Omessa citazione in appello al difensore di fiducia: causa di nullità

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La Corte di Cassazione con una recente sentenza (n. 37063 dell’11 settembre 2023) ha sancito che l’omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell’imputato è causa di nullità.

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Indice

Corte di Cassazione – Sez. IV Pen. – Sentenza n. 37063 dell’11 settembre 2023

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1. La questione: l’omessa citazione

La Corte d’Appello di Firenze confermava una sentenza con cui il Tribunale della medesima città, in composizione monocratica, all’esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 1200,00 di multa.
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato che, con un unico motivo, deduceva la violazione dell’art. 178, comma 1, lett. c) e art. 179 comma 1 cod. proc. pen. per l’omesso avviso al difensore di fiducia del decreto di citazione in grado di appello.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione

La Suprema Corte accoglieva il ricorso summenzionato alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell’imputato determina una nullità d’ordine generale insanabile, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio, non potendo l’imputato essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel termine stabilito per la comparizione (Sez.4, n. 7968 del 06/12/2013; Sez. 1, n. 20449 del 28/03/2014).
Il Supremo Consesso, di conseguenza, annullava la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte territoriale fiorentina.

3. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che l’omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell’imputato costituisce una causa di nullità.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che l’omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell’imputato determina una nullità d’ordine generale insanabile, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio, non potendo l’imputato essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel termine stabilito per la comparizione.
Di conseguenza, ove si verifichi una situazione di questo genere, ben si potrà ricorrere per Cassazione deducendo tale nullità.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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