Il d.m. Giustizia n. 150/2023, nella parte in cui ha introdotto la disciplina dei costi della mediazione gravanti sulle parti, è legittimo. Le spese sono infatti coerenti con lo spirito della riforma e improntate a rafforzare l’istituto della mediazione. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione I, Sentenza 17 marzo 2025, n. 5489). Il volume “Le ultime novità nella mediazione civile e commerciale – Cosa cambia con il decreto correttivo D.Lgs. n. 216/2024” si propone di offrire uno strumento pratico e chiaro per affrontare le novità normative in materia con consapevolezza e precisione.
Indice
1. L’impugnazione del d.m., con i nuovi criteri per la mediazione
Un’Associazione ha impugnato il d.m. Giustizia n. 150/2023, con cui sono stati approvati i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione, le indennità spettanti agli organismi, ex articolo 16 del d.lgs. n. 28/2010, l’istituzione dell’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l’iscrizione degli organismi ADR ex articolo 141-decies del Codice del Consumo, a norma dell’articolo 7 della legge n. 229/2003. In particolare, la ricorrente ha contestato il d.m. nella parte in cui è stata introdotta la disciplina dei costi della mediazione gravanti sulle parti. Parte istante assume, innovando rispetto al precedente sistema, che prevedeva una prima fase filtro della mediazione che, in caso di opt out a opera anche di una sola delle parti, era totalmente gratuita (contestualmente soddisfacendo la condizione di procedibilità ex articolo 5 comma 2 bis, d.lgs.28/2010), il d.lgs. 149/2022 (articolo 7) ha soppresso il consenso a entrare in mediazione prevedendo l’operatività già nel corso del primo incontro dell’obbligo del mediatore di tentare il raggiungimento dell’accordo di conciliazione. L’Associazione ha lamentato che, già all’atto del deposito della domanda di mediazione o dell’adesione, la parte, col nuovo sistema, dovrà pagare, oltre alle spese vive documentate, un’indennità corrispondente sia alle spese di avvio del procedimento che alle spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro (prevedendosi, ex articolo 17 comma 4, che il regolamento dell’organismo possa contemplare ulteriori somme per il caso di conclusione dell’accordo di conciliazione o per gli incontri successivi). Inoltre, ha lamentato che il d.m. gravato, integrando la disciplina precedente, avrebbe previsto un sensibile incremento dei costi complessivi che le parti devono sostenere per la mediazione obbligatoria, oltre a una più gravosa disciplina dell’istituto del gratuito patrocinio. Il volume “Le ultime novità nella mediazione civile e commerciale – Cosa cambia con il decreto correttivo D.Lgs. n. 216/2024” si propone di offrire uno strumento pratico e chiaro per affrontare le novità normative in materia con consapevolezza e precisione.
Le ultime novità nella mediazione civile e commerciale
Il testo fornisce una guida chiara e operativa delle novità introdotte dal recente correttivo (D.Lgs. n. 216/2024) tramite l’esame di temi centrali quali la condizione di procedibilità, la mediazione demandata dal giudice, la durata della procedura e l’efficacia esecutiva degli accordi raggiunti.Particolare attenzione è dedicata anche alle nuove disposizioni relative alla mediazione telematica, agli incontri da remoto e ai benefici fiscali per le parti interessate. Scritto da un team multidisciplinare di professionisti, mediatori civili e commerciali iscritti all’Organismo di Mediazione della Fondazione ODCEC di Milano, il volume si propone come strumento prezioso per avvocati, commercialisti, mediatori, giudici e operatori che desiderano approfondire e applicare con competenza la nuova disciplina della mediazione. Claudia BruscaglioniAvvocato, Mediatore ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e mediatore di international business disputes con accreditamento del CEDR. Ha oltre 25 anni di esperienza di trattative nei settori societario e bancario, project financing, energy, construction.Carlo Francesco Bubani Cremonese, Dottore commercialista, Revisore legale e degli enti locali, Mediatore ex D.Lgs. 28/2010. Ha esperienza trentennale come consulente aziendale e dirigente in società italiane e multinazionali quotate. Esperto in organizzazione aziendale, negoziazione, multiculturalità e leadership, è relatore in webinar e seminari sugli strumenti ADR.Morena La TanzaCommercialista, Consulente aziendale, Revisore legale e Mediatore ex D.Lgs. 28/2010. Responsabile dell’Organismo di mediazione della Fondazione ODCEC di Milano, è relatrice in convegni e seminari sulle materie ADR.Massimo OldaniCommercialista, Gestore della crisi da sovraindebitamento, Consulente tecnico del giudice in ambito civile e penale, Mediatore ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e Arbitro. Formatore in tecniche ADR e Responsabile scientifico riconosciuto dal Ministero della Giustizia in enti di formazione per mediatori.Flavia SillaAvvocato patrocinante in Cassazione e Dottore commercialista in Milano e Roma nonché Revisore legale, Mediatore aisensi del D.Lgs. n. 28/2010 e pubblicista. È socio fondatore di Enne.Zero, associazione tra avvocati e professionisti della negoziazione.Collabora da tempo in qualità di docente a corsi e seminari organizzati da importanti società di formazione.
