Pene e sistema penitenziario- Misure alternative alla detenzione – Applicazione a condannati stranieri irregolari – Possibilità- Esclusione- Fattispecie. (Trib.Sorv.Torino,28.3.06,n. 8814/05 RG, Pres.Burzio,Est.Fiorentin).

giurisprudenza 04/05/06
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O R D I N A N Z A

 
all’udienza del        28 marzo 2006
 
nel procedimento di sorveglianza relativo alla concessione di  
DETENZIONE DOMICILIARE ART. 47-ter co. 1-bis OP
 
Promosso da   xxx
nato in   Marocco    il xxx
ristretto Casa Circondariale di     IVREA;
in espiazione pena di cui a:  provv. cum. ***************. Torino dd. 04.10.2005;
difesoda ******   come in atti;
VISTO il parere    come da verbale___________ del P.G.;
VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;
CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite, delle investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione di cui a separato processo verbale;
 
O S S E R V A
 
Xxx xxx ha formulato istanza di detenzione domiciliare, ma tale domanda non può essere accolta.
Dall’esame degli atti non risulta infatti alcun positivo elemento in base al quale si possa ragionevolmente ritenere che la misura si mostri adeguata in relazione agli obiettivi di rieducazione e di prevenzione propri dell’istituto, sì da consentire la formulazione di una prognosi favorevole circa l’esito positivo della misura richiesta.
Il Tribunale infatti, al fine di concedere il beneficio, deve basarsi sul presupposto di una diagnosi di pericolosità del soggetto fronteggiabile adeguatamente con gli strumenti propri di tale misura alternativa.
In particolare, risulta che lo straniero sia stato raggiunto da un provvedimento di espulsione pronunciato dal Magistrato di Sorveglianza di Vercelli in data 19.12.2005 e che tale decreto, oggetto di opposizione avanti al competente Tribunale di Sorveglianza, sia stato confermato integralmente (ordinanza Tribunale Sorveglianza Torino dd. 14.02.2006). Ne deriva che il condannato si trova attualmente nella posizione di clandestino, e la sua posizione giuridica di irregolare importa la sua espulsione ai sensi dell’art. 16 del T.U. Str. (D.lvo n. 286/98 e succ. mod.).
Tale condizione è preclusiva alla concessione di benefici penitenziari, ed in tal senso si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità, che ha stabilito il principio secondo il quale “L’affidamento in prova al Servizio Sociale e, in genere, tutte le misure extramurarie alternative alla detenzione, non possono essere applicate allo straniero extracomunitario che si trovi in Italia in condizione di clandestinità, atteso che tale condizione rende illegale la sua permanenza nel territorio dello Stato e non può, d’altra parte, ammettersi che l’esecuzione della pena abbia luogo con modalità tali da comportare la violazione l’elusione delle norme che rendono configurabile detta illegalità (Cass., I, n. 30130 dd. 20.05.2003, RU 22614, CED)”. 
Per tali motivi, l’istanza non può essere accolta.
 
P.Q.M.
 
Visti gli Artt. 47-ter della Legge 26.07.1975, n. 354, 677 e segg. del c.p.p.;     
        
R E S P I N G E
 
l’istanza di detenzione domiciliare formulata da xxx xxxx.                                                       
 
 
Torino, così deciso il 28 marzo 2006
 
 
IL MAGISTRATO ESTENSORE                                                IL PRESIDENTE
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