Mediazione: le FAQ aggiornate al correttivo Cartabia

Con il correttivo Cartabia, il Ministero della Giustizia ha aggiornato le FAQ sulla mediazione, riflettendo l’evoluzione delle dispute.

Redazione 24/02/25
Allegati

Il panorama della risoluzione alternativa delle controversie è in continua evoluzione e, con l’entrata in vigore del correttivo Cartabia, il Ministero della Giustizia ha apportato significative modifiche alle FAQ che disciplinano l’iscrizione e la gestione del registro degli organismi di mediazione. La versione, aggiornata al 30 gennaio 2025, integra disposizioni del d.lgs. 216/2014 e del recente d.m. 150/2023, ponendo l’accento sulla trasparenza, l’efficienza e la professionalità nel settore. Le nuove linee guida forniscono indicazioni dettagliate su quattro ambiti fondamentali: la definizione dei requisiti di serietà, l’ottimizzazione delle modalità operative, i criteri per l’inserimento negli elenchi dei mediatori e la revisione delle regole economiche relative alle indennità. Questo rinnovamento normativo si configura come uno strumento essenziale per garantire la qualità dei servizi offerti e per agevolare l’adeguamento degli organismi, sia pubblici che privati, alle esigenze di un mercato sempre più dinamico. Per uno strumento completo e operativo per il professionista del diritto, consigliamo il volume “Le ultime novità nella mediazione civile e commerciale – Cosa cambia con il decreto correttivo D.Lgs. n. 216/2024”.

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organismi_mediazione_FAQ_agg_30gen2025 Sez. B.pdf 203 KB
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Indice

1. Nuovi parametri per la credibilità degli organismi di mediazione


Le recenti modifiche hanno posto al centro dell’attenzione il rafforzamento dei requisiti di serietà, introducendo criteri più specifici per gli organismi di mediazione privati. Il vincolo dell’“oggetto sociale esclusivo” è ora applicato in maniera rigorosa, richiedendo che tali enti focalizzino in maniera preponderante la propria attività sulla mediazione, conciliazione e formazione in ambito dispute. Al contrario, gli enti pubblici – come gli ordini professionali, le fondazioni e le associazioni – non sono soggetti a questo obbligo, purché possano attestare la compatibilità tra le loro funzioni istituzionali e il servizio mediativo. Particolare attenzione è stata riservata anche agli enti di formazione: questi, pur mantenendo la possibilità di svolgere attività in altri settori, devono assicurare che qualora integrino servizi di mediazione, vengano rispettati i requisiti di esclusività relativi a quest’ultimo ambito. Tali accorgimenti sono stati introdotti per garantire una maggiore coerenza e affidabilità degli organismi, ponendo solide basi per l’erogazione di servizi sempre più specializzati. Per uno strumento completo e operativo per il professionista del diritto, consigliamo il volume “Le ultime novità nella mediazione civile e commerciale – Cosa cambia con il decreto correttivo D.Lgs. n. 216/2024”.

FORMATO CARTACEO

Le ultime novità nella mediazione civile e commerciale

Il testo fornisce una guida chiara e operativa delle novità introdotte dal recente correttivo (D.Lgs. n. 216/2024) tramite l’esame di temi centrali quali la condizione di procedibilità, la mediazione demandata dal giudice, la durata della procedura e l’efficacia esecutiva degli accordi raggiunti.Particolare attenzione è dedicata anche alle nuove disposizioni relative alla mediazione telematica, agli incontri da remoto e ai benefici fiscali per le parti interessate. Scritto da un team multidisciplinare di professionisti, mediatori civili e commerciali iscritti all’Organismo di Mediazione della Fondazione ODCEC di Milano, il volume si propone come strumento prezioso per avvocati, commercialisti, mediatori, giudici e operatori che desiderano approfondire e applicare con competenza la nuova disciplina della mediazione. Claudia BruscaglioniAvvocato, Mediatore ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e mediatore di international business disputes con accreditamento del CEDR. Ha oltre 25 anni di esperienza di trattative nei settori societario e bancario, project financing, energy, construction.Carlo Francesco Bubani Cremonese, Dottore commercialista, Revisore legale e degli enti locali, Mediatore ex D.Lgs. 28/2010. Ha esperienza trentennale come consulente aziendale e dirigente in società italiane e multinazionali quotate. Esperto in organizzazione aziendale, negoziazione, multiculturalità e leadership, è relatore in webinar e seminari sugli strumenti ADR.Morena La TanzaCommercialista, Consulente aziendale, Revisore legale e Mediatore ex D.Lgs. 28/2010. Responsabile dell’Organismo di mediazione della Fondazione ODCEC di Milano, è relatrice in convegni e seminari sulle materie ADR.Massimo OldaniCommercialista, Gestore della crisi da sovraindebitamento, Consulente tecnico del giudice in ambito civile e penale, Mediatore ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e Arbitro. Formatore in tecniche ADR e Responsabile scientifico riconosciuto dal Ministero della Giustizia in enti di formazione per mediatori.Flavia SillaAvvocato patrocinante in Cassazione e Dottore commercialista in Milano e Roma nonché Revisore legale, Mediatore aisensi del D.Lgs. n. 28/2010 e pubblicista. È socio fondatore di Enne.Zero, associazione tra avvocati e professionisti della negoziazione.Collabora da tempo in qualità di docente a corsi e seminari organizzati da importanti società di formazione.

