Permesso di costruire e silenzio: TAR Sent. N. 1449.

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Con la sentenza che segue, il T.A.R. Campania-Salerno ha accolto la domanda proposta avverso il silenzio mantenuto dall’amministrazione comunale, a seguito di una istanza della ricorrente per il rilascio di permesso di costruire , relativa ad area sottoposta a vincolo paesaggistico e per la quale, secondo il vigente P. R. G., le trasformazioni urbanistiche sono subordinate all’esecuzione di un piano di lottizzazione convenzionata.

Il Tribunale adìto ha dichiarato illegittimo il silenzio, mantenuto dal Comune in ordine all’istanza di p. di c. presentata dalla ricorrente, e ha sancito l’obbligo dell’ Amministrazione di pronunciarsi definitivamente su detta istanza, con provvedimento espresso e motivato.

Ha ,invece, respinto la domanda della ricorrente di pronuncia anche sulla fondatezza dell’istanza, provvedendo alla nomina di un commissario ad acta che, sostituendosi all’Amministrazione inadempiente, rilasciasse in via diretta il p. di c. richiesto.

Viene evidenziato nella decisione che, secondo l’art. 31, comma 3 , del c. p. a., il Giudice può pronunciarsi anche sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo qualora si tratti di attività vincolata o quando non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione.

Nel caso di specie, stante la previsione della disciplina urbanistica di zona, che prevede l’obbligo di dotarsi preventivamente di lottizzazione convenzionata, non può parlarsi di attività rigidamente vincolata, ma di attività ancora soggetta a valutazioni discrezionali da parte dell’Amministrazione procedente.

Sentenza collegata

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Avv. Iride Pagano

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