Prescrizione del reato e particolare tenuità del fatto

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Quando la prescrizione del reato prevale sulla particolare tenuità del fatto.
(Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 131-bis, 157)
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Corte di Cassazione -sez. III pen.- sentenza n. 37046 del 27-06-2023

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Indice

1. La questione e la prescrizione del reato


Il Tribunale di Noia riteneva l’imputato responsabile in relazione alle contravvenzioni di cui all’art. 679 cod. pen..
Ciò posto, avverso siffatta decisione proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’accusato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al diniego di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen..


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato fondato.
In particolare, gli Ermellini, dopo avere fatto presente, sulla scorta di quanto affermato dalle Sezioni unite, nella sentenza n. 13681 del 25/02/2016 che, ai fini dell’accertamento dell’abitualità, ostativa all’applicazione della causa di non punibilità in esame, il comma 3 dell’art. 131- bis cod. pen. dà rilevanza alla commissione di “più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità”, ove, per reato della stessa indole occorre che “sia formalmente omogeneo al primo, in quanto in violazione della medesima disposizione di legge e, in caso negativo, verificare se sussista comunque una identità di indole sostanziale, in ragione della natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati (Sez. 1, n. 27906 del 15/04/2014; Sez. 2, n. 40105 del 21/10/2010), osservavano come, nel caso di specie, la sentenza andasse annullata sul punto con rinvio al Tribunale di Noia perché valutasse l’applicazione della speciale causa di non punibilità ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen., valutando la ricorrenza o meno dei presupposti applicativi della disposizione per ritenere sussistente la particolare tenuità dell’offesa, non ricorrendo l’abitualità del comportamento.
Oltre a ciò, però, i giudici di piazza Cavour notavano altresì come la particolare tenuità del fatto costituisca una causa di non punibilità atipica (Sez. 3, n. 21014 del 07/05/2015) per gli effetti negativi che produce per l’imputato (anzitutto la possibile rilevanza nei giudizi civili ed amministrativi ed, ancora, l’iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziale) e la sua applicazione presupponga, tra l’altro, l’accertamento della responsabilità penale ossia l’accertamento dell’esistenza del reato e della sua attribuibilità all’imputato e ciò, a loro avviso, spiega la ragione per la quale la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sull’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., sia perché diverse sono le conseguenze che scaturiscono dai due istituti, sia perché il primo di essi estingue il reato, mentre il secondo lascia inalterato l’illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Sez. 3, n. 27055 del 26/05/2015), fermo restando però che la questione del concorso tra le due cause di estinzione del reato e non punibilità può porsi solo quando le stesse siano entrambe contemporaneamente applicabili “in partenza”, con la conseguenza che – quando, come nella specie, la Corte di cassazione, non essendosi verificata la causa estintiva della prescrizione del reato, annulli la sentenza con rinvio al giudice di merito per l’applicabilità o meno dell’art. 131-bis cod. pen. (e quindi al cospetto di un annullamento parziale avente ad oggetto statuizioni diverse ed autonome rispetto al riconoscimento dell’esistenza del fatto-reato e della responsabilità dell’imputato) – nel giudizio di rinvio non può essere dichiarato prescritto il reato quando la causa estintiva sia sopravvenuta alla sentenza di annullamento parziale (Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016).
Questa è stata dunque la ragione per cui il Supremo Consesso ha ritenuto non configurabile siffatta causa estintiva del reato.

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando la prescrizione del reato prevale sulla particolare tenuità del fatto.
Difatti, pur affermandosi in tale pronuncia, sulla scorta di un consolidato orientamento nomofilattico, che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sull’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., si asserisce però come ciò non avvenga sempre e comunque, occorrendo per contro che le stesse siano entrambe contemporaneamente applicabili “in partenza”.
Va da sé quindi che, come avvenuto nel caso di specie, la Corte di cassazione, non essendosi verificata la causa estintiva della prescrizione del reato, annulli la sentenza con rinvio al giudice di merito per l’applicabilità o meno dell’art. 131-bis cod. pen. (e quindi al cospetto di un annullamento parziale avente ad oggetto statuizioni diverse ed autonome rispetto al riconoscimento dell’esistenza del fatto-reato e della responsabilità dell’imputato) – nel giudizio di rinvio non può essere dichiarato prescritto il reato quando la causa estintiva sia sopravvenuta alla sentenza di annullamento parziale.
Dunque, tale provvedimento deve essere preso nella dovuta considerazione ove si verifichi una situazione di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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