Per il crollo della parete di una scuola sono responsabili sia il progettista che il capo cantiere

Redazione 24/01/12
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Costoro, ad avviso della Cassazione, sono imputabili del reato di crollo di costruzioni, di cui all’art. 434 del codice penale.

Con la sentenza n. 2390 del 20 gennaio 2012 i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso dei due, condannati in primo e secondo grado, per aver cagionato il crollo della facciata di un liceo, per difetti di costruzione.

La parete aveva ceduto perché il rivestimento di mattoni era stato realizzato posizionando gli stessi su di una base di appoggio inferiore a quella necessaria, per ovviare ad una sporgenza della trave di fondazione rispetto ai pilastri laterali.

La Corte di legittimità ha ravvisato nell’episodio gli estremi del reato suddetto contro l’incolumità pubblica anche se al momento del crollo la scuola era per fortuna vuota. Ciò che conta, infatti, è il fatto di aver contribuito, ciascuno in base alle proprie competenze, al crollo realizzando la facciata non a norma.

Per le loro posizioni, i due uomini erano obbligati a garantire che l’opera pubblica fosse eseguita secondo le regole della buona tecnica: il progettista, effettuando controlli sul rispetto delle corrette modalità costruttive, e il capo cantiere mettendo concretamente il pratica le suddette modalità

Ma poichè ciò non era avvenuto, i due professionisti sono stati condannati per la loro condotta colposa, attiva consistente nell’aver costruito male, e anche omissiva sotto il profilo del difetto di progettazione e di vigilanza.

Tutto ciò dopo aver effettuato una doverosa precisazione sul concetto di crollo necessario ad integrare i presupposti oggettivi del reato di cui all’art. 434 del codice penale, affermando che: «l’art. 434 primo comma del codice penale fa semplice riferimento al crollo di una costruzione, cioè, secondo il significato di una parola, ad una caduta violenta ed improvvisa della costruzione, senza che necessariamente sia richiesta la disintegrazione delle strutture essenziali; nel prevedere espressamente la possibilità che il crollo interessi una parte della costruzione la norma sembra confermare che si può prescindere da tale requisito».

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