Posizionamento cassetta del contatore su facciata condominiale da parte di un condomino

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Il posizionamento da parte del singolo condomino sulla facciata condominiale di una cassetta metallica contenente il contatore del gas o di un contatore del fornitore di energia elettrica può essere uno dei numerosi motivi di liti e discussioni tra vicini di casa. 

Volume consigliato per approfondire: Manuale del condominio

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sez. IV Civ. – Sent. n. 4335 del 15/11/2023

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Indice

1. L’utilizzo del muro comune

Nel condominio, il termine “godimento” designa le differenti realtà della utilizzazione oggettiva e del godimento soggettivo in senso proprio. Il suolo, le fondazioni, i muri maestri, la facciata, i tetti, i lastrici solari, i cortili, etc., sono certamente utili per i titolari delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, che sfruttano tali parti comuni in modo oggettivo, senza compiere nessuna attività.
Tuttavia alcune parti comuni elencate nell’art. 1117 c.c. (solitamente destinate a fornire utilità oggettiva ai condomini) sono, talora, suscettibili anche di uso soggettivo, uso particolare ed anomalo, diverso; così, ad esempio, i muri maestri possono essere utilizzati dal condomino per l’applicazione di insegne luminose. Le modifiche alle parti comuni dell’edificio, contemplate dall’art. 1102 c.c., possono essere apportate dal singolo condomino, nel proprio interesse ed a proprie spese, al fine di conseguire un uso più intenso, sempre che non alterino la destinazione e non impediscano l’altrui pari uso. L’uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante è sottoposto infatti dall’art. 1102 c.c. a due limiti fondamentali, consistenti nel divieto di alterare la destinazione della cosa comune e nel divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Ne discende che si configura un uso illecito della cosa comune nel caso in cui non sia rispettata una di dette condizioni. In ogni caso deve essere salvaguardato il decoro del caseggiato.
Per avere una guida completa per ciò che concerne la normativa relativa al condominio, si consiglia il seguente volume, adatto per gli addetti ai lavori, ma anche per coloro i quali vogliono approfondire la materia.

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Manuale del condominio

Il Manuale è una guida completa per chi intende intraprendere l’attività di amministratore di condominio e per gli amministratori professionisti, che già affrontano le complesse e molteplici questioni immobiliari e condominiali.La prima parte si sofferma su alcuni principi fondamentali in materia di proprietà, di comproprietà e di diritti reali. Successivamente, viene trattato il regolamento condominiale, passando poi alla disamina delle parti, degli impianti e dei servizi comuni, con la relativa contabilizzazione e ripartizione delle spese, senza trascurare gli aspetti della contrattualistica e i riflessi fiscali della gestione condominiale.La quinta parte è dedicata al funzionamento dell’assemblea e al ruolo, ai poteri e alle responsabilità dell’amministratore di condominio.Il libro prende poi in esame i rapporti del condominio con i terzi e quelli tra singoli condomini, con le inevitabili controversie che ne derivano, per la soluzione delle quali vengono illustrate le tecniche di risoluzione dei conflitti, imposte per legge.Il volume è stato altresì aggiornato con la vigente normativa in tema, tra gli altri, di:› assemblea telematica;› Riforma del Processo Codice di Procedura Civile e forme di risoluzione alternativa delle controversie (c.d. Riforma Cartabia – D.Lgs. 149/2022);› superbonus e bonus edilizi;› misure antincendio;› equo compenso per le professioni non organizzate in ordini e collegi (legge 49/2023);› potabilità delle acque (D.Lgs. 18/2023).Nell’apposito spazio online, è infine disponibile una raccolta di formule personalizzabili, utilissime per redigere i più importanti atti della pratica condominiale.Silvio RezzonicoÈ stato avvocato in Milano e autore di diversi libri e saggi in materia di diritto immobiliare. Ha collaborato con il Gruppo 24 Ore, con Maggioli Editore e con l’Università degli studi di Firenze. Da ultimo è stato anche docente presso l’Università degli studi telematica E-campus.Matteo RezzonicoAvvocato cassazionista e pubblicista in Milano, è autore di numerose pubblicazioni di diritto immobiliare ed edilizio. In particolare, collabora con il Gruppo 24 Ore (Norme e Tributi, Esperto risponde e Consulente immobiliare) e con Giuffrè Editore (portale condominio e locazioni). Presidente della FNA, Federazione Nazionale degli Amministratori Immobiliari e Vicepresidente della Confappi, Confederazione della Piccola Proprietà Immobiliare, per conto della quale riveste anche il ruolo di Presidente della sede provinciale di Milano e di componente della Commissione Legale Nazionale di FNA – Confappi.Luca RezzonicoAvvocato in Milano. Si occupa di diritto immobiliare ed è coautore di diverse pubblicazioni in materia.

