Pene più severe in caso di abbandono degli animali. È questo uno dei contenuti della legge n° 177 del 25 novembre 2024 intitolata “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo n° 285 del 30 aprile 1992”. Alle novità del codice abbiamo dedicato l’articolo: Nuovo Codice della Strada 2024: il testo in vigore (in PDF). Scopri anche la nostra offerta sul Nuovo codice della Strada cliccando qui
Indice
1. Il diritto degli animali al rispetto e a non essere abbandonati
Esseri senzienti! Tali sono definiti gli animali dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea che, all’art. 13 sancisce: «L’Unione e gli Stati membri tengano pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti».
Sono, dunque, esseri viventi capaci di provare sentimenti, quali amore, preoccupazione, dolore, rabbia, noia e non possono non essere considerati meritevoli di tutela e titolari del diritto al rispetto.
A riconoscere tale diritto è la Dichiarazione universale dei diritti dell’animale proclamata a Parigi presso la sede dell’Unesco il 15 ottobre del 1978.
All’articolo 2 si legge: «Ogni animale ha diritto al rispetto…».
Tra i diritti degli animali rientra quello a non essere abbandonato atteso che la stessa Dichiarazione all’art. 3 chiarisce che nessun animale dovrà essere sottoposto ad atti crudeli e l’abbandono è considerato dall’art. 6, «atto crudele e degradante».
Per qualificare un atto come abbandono è sufficiente la mancanza di attenzione nei suoi confronti (Cass. Sez. III n° 11056 del 10 luglio 2000).
L’abbandono dell’animale, domestico o d’affezione, in luoghi distanti dall’abitazione in cui era tenuto, ha l’evidente finalità di impedirgli il ritorno potendosi ravvisare la consapevolezza, da parte dell’uomo, dell’incapacità dell’animale di provvedere autonomamente a se stesso.
Nel preciso momento in cui lo si abbandona, gli si sta negando il diritto all’esistenza di cui all’art. 1 della Dichiarazione.
Secondo l’ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) in Italia oltre 130.000 animali vengono lasciati ogni anno a bordo strada.
Un dato allarmante questo che impone da sempre un incisivo intervento normativo.
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2. La normativa in materia di abbandono degli animali
L’art. 14 della Dichiarazione enuncia: «I diritti degli animali devono essere difesi dalla legge come i diritti dell’uomo».
Quale, dunque, la normativa vigente nel nostro Paese?
È indubbio che nonostante le innegabili conquiste a difesa degli animali, ancora si rinvengono tracce di indifferenza nei loro confronti.
Gli animali hanno un’anima, soffrono, gioiscono come tutti noi, eppure nel codice civile li si equipara alle «res» (cose).
Il codice civile all’art. 923 dispone infatti che «Le cose mobili che non sono di proprietà di alcuno si acquistano con l’occupazione e che tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca».
La qualifica di «res» si evince, altresì, sia pure indirettamente, dall’art. 1496 del codice civile che disciplina la vendita di animali.
All’uopo, la Cass. Civ. con sentenza n° 22728/2018 ha chiaramente qualificato l’animale da compagnia acquistato quale «cosa mobile» in senso giuridico e «bene di consumo».
È stata la legge n° 281 del 14 agosto del 1991 («Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo») ad interessarsi della necessità di tutelare gli animali prevedendo all’art. 1: «Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione, condanna gli atti di crudeltà contro gli stessi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e tutelare la salute pubblica e l’ambiente».
Una grande conquista negli ultimi anni è stata la modifica dell’art. 9 della Costituzione ad opera della legge costituzionale n° 1 dell’11 febbraio del 2022 che, al citato articolo, ha aggiunto un nuovo comma all’interno del quale si afferma che: «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».
Modificando uno dei principi fondamentali della Carta Costituzionale, tale legge ha palesato l’urgenza di apprestare tutela a chi non può evidentemente continuare ad essere considerato «res».
3. La modifica dell’art. 727 del codice penale nel Nuovo codice della Strada
Un’efficace tutela degli animali è ravvisabile nell’art. 727 del codice penale intitolato «Abbandono di animali» che, lungi dal considerare gli stessi quali «cose», punisce la condotta di chi, incurante di quell’essere senziente che aveva scelto di amare, lo abbandona condannandolo a morte quasi certa.
L’articolo 2 della legge 177 del 25 novembre 2024 (Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285) ha apportato modifiche all’articolo 727 del codice penale (già precedentemente modificato dalla legge n°189/2004 contenente disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali al titolo IX Bis dei delitti contro il sentimento degli animali) nonché all’art. 589 bis relativo all’omicidio stradale e all’art. 590 bis concernente le lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime.
L’art. 727 del codice penale al primo comma sancisce: «Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1000 a 10.000 euro».
A tale comma, per effetto della legge n° 177/2024 è aggiunto il seguente periodo: «Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena è aumentata di un terzo».
Il secondo comma dispone: «Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze».
Dopo tale comma, la citata legge ha aggiunto il seguente: «All’accertamento del reato di cui al primo comma consegue in ogni caso, ove il fatto sia commesso mediante l’uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno».
Anche l’art. 589 bis del codice penale (omicidio stradale) è stato integrato con l’evidente finalità di disincentivare l’abbandono.
Infatti, al primo comma del citato articolo che così recita: «Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni», è stato aggiunto il seguente periodo: «La stessa pena si applica a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze quando dall’abbandono consegue un incidente stradale che cagiona la morte».
Infine, oggetto di integrazione è stato l’art. 590 bis «Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime».
Il primo comma chiarisce: «Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per lesioni gravi e da un anno a tre anni per le lesioni gravissime».
A tale comma la legge ha aggiunto il seguente periodo: «Le stesse pene si applicano a colui che abbandona gli animali domestici su strada o nelle relative pertinenze quando dall’abbandono consegue un incidente stradale che cagiona le lesioni personali».
Un intervento normativo che, potremmo dire, se da un lato è finalizzato a proteggere gli animali, dall’altro mira a punire la crudeltà umana. Crudeltà che non apparterrà mai agli animali! D’altra parte come scrisse Fedor Dostoevskij, «La gente spesso parla di crudeltà “bestiale” dell’uomo, ma questo è terribilmente ingiusto e offensivo per le bestie: un animale non potrebbe mai essere crudele quanto un uomo, crudele in maniera così artistica e creativa».
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