Pene e Ordinamento penitenziario – Sospensione condizionata della pena (L.207/2003) – Condizioni – Onere di indicazione da parte del condannato di un domicilio idoneo all’esecuzione del beneficio – Necessità – Insussistenza – Fattispecie.

giurisprudenza 11/05/06
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O R D I N A N Z A
 
all’udienza del      19 aprile 2006
nel procedimento di sorveglianza relativo a: 
RECLAMO AVVERSO SOSPENSIONE CONDIZIONATA DELLA PENA (L. 207/03)
 
promosso da             S. S.
nato a    il
Detenuto Casa Circondariale di ALESSANDRIA – DON SORIA;
in espiazione pena di cui a: provv. cum. Proc. Rep. Alessandria dd. 30.03.2004 n. 156/04 RES; 
difeso da   ******   come in atti;
Visto     il parere      come da verbale ______________del P.G.;
VISTI  gli  atti  del  procedimento di  sorveglianza  sopra specificato;
CONSIDERATE   le risultanze delle documentazioni acquisite,  delle investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione  e della discussione di cui a separato processo verbale;
O S S E R V A
 
Il Magistrato di Sorveglianza di Alessandria, in data 02.03.2006, ha emesso    ordinanza ex art. 1 e segg. L. 207/03, sull’istanza di applicazione della sospensione condizionata della pena formulata dal detenuto in epigrafe generalizzato.
Avverso detto provvedimento il detenuto ha proposto impugnazione ai sensi   dell’art. 2 della citata Legge.
Va preliminarmente rilevata l’ammissibilità dell’impugnazione, essendo stata proposta nei termini di legge .
Nel merito, va osservato che il provvedimento impugnato si sostanzia in una invitatio rivolta all’interessato affinché indichi un domicilio idoneo alla fruizione della misura indultiva, ritenuta dal giudice a quo, sotto ogni altro profilo, concedibile poiché completa in tutti i presupposti di legge.
In particolare, era ritenuto non idoneo il domicilio indicato nell’istanza, alla luce delle informative delle Forze dell’Ordine che ritenevano la presenza di numerosi altri pregiudicati e tossicodipendenti, anch’essi sottoposti a misure privative della libertà, fonte di possibile ripresa di contatti del condannato con persone socialmente pericolose.
Il Tribunale ritiene tuttavia che, alla luce della giurisprudenza formatasi sulla questione della valutabilità, da parte del giudice dell’idoneità del domicilio, il reclamo è fondato e merita accoglimento. La legge 207/03 non prevede, infatti, espressamente,tra i requisiti necessari ai fini dell’ammissione alla sospensione condizionata della pena,la disponibilità in capo al condannato di un domicilio effettivo.
Tuttavia,la L.207/03 presuppone evidentemente uno stabile collegamento territoriale del condannato,quando enumera le prescrizioni cui il soggetto sospeso condizionatamente è tenuto a sottostare nel tempo in cui è sottoposto alla misura.
Sembrerebbe, in altri termini, che quell’elemento (effettività del domicilio) che non rileva in sede di valutazione della concessione del beneficio,non essendo previsto tra i presupposti di concessione della misura,debba poi essere,comunque,oggetto di verifica al momento dell’imposizione delle prescrizioni.
            Si registrano in proposito diverse prassi giurisprudenziali,con differenti soluzioni interpretative.
Secondo un’opinione giurisprudenziale, presupposto essenziale per la concessione del beneficio sarebbe l’onere dell’interessato di allegare la disponibilità di un domicilio certo ed effettivo ove fruire della misura.
A tale conclusione si è pervenuti – secondo una parte della giurisprudenza – alla luce del disposto di cui all’art. 4,L.207/03,la quale prevede che l’orario di presentazione al posto di Polizia sia fissato tenuto conto “del luogo di dimora del condannato”(art.4,lett.a).
Ancora, la successiva lett.b) prevede l’applicazione di alcune disposizioni degli artt.282-bis e 283 c.p.p.,le quali prevedono limiti e obblighi per i soggetti sottoposti alla misura cautelare coercitiva,rispettivamente,dell’allontanamento dalla casa familiare e dell’obbligo di dimora.
 Soffermando l’attenzione,in particolare,sul richiamo che l’art.4,lett.b), L.207/03 compie ai commi 3,4 e 5 dell’art.283 c.p.p.,i quali disciplinano le prescrizioni imposte alla persona sottoposta all’obbligo di dimora;va rilevato che essi impongono all’interessato di dichiarare il luogo ove fisserà la propria abitazione,con facoltà per il giudice di stabilire gli orari di reperibilità ad eventuali controlli della forza di P.S.