Claudia Bruscaglioni, Carlo Francesco Bubani Cremonese, Morena La Tanza, Massimo Oldani, Flavia Silla, | Maggioli Editore 2025
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2. L’asserita illegittimità costituzionale
Le novità normative, per la ricorrente, sarebbero illegittime, siccome pregiudizievoli degli interessi dei cittadini e violative del diritto di accesso alla giustizia costituzionalmente garantito dall’articolo 24 della Costituzione, nonché dalle norme sovranazionali. L’associazione ha quindi denunciato l’illegittimità costituzionale e, di risulta, l’illegittimità derivata del d.m. gravato, di cui ha chiesto l’annullamento, previo eventuale rinvio pregiudiziale alla CGUE.
3. Lo spirito della riforma della mediazione
Il TAR, nel rigettare il ricorso, ha rilevato che le previsioni contestate risultano coerenti con lo spirito della riforma della mediazione e immuni da vizi di incostituzionalità, siccome improntate a rafforzamento dell’istituto e della professionalità dei mediatori. Il collegio ha evidenziato che l’articolo 1, comma 4, lett. l), legge n. 206/2021, espone la finalità della nuova disciplina, incentrata sulla elevazione della formazione e del profilo culturale dei mediatori. La legge delega contiene molti indici che confermano il rafforzamento della professionalità dei mediatori e del funzionamento dell’istituto, che nell’ottica del legislatore è diventato effettivo strumento di composizione e ausilio delle controversie private. Tra gli indici, si annovera l’obbligatorietà della mediazione come condizione per l’esperimento della domanda giudiziale e l’ampliamento dei casi obbligatori.
4. Le spese
Il Collegio ha disatteso la censura di illegittimità costituzionale dell’articolo 5 del d.lgs. n. 28/2010 (come sostituito dall’articolo 7, comma 1, lett. d, d.lgs. n.149/2022), e di risulta di illegittimità derivata del d.m. gravato. La ricorrente si era doluta della gravosità dei costi di mediazione, con pregiudizio del principio di uguaglianza. Il TAR ha osservato, a conferma della ragionevolezza della previsione, che l’articolo 1, comma 4, lett. a), legge n. 206/2021 attribuiva al legislatore delegato il compito di riformare la disciplina delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi. È stato così introdotto il nuovo testo dell’articolo 17 del d.lgs. n. 28/2010, il cui comma 5 prevede che con d.m. Giustizia fossero determinati gli importi a titolo di indennità per le spese di avvio e per le spese di mediazione per il primo incontro. Pertanto, nell’ottica di rafforzare l’istituto, è stato riformato il regime previgente, tramite la previsione del diritto degli organismi di percepire dalle parti un’indennità per le spese di avvio e per le spese del primo incontro. Quest’ultimo non è più gratuito e meramente informativo, ma rappresenta un momento essenziale in cui le parti sono realmente in grado di definire le posizioni convergenti. Conferma dell’importanza di tale step procedimentale è data dalla circostanza che gli stessi organismi hanno l’obbligo di porre a disposizione delle parti un mediatore che svolga le attività di cui al comma 6 dell’articolo 8 del d.lgs.
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5. La gratuità del primo incontro intralciava sul funzionamento
Uno dei motivi per cui il vecchio istituto non funzionava e si risolveva in un passaggio formale per l’accesso alla fase giudiziale, secondo il TAR, era proprio la gratuità del primo incontro e la natura, definita “anodina” e meramente formale della convocazione, in occasione della quale il mediatore spiegava il funzionamento della procedura di giustizia consensuale, di regola senza entrare nel merito del conflitto esistente tra le parti contrapposte. La riforma delle spese di avvio della procedura si inserisce nelle finalità di implementazione dell’istituto in termini di effettività e di efficacia, specie quando l’avvio è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per l’effetto, in modo coerente, coloro che, obbligatoriamente o volontariamente, accedono alla mediazione, sono tenuti a versare all’organismo l’indennità per i costi del primo incontro (spese di avvio e di attività di mediazione). In definitiva, è stata disattesa la censura con cui parte la ricorrente ha denunciato la gravosità dei costi, che avrebbe ostacolato l’accesso alla giustizia negata limitazione obbligatoria.
6. Il credito d’imposta
Il TAR ha evidenziato che l’articolo 20, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 28/2010, prevedono il riconoscimento, in favore delle parti, di un credito d’imposta commisurato all’entità dell’indennità corrisposta all’organismo di mediazione e, nei casi obbligatori, pure di un credito d’imposta per il compenso corrisposto all’avvocato. Inoltre, in ipotesi di raggiungimento di un accordo di conciliazione, alla parte che lo ha versato, è riconosciuto un ulteriore credito d’imposta commisurato all’importo del contributo unificato versato per l’instaurazione del giudizio dichiarato estinto. Il d.m. 1° agosto 2023, in attuazione delle norme primarie, ha disciplinato le modalità con cui le parti, mediante apposita piattaforma informatica, possono presentare istanza di riconoscimento del beneficio fiscale. La congruità dei costi introdotti dal nuovo sistema deve essere vagliata per il tramite di una regolamentazione che compensa l’esborso affrontato per accedere alla procedura di mediazione. Sempre sotto il profilo della proporzione della quantificazione dei costi, il TAR ha ricordato che i vecchi importi previsti dal precedente d.m. non erano mai stati aggiornati e che la quantificazione delle spese per la mediazione è proporzionate al valore della lite, prevedendosi tre scaglioni per consentire alle fasce di valore meno alto di avere costi più bassi.
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