Nullità per notificazione all’indirizzo sbagliato: quando si sana?

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Quando deve ritenersi sanata la nullità, derivante dalla esecuzione della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il difensore di fiducia, anziché nel domicilio dichiarato o eletto dall’imputato.
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Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n. 33543 del 30-05-2023

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Indice

1. La questione


La Corte di Appello di Salerno, riformando una sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena inflitta all’imputato per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen..
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’imputato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva la nullità della notificazione del decreto di citazione nel giudizio di appello in quanto eseguita presso il difensore, erroneamente indicato quale domiciliatario, mentre l’imputato aveva eletto domicilio presso la propria residenza, con revoca di ogni altra diversa elezione di domicilio.


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte stimava il motivo summenzionato infondato alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale «la nullità, derivante dalla esecuzione della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il difensore di fiducia, anziché nel domicilio dichiarato o eletto dall’imputato, deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184, comma primo, alle sanatorie generali di cui all’art. 183, alle regole di deducibilità di cui all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 cod. proc. pen.» (Sez. 5, Sentenza n. 48916 del 01/10/2018; Sez. 6, Sentenza n. 490 del 02/12/2016; Sez. 2, Sentenza n. 48260 del 23/09/2016).

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando deve ritenersi sanata la nullità, derivante dalla esecuzione della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il difensore di fiducia, anziché nel domicilio dichiarato o eletto dall’imputato.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso e consolidato indirizzo interpretativo, che la nullità, derivante dalla esecuzione della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il difensore di fiducia, anziché nel domicilio dichiarato o eletto dall’imputato, deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184, comma primo, alle sanatorie generali di cui all’art. 183, alle regole di deducibilità di cui all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 cod. proc. pen..
Di conseguenza, ove si verifichi una situazione di questo genere, è sconsigliabile, in relazione a tale approdo ermeneutico, addurre violazione di norme procedurali innanzi alla Cassazione.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo

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