ricorra una delle seguenti circostanze: l’aver commesso il fatto in presenza di minori; l’aver commesso il fatto nei confronti di più animali; la diffusione dei fatti attraverso strumenti informatici o telematici”[5].
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5. Pene aumentate per uccisione, maltrattamento e abbandono di animali: tutte le novità
Tornando ad esaminare le norme incriminatrici interessate da questa legge, l’art. 5 di codesta disciplina legislativa modifica i reati previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 638 e 727 del codice penale, i quali contemplano rispettivamente i seguenti illeciti penali: uccisione di animali, maltrattamento di animali, uccisione o danneggiamento di animale altrui e abbandono di animali.
Invero, l’art. 5 della legge n. 82 del 2025 modifica codeste disposizioni codicistiche nel seguente modo: “1. All’articolo 544-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «da quattro mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000»; b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: 2. All’articolo 544-terdel codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «da tre a diciotto mesi o» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a due anni e»; b) al terzo comma, dopo le parole: «al primo» sono inserite le seguenti: «e al secondo». 3. L’articolo 638 del codice penale è sostituito dal seguente: «Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell’animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000». «Art. 638. – (Uccisione o danneggiamento di animali altrui) – Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni». 4. All’articolo 727, primo comma, del codice penale, le parole: «da 1.000 a 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 10.000»”.
Tal che, alla luce di tale previsione di legge, ne discende che: I) per l’art. 544-bis cod. pen., si innalza “la pena, prevedendo la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro”[6] e non più da quattro mesi a due anni (come stabilito prima), oltre ad essere adesso stabilito “che se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell’animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000”[7]; II) a proposito del delitto di cui all’art. 544-ter cod. pen., si modifica “il primo comma al fine di innalzare la pena – [in precedenza ndr.] della reclusione da tre a diciotto mesi o della multa da 5.000 a 30.000 euro – prevedendo [ora ndr.] la pena della reclusione da sei mesi a due anni congiuntamente – e non alternativamente, come nella norma [pre]vigente – alla pena della multa, la cui misura è mantenuta invariata”[8], oltre ad essere stata “estesa l’aggravante disciplinata dal terzo comma (morte dell’animale) alle ipotesi di cui al secondo comma (somministrazione agli animali di sostanze stupefacenti o vietate e sottoposizione a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi) (…), mentre [in precedenza era ndr.] prevista per quelle di cui al primo comma”[9]; III) si riformula l’art. 638 cod. pen. mediante la previsione di un unico comma “che punisce con la reclusione da un anno a quattro anni, chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria”[10] mentre, nella versione previgente, tale articolo statuiva quanto sussegue: “Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno”; IV) per quanto afferisce l’art. 727 cod. pen., è stato incrementato “l’importo minimo dell’ammenda che può essere comminata, [dai precedenti ndr.] 1.000 euro a 5.000 euro”[11], rimanendo “invece inalterato l’importo massimo dell’ammenda, pari a 10.000 euro”[12].
6. Divieto di abbattimento e alienazione degli animali: le nuove misure cautelari
L’art. 7, co. 1, legge n. 82 del 2025 interviene sull’art. 544-sexies cod. pen. che, come è risaputo, prevede la confisca e le pene accessorie, sempre in relazione a questa tipologia di reati, nei seguenti termini: “All’articolo 544-sexies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Fatto salvo quanto disposto dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 260-bis del codice di procedura penale, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del presente codice e di cui all’articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, all’indagato, imputato o proprietario è vietato abbattere o alienare a terzi gli animali, anche qualora sugli stessi non sussista il vincolo cautelare del sequestro, fino alla sentenza definitiva».
Dunque, per effetto di tale “nuovo” periodo, si “introduce il divieto di abbattimento o di alienazione a terzi degli animali nel corso delle indagini o durante il dibattimento fino alla pronuncia della sentenza definitiva − anche se non è stato disposto il sequestro degli animali −, volti ad accertare la sussistenza di un reato nei confronti di animali”[13].