Silvio Rezzonico | Maggioli Editore 2023

2. Posizionamento contatore del gas in facciata: quando è lecito

Prima di eseguire l’installazione del contatore del gas sulla parete condominiale è opportuno effettuare un’accurata analisi del regolamento condominiale: infatti una clausola di natura contrattuale potrebbe vietare l’apposizione di contatori in facciata. In mancanza di tale limitazione, si deve tenere conto che l’appoggio di una canna fumaria (come, del resto, anche l’apertura di piccoli fori nella parete) al muro comune perimetrale di un edificio condominiale individua una modifica della cosa comune conforme alla destinazione della stessa, che ciascun condomino – pertanto – può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l’altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell’edificio, e non ne alteri il decoro architettonico (Cass. civ., sez. II, 16/05/2000, n. 6341). Salvo situazioni particolari ed in mancanza di divieti regolamentari, non sembra possibile ritenere che l’installazione di un contatore del gas sulla facciata condominiale alteri la destinazione di tale parte comune o inibisca il pari uso degli altri comproprietari o alteri il decoro architettonico.

3. Contatore energia elettrica

Con particolare riguardo al muro perimetrale dell’edificio – anche in considerazione delle sue funzioni accessorie di appoggio di tubi, fili, condutture, targhe e altri oggetti analoghi – deve ritenersi, ad esempio che l’apposizione di una vetrina sul detto muro da parte di un condomino in corrispondenza del proprio locale destinato all’esercizio di attività commerciale non costituisca di per sé abuso della cosa comune idoneo a ledere il compossesso del muro comune, se effettuata nel rispetto dei limiti di cui all’art. 1102 c.c. (Cass. civ., sez. II, 12/02/1998, n. 1499). In linea generale quindi anche l’apposizione di un contatore è una pratica assolutamente libera per la quale non occorre alcuna autorizzazione assembleare. Recentemente è stata considerata legittima l’installazione di un contatore per l’energia elettrica in una nicchia dalle modestissime dimensioni, sulla facciata esterna del fabbricato, autorizzata dai proprietari degli immobili sovrastanti detti locali e sostanzialmente rispettosa delle prescrizioni dei tecnici del fornitore di energia elettrica. Del resto il giudicante ha notato che l’apposizione di un contatore di modeste dimensioni non è idoneo ad ostacolare l’uso della parete condominiale, né può deturpare la facciata dell’immobile minandone il decoro, essendo di modestissime dimensioni (Trib. Santa Maria Capua Vetere 15 novembre 2023, n. 4335). Tuttavia se il soggetto che ha fatto installare i contatori è un condomino, questi non può servirsi delle cose comuni a beneficio di immobili che non appartengono all’edificio. Tale utilizzazione comporta la cessione del godimento di un bene comune in favore di una proprietà estranee al condominio, con conseguente alterazione della destinazione, giacché in tal modo viene imposto sul muro perimetrale un peso che dà luogo a una servitù, per la cui costituzione è necessario il consenso scritto di tutti i condomini (Cass. civ., sez. II, 05/03/2015, n. 4501).

Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

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