La presentazione di una querela nell’interesse del condominio rientra tra gli atti ordinari di gestione dei beni e di conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio che l’amministratore può compiere?
riferimenti normativi: artt. 1129 c.c.; 1130 c.c.
precedenti giurisprudenziali: Cass., sez. pen. II, Sentenza n. 12410 del 17/04/2020
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Indice
1. La vicenda
Un ex amministratore di condominio che aveva trattenuto documentazione condominiale veniva condannato in primo grado per appropriazione indebita aggravata.
La Corte di Appello riformava la sentenza del Tribunale, riducendo la pena infittagli per i reati ascrittigli ai sensi dell’art. 646 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 61 c.p., comma primo, n. 11.
L’ex amministratore, in sede di appello, aveva eccepito la mancanza della querela del collega che lo aveva sostituito sul presupposto che si era limitato a esporre i fatti ai Carabinieri e comunque era privo di uno specifico incarico all’amministratore di sporgere querela. La questione non veniva proposta con l’appello principale, ma solo successivamente, con i motivi aggiunti. Per tale ragione, la Corte di Appello riteneva che la questione fosse stata proposta tardivamente e non la prendeva in esame.
L’ex amministratore soccombente ricorreva in cassazione insistendo nel sostenere, tra l’altro, l’insussistenza di una valida querela e la conseguente mancanza di una condizione di procedibilità. In particolare ribadiva che il collega nominato si era limitato ad esporre i fatti ai Carabinieri, senza manifestare la volontà che il responsabile fosse punito.
In ogni caso faceva presente che lo stesso nuovo amministratore, a seguito di precisa richiesta del Pubblico ministero, aveva presentato querela presso gli uffici dei Carabinieri, allegando esclusivamente il verbale dell’assemblea di condominio, privo di sottoscrizione dei condomini e mancante di uno specifico incarico della collettività condominiale a sporgere querela.
2. La questione
La presentazione di una valida querela, da parte di un condominio, in relazione ad un reato commesso in danno del patrimonio comune dello stesso, presuppone uno specifico incarico conferito all’amministratore dall’assemblea condominiale?
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3. La soluzione
La Cassazione ha accolto le ragioni del ricorrente. La querela depositata senza l’autorizzazione preventiva dell’assemblea di condominio è nulla e non produce effetti. Del resto la Suprema Corte ha ricordato come il giudice possa rilevare d’ufficio la mancanza di una condizione di procedibilità “in ogni stato e grado del processo” e, quindi, anche in ipotesi in cui tale evenienza non sia stata oggetto di uno specifico motivo di gravame. Di conseguenza, avviso dei giudici supremi, la questione sollevata dall’appellante con i motivi aggiunti (la mancanza di una valida querela proposta dal collega) doveva essere considerata alla stregua di una sollecitazione dei poteri officiosi della Corte di appello, correlati alla verifica della sussistenza della condizione di procedibilità e, in quanto tali, senz’altro attivabili dal giudice. Tenendo conto di quanto sopra la Suprema Corte ha annullato la sentenza di secondo grado, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello per un nuovo giudizio, limitatamente alla sussistenza della condizione di procedibilità.
4. Le riflessioni conclusive
L’amministratore uscente non ha ragione di trattenere i documenti e l’eventuale inadempimento all’obbligo in questione lo rende responsabile di tutti i danni che il condominio affermi e dimostri di aver subito per effetto di tale mancata e/o ritardata restituzione.
Per evitare la paralisi gestionale, il nuovo amministratore è legittimato, anche in assenza di una delibera assembleare di autorizzazione, ad agire anche in sede cautelare per ottenere un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., che ordini al precedente amministratore la consegna di tutta la documentazione condominiale necessaria per espletamento dell’incarico gestionale (senza contare il possibile il ricorso alla procedura monitoria, ex art. 633 c.p.c., al sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. e alla procedura prevista dall’art. 702 bis c.p.c).
In ogni caso costituisce appropriazione indebita la mancata restituzione dei documenti relativi all’amministrazione di un condominio, per di più nella forma aggravata di cui all’art. 61 c.p. perché commessa con abuso di relazioni originate da prestazione d’opera (Cass. pen., sez. VI, 12/07/2011, n. 36022). Il delitto di appropriazione indebita della documentazione relativa al condominio da parte di colui che ne era stato amministratore, si perfeziona non nel momento della revoca dello stesso e della nomina del successore, bensì nel momento in cui l’agente, volontariamente negando la restituzione della contabilità detenuta, si comporta come proprietario dei documenti. Tale condotta rende manifesta l’esistenza sia dell’elemento oggettivo, per il venir meno della legittimità del possesso, sia di quello soggettivo, evidenziando la volontà del possessore di invertire il titolo del possesso per trarre dalla cosa stessa un ingiusto profitto (Cass. pen., sez. II, 17/05/2013, n. 29451). Se i condomini vogliono querelare l’ex amministratore per il reato di appropriazione indebita si deve ricordare che la querela non rientra tra gli atti di gestione dei beni o di conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio e, poiché costituisce un presupposto della validità dell’azione penale e non un mezzo di cautela processuale o sostanziale e il relativo diritto compete in via strettamente personale alla persona offesa dal reato, deve escludersi che – in assenza dello speciale mandato – tale diritto possa essere esercitato dall’amministratore (Cass. pen., sez. V, 13/02/2020, n. 12410). In ogni caso non riveste il carattere formale della querela la presentazione, da parte del nuovo amministratore, solo del verbale dell’assemblea del condominio, privo di sottoscrizione dei condomini e mancante di uno specifico incarico a sporgere la querela.
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Massimo Serra (a cura di) | Maggioli Editore 2020
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