 

Claudia Bruscaglioni, Carlo Francesco Bubani Cremonese, Morena La Tanza, Massimo Oldani, Flavia Silla, | Maggioli Editore 2025

2. Innovazioni per un’operatività efficiente


Le nuove FAQ si soffermano inoltre sull’ottimizzazione delle procedure operative, con un’attenzione particolare alla gestione degli spazi e all’adozione delle tecnologie digitali. Le disposizioni aggiornate permettono agli organismi di mediazione di stipulare accordi per l’utilizzo condiviso delle sedi, purché si trovino all’interno dello stesso circondario territoriale. Questa flessibilità organizzativa si rivela particolarmente vantaggiosa per gli enti forensi, che possono beneficiare dei locali messi a disposizione dai tribunali senza rinunciare alla possibilità di aprire ulteriori sedi indipendenti, purché rispettino le norme vigenti. Inoltre, il sistema telematico obbligatorio, con la gestione integrata della firma digitale, rappresenta un ulteriore passo verso una maggiore efficienza, consentendo anche alle parti prive di strumenti elettronici di accedere agevolmente alle procedure. Queste innovazioni sono concepite per rendere il processo mediativo più fluido, sicuro e in linea con le moderne esigenze tecnologiche.

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4. Riforma dell’accesso agli elenchi dei mediatori


Un ulteriore aspetto rinnovato riguarda le modalità di iscrizione e l’aggiornamento dei mediatori all’interno degli elenchi ufficiali. Le nuove disposizioni richiedono il completamento di un percorso formativo strutturato, che prevede un corso iniziale di 80 ore, integrato da specifici moduli formativi per il tirocinio e ulteriori aggiornamenti biennali obbligatori. Tale iter formativo è concepito per garantire un costante aggiornamento professionale, indispensabile in un settore in continua evoluzione. Per chi aspira a inserirsi come formatore, invece, è previsto il possesso di almeno tre contributi scientifici pubblicati negli ultimi cinque anni, unitamente al completamento di un corso di aggiornamento mirato. Queste misure mirano a elevare gli standard qualitativi del servizio mediativo, assicurando che ogni professionista iscrittosi nei registri disponga di competenze aggiornate e riconosciute, in linea con le nuove direttive ministeriali.

5. Revisione delle modalità di calcolo delle indennità


Infine, le FAQ aggiornate introducono una riforma sostanziale in tema di indennità di mediazione, definendo con chiarezza le modalità di pagamento e gli importi applicabili. Secondo le nuove disposizioni, la parte istante è tenuta a versare, contestualmente al deposito della domanda, sia le spese d’avvio che quelle relative al primo incontro, indipendentemente dall’esito o dalla partecipazione della parte chiamata. Quest’ultima, infatti, dovrà corrispondere le spese solo in caso di effettiva adesione alla procedura. Il sistema tariffario prevede un importo fisso di € 110,00 per le spese iniziali nelle controversie a valore indeterminato, mentre le maggiorazioni del 10% e del 25% si applicano a seconda del successo conciliante raggiunto in sede di primo o successivi incontri. Queste regole, stabilite dal d.m. 150/2023, assicurano una gestione trasparente e non derogabile delle tariffe, offrendo al contempo una tutela economica sia per gli organismi che per le parti coinvolte.

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