In particolare, fatta salva la possibilità di affido definitivo ai sensi dell’art. 260-bis c.p.p. (che vedremo da qui a breve ndr.), viene posto a carico dell’indagato, dell’imputato o del proprietario, il divieto di abbattimento di animali o la loro alienazione a terzi quando si stia procedendo all’accertamento di uno dei seguenti reati: uccisione di animali (art. 544-bis c.p.); maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.); spettacoli o manifestazioni vietati perché comportanti sevizie o strazio per gli animali (art. 544-quater c.p.); divieto di combattimento tra animali (art. 544-quinquies c.p.); uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.); traffico illecito di animali da compagnia (art. 4, legge n. 201 del 2010)”[14], fermo restando che i divieti de quibus “si applicano non solo se si procede per un delitto consumato ma anche se il delitto è stato solo tentato”[15].
7. Tutela della fauna selvatica e habitat protetti: sanzioni penali più dure
Per quanto riguarda gli articoli 727-bis e 733-bis del codice penale, che contemplano rispettivamente la contravvenzione di uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e quella di distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto, l’art. 13, co. 1, legge n. 82 del 2025 interviene su di essi nella susseguente maniera: “1. All’articolo 727-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da tre mesi a un anno e con l’ammenda fino a 8.000 euro». 2. All’articolo 733-bis del codice penale, le parole: «fino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a 3.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da tre mesi a due anni e con l’ammenda non inferiore a 6.000 euro».”.
Quindi, alla luce di codeste modificazioni, per il primo illecito contravvenzionale appena menzionato, si “inasprisce la cornice sanzionatoria prevedendo l’arresto da tre mesi a un anno e l’ammenda fino a 8.000 euro, in luogo [della precedente ndr.] previsione dell’arresto da uno a sei mesi e dell’ammenda fino a 4.000 euro”[16] mentre, per il secondo, parimenti si incrementano le relative sanzioni, prevedendosi “infatti l’arresto da tre mesi a due anni e l’ammenda non inferiore a 6.000 euro”[17], al posto dell’arresto fino a diciotto mesi e dell’ammenda non inferiore a 3.000 euro, come invece contemplato in precedenza.
8. Codice di procedura penale: introdotto l’affido definitivo degli animali sequestrati
La normativa qui in commento interviene anche per quanto concerne il codice di rito penale.
Difatti, l’art. 6, co. 1, legge n. 82 del 2025 appone delle modifiche a questo codice nel susseguente modo: “Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) agli articoli 257, comma 1, 322, comma 1, 322-bis, comma 1, 325, comma 1,e 355, comma 3, dopo la parola: «restituzione» sono inserite le seguenti: «nonché le associazioni e gli enti di cui all’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale»; b) dopo l’articolo 260 è inserito il seguente: «Art. 260-bis. – (Affido definitivo dell’animale oggetto di sequestro o confisca) – 1. L’autorità giudiziaria, nell’ambito dei procedimenti per i reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies del codice penale nonché all’articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, quando dispone il sequestro o la confisca di animali vivi al fine di garantire la loro effettiva protezione e il mantenimento in condizioni di salute adeguate, può, anche su istanza della persona offesa o dell’associazione di cui all’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, con decreto motivato, affidare gli stessi, in via definitiva, alle associazioni di cui al medesimo articolo 19-quater o a loro subaffidatari previo versa-mento, da parte dell’associazione interessata, di una cauzione per ciascun animale affidato. Il provvedimento di rigetto dell’istanza dei soggetti indicati è impugnabile nel ter-mine di trenta giorni. 2. L’importo della cauzione di cui al comma 1 è stabilito dall’autorità giudiziaria tenendo conto della tipologia dell’animale e dello stato sanitario dello stesso nonché delle cure e dei costi che la gestione dell’animale richiede nel lungo periodo a seguito dell’affidamento definitivo. Il versamento della cauzione è condizione di efficacia del decreto di affidamento definitivo. 3. Le associazioni di cui all’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria procedente, possono individuare singole persone fisiche o enti e associazioni a cui affidare gli animali. In tali casi e sempre previo versamento della cauzione, il decreto di affidamento definitivo è emesso nei riguardi dell’affidatario individuato. 4. La cauzione è versata mediante bonifico bancario al Fondo unico giustizia. La cauzione complessiva versata rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria fino alla sentenza definitiva. In caso di sentenza definitiva di condanna, la cauzione è versata all’entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all’erario. 5. La documentazione relativa al versa-mento della cauzione è inserita, in originale, nel fascicolo del procedimento. 6. Il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini dell’esecuzione delle variazioni anagrafiche, ove previste, relative agli animali affidati e si estende anche a eventuali cuccioli nati nelle more del sequestro o della confisca”.
