Applicabilità pena accessoria con particolare tenuità del fatto

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In caso di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. le sanzioni accessorie restano applicabili, ma la relativa competenza spetta al Prefetto e non al Giudice penale.
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Corte di Cassazione -sez. IV pen.– sentenza n. 25820 del 23-05-2023

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Indice

1. La questione


Il Tribunale di Trento dichiarava una persona, imputata per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) del codice della strada, non punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., applicando la pena accessoria della sospensione della patente di guida per anni due.
Ciò posto, avverso il provvedimento appena menzionato il difensore dell’accusato proponeva ricorso per Cassazione, dolendosi dell’applicazione della pena accessoria della sospensione della patente di guida anche nel caso di assoluzione per particolare tenuità del fatto, prospettando a tal proposito vizio di violazione di legge.


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il ricorso suesposto era considerato fondato.
In particolare, gli Ermellini facevano a tal proposito presente come le Sezioni Unite si siano espresse sulla questione relativa all’irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in caso di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. affermando che le sanzioni accessorie restano applicabili e che la relativa competenza spetta al Prefetto e non al Giudice penale (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266592 – 01, così massimata: “In tema di guida in stato di ebbrezza, alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, consegue l’applicazione, demandata al Prefetto, delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge”).Nella motivazione della suddetta pronuncia, si legge: “In breve, quando manca una pronunzia di condanna ovvero di proscioglimento, le sanzioni amministrative riprendono la loro autonomia ed entrano nella sfera di competenza dell’amministrazione pubblica. Tale regola è espressa testualmente con riferimento all’istituto della prescrizione, ma ha impronta per così dire residuale: è cioè dedicata alle situazioni in cui condanna o proscioglimento nel merito manchino. Essa, dunque, trova razionale applicazione anche nel contesto in esame in cui, appunto, il fatto non è punibile per la sua tenuità e non si fa quindi luogo ad una pronunzia di condanna”.
Ciò posto, i giudici di piazza Cavour osservavano oltre tutto come detto orientamento sia stato ribadito in sede nomofilattica, essendo stato precisato che la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida si applica in tutti i casi in cui vi sia accertamento del fatto, mentre per la confisca la norma richiede che vi sia stata pronunzia di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti (Sez. 4, Sez. 4 – n. 7526 del 04/12/2018, secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, in caso di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice, in ossequio al principio di legalità, non può disporre la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, in quanto prevista dall’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, nei soli casi di sentenza di condanna o di patteggiamento), fermo restando che diversa soluzione si giustifica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente poiché essa, ai sensi della medesima disposizione di legge, consegue all’accertamento del reato.
Orbene, alla luce di tale quadro ermeneutico, la Corte di legittimità, nella pronuncia qui in esame, intendeva ribadire il consolidato orientamento citato, rilevando come fosse manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente, posto che non risultava affatto irrazionale la scelta legislativa di mantenere la sanzione accessoria ove l’illecito di guida in stato di ebbrezza sia stato comunque accertato, in conformità della ratio ispiratrice della norma volta ad evitare condotte di guida altamente pericolose, finalità perseguibile soltanto attraverso un intervento sul titolo abilitante alla guida e non certamente attraverso la mera privazione del veicolo.
Di conseguenza, in ossequio ai principi testé richiamati, la sentenza impugnata era annullata senza rinvio, limitatamente alla statuizione concernente la conferma della sospensione della patente di guida che doveva essere eliminata, con trasmissione degli atti al Prefetto di Trento.

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi postulato, sulla scorta di un costante orientamento nomofilattico, che, in caso di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. le sanzioni accessorie (qual è la sospensione della patente nel caso di guida in stato di ebbrezza) restano applicabili, ma la relativa competenza spetta al Prefetto e non al Giudice penale.
Ove, quindi, in sede penale, si proceda alla comminazione di una sanzione accessoria in caso di riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, ben si potrà, come avvenuto nella fattispecie in esame, contestare un provvedimento di questo genere nei modi e nelle forme prevedute dal codice di procedura penale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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