Provvedimenti per rinvio udienza appello: termine di comparizione del difensore

Scarica PDF Stampa Allegati

Rinvio udienza appello per mancato rispetto del termine di comparizione del difensore: quali provvedimenti è necessario adottare? Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l’Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale: Formulario annotato del processo penale dopo la Riforma Cartabia

Corte di Cassazione -sez. VI pen.- sentenza n.5637 del 10-01-2024

sentenza-commentata-art.-1-80.pdf 117 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. La questione: rinvio udienza appello


La Corte di Appello di Napoli confermava una sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torre Annunziata con cui l’imputato era stato riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt. 110, 117 e 314, primo comma, cod. pen. e, condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 323-bis cod. pen., alla pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione, oltre al risarcimento in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, e alla pubblicazione della sentenza per estratto sui quotidiani, a spese del condannato.
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva inosservanza degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., con riferimento all’omessa notifica all’imputato dell’avviso di rinvio dell’udienza conseguente al mancato rispetto del termine dilatorio di venti giorni liberi ex art. 601 cod. proc. pen.. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l’Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale: Formulario annotato del processo penale dopo la Riforma Cartabia.

FORMATO CARTACEO

Formulario Annotato del Processo Penale

Il presente formulario, aggiornato al D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (cd. correttivo Cartabia), rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l’Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale, contestualizzati con il relativo quadro normativo di riferimento e corredati dalle più significative pronunce della Corte di Cassazione, oltre che dai più opportuni suggerimenti per una loro migliore redazione.La struttura del volume, divisa per sezioni seguendo sostanzialmente l’impianto del codice di procedura penale, consente la rapida individuazione degli atti correlati alle diverse fasi processuali: Giurisdizione e competenza – Giudice – Pubblico ministero – Parte civile – Responsabile civile – Civilmente obbligato – Persona offesa – Enti e associazioni – Difensore – Gli atti – Le notificazioni – Le prove – Misure cautelari personali – Riparazione per ingiusta detenzione – Misure cautelari reali – Arresto in flagranza e fermo – Indagini difensive e investigazioni difensive – Incidente probatorio – Chiusura delle indagini – Udienza preliminare – Procedimenti speciali – Giudizio – Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica – Appello – Ricorso per cassazione – Revisione – Riparazione per errore giudiziario – Esecuzione – Rapporti giurisdizionali con le autorità straniere.Specifiche sezioni, infine, sono state dedicate al Patrocinio a spese dello stato, alle Misure cautelari nei confronti degli enti (D.Lgs. n. 231 del 2001) ed al Processo penale davanti al Giudice di pace (D.Lgs. n. 274 del 2000).L’opera è corredata da un’utilissima appendice, contenente schemi riepilogativi e riferimenti normativi in grado di rendere maggiormente agevole l’attività del legale.Valerio de GioiaConsigliere della Corte di Appello di Roma.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma.

Valerio De Gioia, Paolo Emilio De Simone | Maggioli Editore 2024

2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto fondato.
In particolare, gli Ermellini – dopo avere preso atto che la Corte territoriale partenopea, pur accogliendo l’eccezione proposta dal difensore inerente il mancato rispetto del termine di venti giorni liberi di cui all’art. 601 cod. proc. pen., aveva rinviato sic et simpliciter la trattazione alla successiva udienza, senza nulla disporre in ordine ad eventuali avvisi – ritenevano come tale omessa notifica avesse pregiudicato il diritto dell’imputato e del proprio difensore alla partecipazione al giudizio di appello posto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di giudizio di appello, in caso di rinvio dell’udienza per inosservanza del termine dilatorio per comparire di cui all’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., tempestivamente eccepita dal difensore, non è sufficiente il rinvio del processo ad altra udienza con la concessione per intero di un nuovo termine di venti giorni, ma è necessario, a pena di nullità, che l’ordinanza di rinvio venga notificata all’imputato non comparso, non potendosi lo stesso considerare rappresentato dal suo difensore (Sez. 1, n. 7417 del 11/02/2020).
Orbene, alla luce di ciò, la sentenza impugnata era annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quali provvedimenti devono essere adottati dalla Corte di Appello nel caso in cui non sia stato osservato il termine di venti giorni (adesso quaranta) richiesto dall’art. 601 cod. proc. pen..
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che, ove tale lasso temporale non sia stato rispettato, e, quindi, l’avviso sia stato notificato prima di questi 40 giorni, i giudici di secondo grado sono tenuti a notificare l’ordinanza di rinvio all’imputato non comparso, non essendo sufficiente disporre il mero rinvio.
Orbene, dato che questa omissione comporta tra l’altro una nullità, e non una mera irregolarità processuale, ben si potrà eccepire un vizio procedurale di questo genere nei termini richiesti dal codice di rito penale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Potrebbero interessarti anche:

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento