Per le Sezioni Unite le norme di garanzia previste per la stampa sono applicabili anche alle testate giornalistiche on line.

Marotta Miriam 07/10/15
Scarica PDF Stampa

Con la sentenza in commento le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi sulla possibilità di applicare alle testate giornalistiche online le norme di garanzia previste per la stampa cartacea.
In particolare l’ordinanza di rimessione ha sottoposto alla Corte nella sua massima composizione un duplice quesito.

Il primo, di carattere generale, concerne l’ammissibilità o meno del sequestro preventivo di un dato informatico mediante oscuramento di un sito web. A riguardo è d’uopo ricordare che il sequestro di cui all’articolo 321 c.p.p. è di tipo impeditivo, nel senso che esso, annoverato tra le cautele c.d. reali, è volto a rendere indisponibili cose pertinenti al reato (sono tali le cose sulle quali o mediante le quali il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto; nonché le cose legate indirettamente alla fattispecie criminosa) che possano aggravare ovvero protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altre condotte illecite.  In altri termini, il Collegio è stato chiamato a stabilire se il sequestro preventivo possa essere disposto solo nei casi di apprensione in senso fisico della cosa (intesa quale entità fisica tangibile) pertinente al reato, o se esso possa esplicarsi in una inibitoria rivolta all’Internet Service Provider –  il quale sarebbe poi chiamato ad impedire agli utenti l’accesso al sito o alla singola pagina web incriminati ovvero ancora a  rimuovere il file che viene in rilievo – con l’effetto di arrestare e scongiurare la commissione di ulteriori reati.

Per dare risposta al quesito sottoposto le Sezioni Unite richiamano la legge n. 48/08 di ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa del novembre 2001 sul cybercrime che ha operato una parificazione tra il concetto di “dato informatico” e quello di cosa che, se pertinente al reato, può essere oggetto di sequestro, precisando come, seppur tale normativa si riferisca espressamente soltanto al sequestro probatorio, le due tipologie di sequestri (quello probatorio, mezzo di ricerca della prova e quello preventivo, misura cautelare reale) tendano alla medesima finalità ossia ad evitare che l’utilizzo o la disponibilità della cosa possa aggravare le conseguenze di un reato già perpetrato.

Posta quindi la possibilità di ricorrere alla misura cautelare del sequestro preventivo di un dato informatico, stante la sua riconducibilità alla nozione di “cosa” pertinente al reato, il Collegio ritiene che tale misura sia compatibile con l’inibitoria, la sola in grado di assicurare l’effettività della misura stessa.  Per avallare tale assunto ed in particolare l’ammissibilità della inibitoria, la Corte richiama il decreto legislativo n. 70/03 emanato in attuazione della direttiva 2000/31/CE, il cui art. 16 prevede  che l’autorità giudiziaria può esigere che l’Internet Service Provider impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

Riconosciuta la possibilità di disporre il sequestro preventivo di un sito ovvero di una pagina web, il secondo quesito sottoposto all’attenzione delle Sezioni Unite concerne l’ammissibilità dell’oscuramento di una testata giornalistica online.

Dopo aver compiuto un excursus storico-legislativo inerente alla stampa e all’importanza che la Costituzione le riserva, il Collegio pone l’accento sul comma 3 dell’articolo 21 della Carta fondamentale che inibisce, nel caso di delitti commessi a mezzo stampa, il ricorso all’istituto del sequestro preventivo se non nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge.

Discostandosi dagli arresti giurisprudenziali più recenti per i quali  le predette garanzie costituzionali sono limitate alla sola «carta stampata» e non anche alle «manifestazioni del pensiero telematiche», le Sezioni Unite privilegiano un’interpretazione “figurata” del termine «stampa», intesa come qualsiasi mezzo informativo professionale che presenti il requisito della diffusione dell’informazione (non vi rientrano quindi blog, forum, Facebook, mailing list, etc).

In virtù di una interpretazione costituzionalmente orientata del concetto di «stampa» che risente della evoluzione tecnologica, le Sezioni Unite affermano quindi che il giornale online, soggiace alle medesime garanzie costituzionali ed ordinarie previste per le testate giornalistiche cartacee e pertanto non può essere oggetto di sequestro preventivo se non nei casi tassativamente previsti dalla legge.

Conseguentemente, i casi nei quali la legge consente il sequestro preventivo nei confronti della stampa intesa in senso figurato sono:

– violazione delle norme sulla registrazione delle pubblicazioni periodiche e sulla indicazione dei responsabili (L. n. 47/48);

– apologia del fascismo (L. n. 645/52);

– violazione del diritto d’autore (L. n. 633/41);

– stampa oscena od offensiva della pubblica decenza (Rdlgs n. 561/46).

Alla luce del tracciato argomentativo, la Corte sembra anticipare la riforma della L. 47/48 attualmente in seconda lettura al Senato (S. 1119), ponendo alla base della pronuncia de qua la necessità di non violare il supremo principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 Cost. Diversamente, asserisce il Collegio, si «legittimerebbe un irragionevole trattamento dell’informazione giornalistica cartacea rispetto a quella telematica, con la conseguenza paradossale che la seconda, anche se mera riproduzione della prima, sarebbe assoggettabile a sequestro preventivo».

Marotta Miriam

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento