Pene e sistema penitenziario- Trattamento penitenziario – Permessi ordinari (art.30 O.P. – Concedibilità – Condizioni – Evento familiare grave – Nozione – Fattispecie (Trib.Sorv.Torino 21.11.2006,n. SIUS 2006/2400,Pres. Viglino, Est. Fiorentin)

Ordinanza 11/01/07
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O R D I N A N Z A
 
all’udienza del         21 novembre 2006
                                                                       
nel procedimento di sorveglianza relativo a:
RECLAMO DEL DETENUTO AVVERSO RIGETTO PERMESSO EX ART. 30 OP DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI ALESSANDRIA DD. 02.05.2006
Promosso dal detenuto                C. F.
nato/a a       il    
ristretto/a  presso la Casa Reclusione di ALESSANDRIA – SAN MICHELE;
difeso da Avv.to   come in atti;
VISTO il parere       come da verbale________________ del P.G.;
VISTI  gli  atti  del  procedimento di  sorveglianza  sopra specificato;
CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite,  delle investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione  e della discussione di cui a separato processo verbale;
O S S E R V A
Premesso che il Magistrato di Sorveglianza di Alessandria, in data 02.05.2006, ha emesso il seguente provvedimento ai sensi dell’art. 30 L. 354/1975: “….. Preso atto dell’istanza con la quale …, nato a.. il …., detenuto nella Casa di Reclusione – Sez. Collaboratori – N.C. San Michele di Alessandria, chiede la concessione di un permesso di uscita dall’Istituto ex art. 30 OP; Rilevato che il detenuto richiede il permesso per visitare i figli che asserisce trovarsi in cattive condizioni ma la moglie del detenuto non ha consentito di accertare tali condizioni (nota 13.04.2006 Servizio Centrale di Protezione – Roma); Letto l’art. 30 comma 1 legge 26 luglio 1975 n. 354, modificato con legge 20 luglio 1977 n. 450 RIGETTA l’istanza”;
           
          che avverso detto provvedimento il detenuto ha proposto reclamo, nei termini di legge;
          ritenuto che la reiezione della richiesta del detenuto è stata motivata nei termini di cui sopra dal Magistrato di Sorveglianza di Alessandria;
          che il provvedimento impugnato appare sufficientemente motivato e non vi sono nuovi o diversi elementi tali da superare le valutazioni espresse dal Magistrato di Sorveglianza di Alessandria;
          che non possono essere prese in considerazione le doglianze del detenuto che non attengono a profili sostanziali tali da modificare il quadro istruttorio posto alla base della reiezione impugnata;
          che, nella specie, la situazione indicata dal detenuto a fondamento della richiesta non può farsi rientrare nelle ipotesi di cui all’art. 30 OP.
L’istituto dei permessi nasce con la riforma dell’ordinamento penitenziario, introdotta con l. 26.7.1975, n.354, ("Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure limitative e privative della libertà").
Veniva così colmata una lacuna del precedente ordinamento, nel cui ambito non vi erano previsioni normative che consentissero al condannato in esecuzione di pena la ripresa di contatto – sia pure temporanea – con l’ambiente familiare di provenienza .
Il regolamento penitenziario del 1931 prevedeva, infatti, soltanto la concessione di licenze agli internati, mentre la prassi amministrativa penitenziaria ammetteva de facto la concessione di brevi permessi in occasione di particolari circostanze rilevanti per la vita del detenuto.
Con la riforma del 1975 venne introdotto l’art.30,l.26.7.1975,n.354 che costituì la prima normativizzazione della possibilità di accordare dei brevi permessi ai detenuti in rapporto a situazioni familiari di particolare gravità.
 L’istituto venne successivamente rimodulato in senso restrittivo, alla luce di alcuni episodi eclatanti di evasione di detenuti ammessi al beneficio, con l.20.7.1977,n.450, che ha modificato il testo normativo originario, precisando che i permessi possano essere concessi “eccezionalmente, per motivi familiari di particolare gravità”(attuale dizione dell’art.30,2°co.,l.26.7.1975,n.354), introducendo, altresì, la facoltà di reclamo del PM avverso la concessione del permesso da parte del magistrato di sorveglianza.
Attesa la natura di provvedimento extra ordinem, con finalità precipuamente umanitaria,l’applicazione del permesso ordinario deve ritenersi possibile soltanto in casi eccezionali.
Tale eccezionalità caratterizza l’istituto tanto sotto il profilo delle fattispecie in cui il beneficio può essere concesso;quanto sotto quello “quantitativo” (della reiterazione,cioè,del beneficio stesso una volta concesso).
Quanto al primo aspetto,l’art.30 Ord.Pen. stabilisce che, nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l’infermo.
L’art.30,comma 2,Ord.Pen., prevede inoltre che analoghi permessi possano essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità .
Per quanto concerne il piano della dimensione quantitativa dei permessi concedibili,il tenore letterale della norma dell’art.30,comma 2,Ord.Pen., segnatamente se letto in rapporto dialettico con la previsione di cui all’art. 30ter,Ord.Pen., n. 354,induce a ritenere che,nella fattispecie,al magistrato di sorveglianza sia attribuito un ampio margine di apprezzamento discrezionale circa la valutazione dell’eccezionalità del caso particolare.
L’interpretazione logico-sistematica completa, poi, la ricostruzione dell’istituto nel senso di attribuire al permesso ordinario la funzione di rimedio utilizzabile una tantum in presenza di accadimenti infausti nella vita socio-familiare del detenuto, tendenzialmente circoscritti nel tempo (l’art.30,comma 2,Ord.Pen.,significativamente, dice “eventi” e non “situazioni”).
E’ evidente il rapporto dialettico e speculare con l’istituto gemello dei permessi premiali,che presuppone – al contrario – una continuità nella concessione del beneficio,giustificata dalla necessità di una sperimentazione del detenuto nella società libera che sia apprezzabilmente prolungata nel tempo,così da esplicare quegli effetti risocializzanti preziosi ai fini del trattamento rieducativo del quale i permessi premio fanno parte integrante (art.30 ter, Ord.Pen.).
            Così ricostruita la natura e la funzione del permesso ordinario, ne consegue l’osservazione che la concessione del beneficio a fini lato sensu trattamentali,riconducibili all’opportunità,fatta presente dal detenuto nell’istanza, di recarsi in visita ai figli, per i quali è sconsigliabile raggiungere l’istituto di pena ove l’interessato è ristretto,costituisce una forzatura dell’ambito naturale di applicazione dell’istituto:in altri termini, rappresenta “l’eccezione nell’eccezione”,consentita,alla luce dell’esperienza applicativa e di una risalente giurisprudenza della Cassazione,soltanto ante l.663/1986, ma non più ammissibile una volta introdotti nell’ordinamento i permessi-premio,destinati ad assolvere anche e proprio alle necessità affettive dei detenuti.
      Alla luce di tali considerazioni,il reclamo è carente di fondamento e deve essere respinto.
 
P. Q. M.
 
Visti gli Artt. 30 e segg. L. 26.7.1975, n. 354, modificati dalla L. 10.10.1986, n. 663;
 
R E S P I N G E
 
il reclamo  come in epigrafe indicato.
 
 
Torino, così deciso il   21 novembre 2006
 
 
IL MAGISTRATO ESTENSORE                                                       IL PRESIDENTE
       (Dr. Fabio FIORENTIN)                                                         (Dr. Marco VIGLINO)
 
 

Ordinanza

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