Dal momento che la previsione di siffatta serie di obblighi è finalizzata alla possibilità di esperire un adeguato regime di controlli del sottoposto a misura cautelare,con evidenti scopi di prevenzione speciale,deve ritenersi–in piena consonanza con il dettato letterale dell’art.4,lett. b),citato – che tale ratio,essendo la medesima che permea l’istituto di cui alla L. 207/03,consenta la piana applicazione del descritto regime prescrittivo alla misura della sospensione condizionata della pena.
 Ne consegue che l’esatta indicazione della propria dimora,lungi dall’essere requisito eventuale e non necessario ai fini della concedibilità del beneficio;ne costituirebbe, invece, presupposto imprescindibile.
 Diversamente opinando,le esigenze di controllo e prevenzione sottese all’indultino verrebbero ad essere completamente vanificate,consentendo l’anticipata reimmissione in libertà di condannati – non tenuti a possedere né tanto meno ad indicare un domicilio certo ed effettivo – in rapporto ai quali risulterebbe quanto mai difficile per le forze dell’ordine esplicare un’effettiva attività di controllo e prevenzione.
            Per converso,si è ritenuto,con diversa opzione interpretativa,che una rigorosa aderenza al dato letterale nell’interpretazione della normativa imponesse al Magistrato di Sorveglianza di ammettere al beneficio anche soggetti privi di abitazione (a es.,perché domiciliati presso dormitori pubblici) o di stabile radicamento sul territorio, ovvero – come nella fattispecie – condannati dimoranti in zone, quartieri o stabili “malfamati” ad alto rischio delinquenziale. 
In tal senso si è espressa la prevalente dottrina,dell’opinione che la lettera della legge non sembra poter legittimare un eventuale rigetto dell’istanza sulla base della non effettività della dimora o dell’inidoneità della stessa.
 In altri termini, secondo la dottrina maggioritaria, dovrà essere comunque assicurata l’applicazione automatica della sospensione al verificarsi delle condizioni indicate nell’art.1 della legge in esame, poiché porre invece a carico dell’interessato un onere di indicazione della dimora idonea, il cui mancato adempimento determini l’inammissibilità della richiesta sembra inserire nel disposto normativo ulteriori condizioni legislativamente non previste;mentre l’inammissibilità, come vizio dell’atto introduttivo, soggiace alla regola della previsione tassativa e non tollera, quindi, interpretazioni estensive.
Il tribunale ritiene di accogliere – alla luce della peculiare natura del c.d. indultino, istituto estraneo all’alveo delle misure alternative alla detenzione – l’orientamento dottrinale che individua nell’attività del giudice un’operazione di mero riscontro della sussistenza dei presupposti indicati dalla legge, senza che residui in capo all’autorità giudiziaria, alcun margine discrezionale nel valutare l’opportunità di applicare una misura che è probabile o verosimile possa essere revocata a causa della condotta illecita del soggetto, collocato o ricollocato in un ambito territoriale che ha costituito il fertile humus per lo sviluppo dell’attività criminale.
Nel senso indicato depone la natura tassativa dei presupposti indicati dalla legge e la dichiarata volontà del legislatore di dar vita ad un istituto ad applicazione sostanzialmente vincolata, sottratto all’ampio margine di valutazione discrezionale attribuito al giudice nella diversa sede delle misure disciplinate dalla legge sull’Ordinamento penitenziario.
             Tali considerazioni impongono l’accoglimento del reclamo, anche alla luce della considerazione che l’idoneità del domicilio deve essere valutata quale presupposto implicito per la concessione del beneficio in un’ottica peculiare, essendo la volontà del legislatore quella di favorire l’accesso alla misura del più ampio numero possibile di detenuti.
P.Q.M.
 
VISTI gli Art. 1 e segg. L. 207/03, 677 e segg. c.p.p.;
 
A C C O G L I E
 
l’IMPUGNAZIONE  come sopra proposta.
 
C O N C E D E
 
a   S. S. il beneficio della sospensione condizionata della pena che dovrà eseguirsi presso la dimora abituale del condannato;
(omissis)
 
 
Torino, così deciso in data   19 aprile 2006                            
 
 
IL MAGISTRATO ESTENSORE                                                         IL PRESIDENTE
        (*******************)                                                          (*****************)
                                            
 
 
 

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