Per la Cassazione ora sono impugnabili gli avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate

Redazione 17/05/12
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Lilla Laperuta

Questo il nuovo indirizzo inaugurato dal Supremo Consesso nella sentenza 11 maggio 2012, n. 7344. Per la Corte di Cassazione, seguendo una lettura costituzionalmente orientata, è ammissibile il ricorso avverso la comunicazione di irregolarità (“avviso bonario”), notificata dall’Agenzia delle Entrate in conseguenza ad attività di liquidazione o di controllo formale (la fattispecie è contemplata agli artt. 36bis e 36ter, D.P.R. n. 600/1973). L’avviso bonario, si legge nella sentenza, costituisce una pretesa impositiva perfetta e pertanto, alla luce del diritto di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.), l’art. 19 D.Lgs. n. 546/1992 (rubricato “Atti impugnabili e oggetto del ricorso”) deve assicurare anche la possibilità di ricorrere avverso questo tipo di atti, allo stato dunque non annoverati fra gli atti impugnabili.

La pronuncia è innovativa; sconfessa infatti precedenti orientamenti espressi sia dall’Agenzia delle Entrate, nella specie nella Risoluzione n. 110/2010, sia dalla stesso organo di legittimità.

Si ricordano le sentenze 24 luglio 2007, n. 16293, e 26 luglio 2007, n. 16428, con le quali le sezioni unite della Cassazione hanno chiarito che i predetti “avvisi bonari” non sono immediatamente impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie, in quanto costituiscono un invito a fornire eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi. Quindi manifestano una volontà impositiva ancora in itinere e non formalizzata in un atto cancellabile solo in via di autotutela (o attraverso l’intervento del giudice).

Ai fini dell’accesso alla tutela giurisdizionale innanzi ai giudici tributari sino ad oggi i giudici hanno sempre ritenuto essenziale che il tenore dell’atto manifesti – ciò che non si verifica invece con i c.d. “avvisi bonari” – una “pretesa tributaria compiuta e non condizionata, ancorché accompagnata dalla sollecitazione a pagare spontaneamente per evitare spese ulteriori …”. Orientamento questo riconfermato dalle sezioni unite, nelle successive sentenze 9 dicembre 2009, n. 25699 e 15 giugno 2010, n. 14373 nelle quali si chiarisce in termini ancora più esplicativi che le comunicazioni al contribuente recapitate ai sensi degli articoli 36bis, D.P.R. n. 600/1973, si sostanziano, in un mero invito al contribuente a fornire, in via preventiva, elementi chiarificatori delle anomalie riscontrate in sede di liquidazione automatizzata della dichiarazione e non sono, dunque, espressione di un potere pubblicistico autoritativo, non contenendo una pretesa impositiva definitiva e non producendo effetti negativi immediati per il destinatario.

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