Quindi, in ragione di queste statuizioni normative, le novità, introdotte dalla legge qui in commento in materia di procedura penale, sono riassumibili nella susseguente maniera: 1) si attribuisce “la legittimazione a chiedere il riesame del provvedimento di sequestro alle associazioni affidatarie di animali”[18]; 2) si introduce, in seno al codice di rito penale, un “nuovo articolo 260-bis, relativo all’affido definitivo dell’animale oggetto di sequestro o confisca”[19], in cui è prevista “una disciplina che si pone in un rapporto di specialità rispetto alla ordinaria disciplina del sequestro, motivata dalla peculiare natura di ciò che viene sottoposto a sequestro, ovverosia animali vivi”[20], il quale – fermo restando che esso è applicabile “ogni qualvolta l’autorità giudiziaria dovrà procedere al sequestro o alla confisca di animali vivi nell’ambito di procedimenti volti all’accertamento dei seguenti reati, tentati o consumati: uccisione di animali (art. 544-bis c.p.); maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.); spettacoli o manifestazioni vietati perché comportanti sevizie o strazio per gli animali (art. 544-quater c.p.); divieto di combattimento tra animali (art. 544-quinquies c.p.); traffico illecito di animali da compagnia (art. 4, legge n. 201 del 2010)”[21] – “prevede che l’affidamento dei suddetti animali alle associazioni o agli enti di cui all’art. 19-quater disp. att. c.p.p. (ovvero quelle associazioni o enti che ne fanno richiesta e sono individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’interno) sia disposto con decreto motivato dall’autorità giudiziaria, che può intervenire anche su istanza della persona offesa o dell’associazione di cui all’articolo 19-quater”[22], tenuto conto altresì del fatto che, da una parte,l’affidamento in questione “può essere disposto anche in via definitiva”[23], dall’altra, gli “animali possono essere altresì affidati a singole persone fisiche o enti e associazioni, individuate dagli enti di cui all’art. 19-quater disp. trans. c.p. (in tal caso il decreto è emesso a loro nome ai sensi del nuovo articolo 260-bis, comma 3)”[24], da un’altra parte ancora, siffatto “affidamento avviene previo versamento di una cauzione per ogni animale affidato che costituisce condizione di efficacia del decreto (prova del versamento della cauzione deve essere infatti conservata nel fascicolo del procedimento) ed è stabilita dall’autorità giudiziaria tenendo conto della tipologia dell’animale, dello stato sanitario dello stesso nonché delle cure e dei costi che la gestione dell’animale richiede nel lungo periodo”[25] e tale “cauzione deve essere versata tramite bonifico al Fondo unico giustizia, rimanendo a disposizione dell’autorità giudiziaria fino alla sentenza definitiva (se la sentenza è di condanna la cauzione è acquisita dall’erario)”[26] mentre la “documentazione relativa al versamento della cauzione è inserita, in originale, nel fascicolo del procedimento”[27].
9. Misure di prevenzione antimafia anche per i reati contro gli animali
In materia di misure di prevenzione, l’art. 6, co. 2, legge n. 82 del 2025 dispone che le “misure di prevenzione previste dal libro I, titoli I e II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, si applicano anche a coloro che debbano ritenersi, ai sensi degli articoli 102 e103 del codice penale, abitualmente dediti alla consumazione dei delitti di cui agli articoli 544-quater e 544-quinquies del codice penale o dei delitti previsti dalla legge 4 novembre 2010, n. 201”.
