L’omessa notificazione dell’avviso di dibattimento al difensore di fiducia dell’imputato determina una nullità di ordine generale

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(Annullamento con rinvio)

[Riferimento normativo: Cod. pen., art. 178, comma 1, lett. c)]

Il fatto

La Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Monza del 22 dicembre 2016, con cui l’imputato era stato condannato alla pena di giorni quindici di arresto e di Euro ottocento di ammenda per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2), lett. b) (guida della propria autovettura in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di sostanze alcoliche (tra 0,8 e 1,20 g/l).

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorreva per Cassazione avverso la sentenza summenzionata per violazione dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), art. 179 c.p.p., comma 1 e art. 601 c.p.p. per nullità delle notifiche all’imputato e al difensore.

Si deduceva a tal proposito che in data 7 maggio 2018 l’avv. M. C. Z. aveva depositato in Cancelleria la nomina a difensore con revoca di ogni altra precedente nomina nonché atto di elezione di domicilio presso lo studio della medesima.

Il decreto di citazione dinanzi alla Corte di appello emesso in data 25 gennaio 2019, a sua volta, era erroneamente notificato in data 28 gennaio 2019 in proprio e quale domiciliatario dell’imputato e, all’udienza del 7 marzo 2019, stante l’assenza dell’avv. Z., era nominato ex art. 97 c.p.p., comma 4, l’avv. E. T. e, all’esito della discussione, era emessa la decisione impugnata.

Tal che se ne faceva conseguire come l’omesso avviso al difensore di fiducia nominato comportasse la nullità assoluta ai sensi dell’art. 178 c.p.p., comma 1 e art. 179 c.p.p. non rilevando la presenza di un difensore d’ufficio irritualmente nominato così come anche la notifica effettuata in luogo diverso da quello indicato dall’imputato determinava una nullità assoluta.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Veniva stimato fondato l’unico motivo di ricorso.

La Suprema Corte rilevava a tal riguardo come non vi fosse prova in atti della notifica al difensore di fiducia avv. M. C. Z. del decreto di citazione per il giudizio di appello sebbene l’atto di nomina da parte dell’imputato fosse stato regolarmente depositato in epoca anteriore all’invio della relativa notifica mentre, nonostante ciò, risultava essere stato nominato in udienza un suo sostituto ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4 senza però che fosse ricavabile dal relativo verbale o da altri atti del fascicolo processuale che si era previamente proceduto ad alcun accertamento circa la conoscenza dell’udienza da parte del difensore di fiducia dell’imputato e, segnatamente, in ordine alla notifica del decreto di citazione avanti la Corte d’appello per il giudizio di gravame.

L’omessa notificazione dell’avviso di dibattimento al difensore di fiducia dell’imputato, pertanto, ad avviso della Corte, aveva determinato una nullità di ordine generale prevista dall’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) in quanto essa afferiva alla difesa dell’imputato ed era insanabile ex art. 179 c.p.p. con una successiva nomina di un difensore di ufficio non potendo l’imputato essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuote la sua fiducia e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel termine stabilito per la comparizione (Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013, dep. 2014,; Sez. 3, n. 6240 del 14/01/2009).

Il Supremo Consesso, di conseguenza, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, annullava la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano per l’ulteriore corso.

Conclusioni

Nella decisione in commento viene asserito, in conformità a precedenti conformi (e richiamati in questa stessa pronuncia) che l’omessa notificazione dell’avviso di dibattimento al difensore di fiducia dell’imputato determina una nullità di ordine generale prevista dall’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) in quanto essa afferisce alla difesa dell’imputato ed è insanabile ex art. 179 c.p.p. con una successiva nomina di un difensore di ufficio.

Siffatta sentenza, pertanto, deve essere presa nella dovuta considerazione ogni volta si verifichi una situazione processuale di questo genere.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in tale provvedimento, proprio perché evidenzia questo profilo di invalidità procedurale in tali casi, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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