L’indulto – Scheda di Diritto

L’indulto è una misura clemenziale di natura pubblica e straordinaria, prevista dall’articolo 79 della Costituzione italiana

Redazione 03/04/25

L’indulto è una misura clemenziale di natura pubblica e straordinaria, prevista dall’articolo 79 della Costituzione italiana, secondo il quale «L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera».

Indice

1. La nozione


Si tratta di un provvedimento di clemenza generale che, a differenza della grazia (provvedimento individuale), estende i suoi effetti a una pluralità di soggetti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
L’indulto si fonda su esigenze di politica criminale, legate a situazioni eccezionali, come il sovraffollamento carcerario o la necessità di riformare il sistema sanzionatorio. La sua concessione risponde anche a finalità umanitarie e di equilibrio sociale.

2. Natura giuridica e differenze con istituti affini


L’indulto ha natura mista, in parte sostanziale (incide sulla pena) e in parte processuale (può interferire sul processo). Non estingue il reato, ma estingue, in tutto o in parte, la pena inflitta, sia essa detentiva che pecuniaria.
A differenza dell’amnistia, che estingue il reato e quindi ha effetti sostanziali pieni, esso interviene solo sulla pena, lasciando intatta la sentenza di condanna. Questo implica che il reato continua a figurare nel casellario giudiziale e produce effetti giuridici, ad esempio sul giudizio di recidiva.
Altra distinzione va fatta rispetto alla grazia, che è individuale, concessa dal Presidente della Repubblica (art. 87 Cost.) su proposta del Ministro della Giustizia.

3. Effetti giuridici


L’indulto può estinguere l’intera pena o solo una parte di essa, secondo quanto previsto dalla legge che lo concede. I suoi effetti si applicano:

  • Alle pene principali, detentive o pecuniarie;
  • Alle pene accessorie, solo se previsto espressamente dalla legge di indulto;
  • Alle pene già espiate in parte, con effetto sull’ulteriore esecuzione.

Non estende i suoi effetti alle misure di sicurezza.
Un aspetto centrale è che non estingue gli effetti penali della condanna: chi ha beneficiato dell’indulto, ad esempio, non recupera la fedina penale pulita, né evita le conseguenze civili del reato.

4. Condizioni e limiti


L’indulto è subordinato a condizioni di legge. La norma istitutiva può:

  • Limitarlo ad alcuni reati;
  • Escludere i recidivi o chi ha commesso reati particolarmente gravi;
  • Subordinare l’efficacia alla non commissione di nuovi reati entro un determinato periodo (cosiddetto periodo di prova).

La violazione di tali condizioni comporta la revoca del beneficio, con obbligo di esecuzione della pena residua.

5. Profili procedurali


L’indulto non richiede l’adesione del condannato e viene applicato d’ufficio dal giudice dell’esecuzione, sulla base della sentenza definitiva.
In caso di sospensione condizionale della pena, è la giurisprudenza a stabilire il corretto coordinamento tra i due istituti. In linea generale, l’indulto si applica anche alle pene sospese, ma la sua efficacia è subordinata alla verifica dell’eventuale revoca della sospensione.
Un tema discusso riguarda la quantificazione del periodo di pena da ritenersi estinto: in recenti pronunce, la Corte di Cassazione ha ammesso che tale funzione possa essere delegata al giudice dell’esecuzione, anche se il giudice della cognizione ha già pronunciato condanna definitiva, in ossequio ai principi di economicità e semplificazione del processo esecutivo.

6. Indulto e obbligazioni civili derivanti dal reato


L’indulto non incide sugli obblighi risarcitori nei confronti della persona offesa. Le vittime possono comunque promuovere o proseguire l’azione civile per il risarcimento del danno, anche in presenza di estinzione della pena per indulto.

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