Quindi, per effetto di quanto stabilito in tale comma, è ora disposto “che a coloro che commettono abitualmente i reati di cui agli artt. 544-quater (spettacoli o manifestazioni vietati) e 544-quinquies (divieto di combattimento tra animali) del codice penale e di cui alla legge n. 201 del 2010 (traffico illecito di animali da compagnia) si applichino le misure di prevenzione personali e patrimoniali previste dal Libro I del codice delle leggi antimafia”[28] e tali “misure si applicano limitatamente ai casi di abitualità presunta dalla legge di cui all’articolo 102 c.p. e di abitualità ritenuta dal giudice 103 del codice penale”[29].
10. Responsabilità degli enti per i reati contro gli animali: arriva l’art. 25-undevicies
L’art. 8, co. 1, legge n. 82 del 2025 opera delle modifiche, pure per ciò che riguarda la responsabilità amministrativa degli enti, nei seguenti termini: “Dopo l’articolo 25-duodeviciesdel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente: «Art. 25-undevicies. – (Delitti contro gli animali) – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544- ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna, ai sensi dell’articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni. 3.I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall’articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale».”.
Quindi, per effetto di questa nuova previsione di legge, è adesso: a) stabilita l’applicazione di una “sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote all’ente riconosciuto responsabile per uno dei seguenti reati: uccisione di animali (art. 544-bis c.p.); maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.); spettacoli o manifestazioni vietati perché comportanti sevizie o strazio per gli animali (art. 544-quater c.p.); divieto di combattimento tra animali (art. 544-quinquies c.p.); uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)”[30], b) specificato “che, in caso di condanna dell’ente per uno dei reati indicati al comma 1, si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del medesimo decreto n. 231 per una durata non superiore a due anni”[31], fermo restando che le sanzioni interdittive previste da questo comma 2 “sono: a) interdizione dall’esercizio dell’attività; b) sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni o servizi”[32]; c) chiarito “che le disposizioni [sin qui menzionate ndr.] non si applicano ai casi previsti dall’articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, ovvero ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, dalle altre leggi speciali in materia di animali, nonché alle manifestazioni storiche e culturali”[33].
11. Leggi speciali modificate: pene più dure per traffico illecito e reati veterinari
In relazione a leggi speciali, riguardante sempre profili di rilevanza penale, si segnalano ulteriori disposizioni, sempre prevedute dalla normativa qui in commento, che hanno modificate codeste discipline legislative.
Orbene, tra le leggi speciali interessate dalla legge n. 82 del 2025, va osservato che l’art. 9, co. 1, di codesta normativa, ha modificato la legge, 4 novembre 2010, n. 201, riguardante la protezione degli animali di affezione e da compagnia, nei seguenti termini: “Alla legge 4 novembre 2010, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 4, comma 1, le parole: «e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale» sono sostituite dalle seguenti: «o delle necessarie certificazioni sanitarie o non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale» e le parole: «con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro3.000 a euro 15.000» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da quattro a diciotto mesi e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000»; b) all’articolo 5: 1) al comma 1, le parole: «da euro100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 200 a euro 2.000 per ogni animale introdotto»; 2) al comma 2, primo periodo, le parole: «da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 1.500 per ogni animale introdotto»; 3) al comma 4, le parole: «da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.500 a euro 3.000 per ogni animale introdotto»; c) all’articolo 6:1) al comma 1, primo periodo, le parole: «commette tre violazioni» sono sostituite dalle seguenti: «commette due violazioni» e le parole: «da uno a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei mesi»; 2) al comma 2, primo periodo, le parole: «commette tre violazioni» sono sostituite dalle seguenti: «commette due violazioni» e le parole: «da uno a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei mesi»; 3) al comma 3, le parole: «commette cinque violazioni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «commette tre violazioni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza possibilità di conseguirla nuovamente».”.
Dunque, per quello che rileva in questa sede, per effetto di questo articolo 9, “viene modificato l’art. 4 della citata legge, in materia di traffico illecito di animali da compagnia, con un inasprimento della cornice sanzionatoria ivi prevista”; in particolare, attraverso “la disposizione in commento, la pena in caso di introduzione nel territorio nazionale di animali da compagnia privi di sistemi per l’identificazione individuale o delle necessarie certificazioni sanitarie o non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, è punito con la reclusione da quattro a diciotto mesi e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000”[34].
