Crudeltà e necessità nel delitto di uccisione di animali

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Cosa si deve intendere per “crudeltà” e “necessità” nel delitto di uccisione di animali.
(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 544-bis)
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Corte di Cassazione -sez. III pen.- sentenza n. 37847 del 15-06-2023

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Indice

1. La questione


La Corte di Appello di Catanzaro confermava una condanna alla pena di tre mesi di reclusione irrogata con una sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza per il reato di cui all’art. 544-bis, cod. pen..
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputata che, con unico motivo, deduceva l’erronea applicazione dell’art. 544-bis cod. pen..


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione: crudeltà e necessità


La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, per quello che rileva in questa sede, gli Ermellini addivenivano a siffatta conclusione poiché, da un lato, la nozione di “necessità” che esclude la configurabilità del reato di uccisione di animali di cui all’art. 544 bis cod. pen. comprende non soltanto lo stato di necessità previsto dall’art. 54 cod. pen., ma anche ogni altra situazione che induca all’uccisione dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno alla persona propria o altrui o ai propri beni, quando tale danno l’agente ritenga altrimenti inevitabile (Sez. 3, n. 49672 del 26/04/2018; Sez. 3, n. 50329 del 29/10/2015; Sez. 2, n. 43722 dell’11/11/2010; Sez. 3, n. 44822 del 24/10/2007; Sez. 2, n. 8820 del 15/02/2006), dall’altro, la crudeltà si identifica con l’inflizione all’animale di gravi sofferenze per mera brutalità, mentre la necessità si riferisce ad ogni situazione che induca all’uccisione dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno a sé o ad altri o ai propri beni, quando tale danno l’agente ritenga non altrimenti evitabile (Sez. 5, n. 8449 del 04/02/2020).
Il Supremo Consesso, di conseguenza, alla luce di tale quadro ermeneutico, riteneva come, con motivazione (stimata) non oggetto di censure, la Corte territoriale avesse ritenuto la sussistenza di entrambi i requisiti, avendo escluso la necessità dell’azione (essendosi il gatto rifugiato su una pianta e non costituendo pericolo alcuno né per l’agente, né per i suoi beni) e avendo ritenuto la concorrente crudeltà (in considerazione della reiterazione dei colpi).
I giudici di piazza Cavour, pertanto, dichiaravano il ricorso inammissibile e condannavano la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di E. 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

3. Conclusioni


Fermo restando che, come è noto, l’art. 544-bis cod. pen. dispone che chiunque, “per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni”, la decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito come devono intendersi le parole “crudeltà” e “necessità”.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che la nozione di “necessità” comprende non soltanto lo stato di necessità previsto dall’art. 54 cod. pen., ma anche ogni altra situazione che induca all’uccisione dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno alla persona propria o altrui o ai propri beni, quando tale danno l’agente ritenga altrimenti inevitabile, mentre la crudeltà si identifica con l’inflizione all’animale di gravi sofferenze per mera brutalità, mentre la necessità si riferisce ad ogni situazione che induca all’uccisione dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno a sé o ad altri o ai propri beni, quando tale danno l’agente ritenga non altrimenti evitabile.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione al fine di comprendere quando questa norma codicistica sia applicabile (o meno).
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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