Ciò posto, dal canto suo, l’art. 12, co. 1, legge n. 82 del 2025 “reca disposizioni riguardanti la polizia giudiziaria nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati in danno di animali”, prevedendo quanto segue: “All’articolo 6, comma 1, della legge 20luglio 2004, n.189, dopo la parola: «sentiti» sono inserite le seguenti: «il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica,».”.
Quindi, alla luce di tale intervento legislativo, si prevede adesso “che debba essere sentito anche il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica per l’emanazione del decreto del Ministro dell’interno che stabilisce le modalità di coordinamento tra le varie forze di polizia in materia di reati contro gli animali”[35].
Queste sono in sostanza le novità introdotte dalla legge qui in commento in materia penale.
Non resta dunque che attendere come essa verrà interpretata in sede giudiziale.
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Note
[1]Servizio studi del Senato, Nota breve n. 75/1 del mese di maggio del 2025, avente ad oggetto il disegno di legge AA.SS. n. 1308 e connessi – Modifiche in materia di tutela degli animali, in senato.it.
[2]Servizio studi del Senato, Nota breve n. 75 del mese di marzo del 2025, avente ad oggetto il disegno di legge AA.SS. n. 1308 e connessi – Modifiche in materia di tutela degli animali, in senato.it.
[3]Servizio studi del Senato, Nota breve n. 75/1 del mese di maggio del 2025, avente ad oggetto il disegno di legge AA.SS. n. 1308 e connessi – Modifiche in materia di tutela degli animali, in senato.it.
[4]Ibidem.
[5]Servizio studi del Senato, Nota breve n. 75 del mese di marzo del 2025, avente ad oggetto il disegno di legge AA.SS. n. 1308 e connessi – Modifiche in materia di tutela degli animali, in senato.it.
[6]Servizio studi del Senato, Nota breve n. 75/1 del mese di maggio del 2025, avente ad oggetto il disegno di legge AA.SS. n. 1308 e connessi – Modifiche in materia di tutela degli animali, in senato.it.
[7]Ibidem.
[8]Ibidem.
[9]Ibidem.
[10]Ibidem.
[11]Ibidem.
[12]Ibidem.
[13]Servizio studi del Senato, Nota breve n. 75 del mese di marzo del 2025, avente ad oggetto il disegno di legge AA.SS. n. 1308 e connessi – Modifiche in materia di tutela degli animali, in senato.it.
[14]Ibidem.
[15]Ibidem.
[16]Servizio studi del Senato, Nota breve n. 75/1 del mese di maggio del 2025, avente ad oggetto il disegno di legge AA.SS. n. 1308 e connessi – Modifiche in materia di tutela degli animali, in senato.it.
[17]Ibidem.
[18]Servizio studi del Senato, Nota breve n. 75/1 del mese di maggio del 2025, avente ad oggetto il disegno di legge AA.SS. n. 1308 e connessi – Modifiche in materia di tutela degli animali, in senato.it.
[19]Ibidem.
[20]Ibidem.
[21]Ibidem.
[22]Ibidem.
[23]Ibidem.
[24]Ibidem.
[25]Ibidem.
[26]Ibidem.
[27]Ibidem.
[28]Servizio studi del Senato, Nota breve n. 75 del mese di marzo del 2025, avente ad oggetto il disegno di legge AA.SS. n. 1308 e connessi – Modifiche in materia di tutela degli animali, in senato.it.
[29]Ibidem.
[30]Servizio studi del Senato, Nota breve n. 75/1 del mese di maggio del 2025, avente ad oggetto il disegno di legge AA.SS. n. 1308 e connessi – Modifiche in materia di tutela degli animali, in senato.it.
[31]Ibidem.
[32]Ibidem.
[33]Ibidem.
[34]Servizio studi del Senato, Nota breve n. 75 del mese di marzo del 2025, avente ad oggetto il disegno di legge AA.SS. n. 1308 e connessi – Modifiche in materia di tutela degli animali, in senato.it.
[35]Servizio studi del Senato, Nota breve n. 75/1 del mese di maggio del 2025, avente ad oggetto il disegno di legge AA.SS. n. 1308 e connessi – Modifiche in materia di tutela degli animali, in senato.it.
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