Pene e Ordinamento penitenziario – Misura alternative alla detenzione – Espulsione dello straniero dallo Stato – Sanzione alternativa alla detenzione (L.189/2002) – Condizione ostativa all’espulsione prevista dall’art.19, D.lvo 286/1998 – Stato di salute

Ordinanza 07/12/06
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O R D I N A N Z A all’udienza del 18 ottobre 2006
 
nel procedimento di sorveglianza relativo all’OPPOSIZIONE  avverso DECRETO DI ESPULSIONE ex art.   16   D.L.vo n. 286 del 1998, così come modificato dall’art. 15 comma 5 e 6 della Legge 30 Luglio 2002 n. 189,   emesso dal Magistrato di Sorveglianza di ALESSANDRIA in data 30.03.2006 promosso da:   
 
A. A.   nato   in xxx     il xxxx
DETENUTO  presso la  Casa  Circondariale di xxx 
 
VISTO il parere       come da verbale del P.G.;
VISTI  gli  atti  del  procedimento di  sorveglianza  sopra specificato;
CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite,  delle investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione  e della discussione di cui a separato processo verbale;
O S S E R V A
Il Magistrato di sorveglianza di Alessandria, ha applicato, con ordinanza in data 18.05.2006, la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato ai sensi dell’art.15 D.L.vo n. 286 del 1998, così come modificato dall’art. 15 della Legge 30 Luglio 2002 n. 189, nei confronti del detenuto in epigrafe generalizzato.
Avverso detto provvedimento il detenuto ha proposto opposizione ai sensi del comma 6 dell’art. 16 della citata Legge.
Va preliminarmente rilevata l’ammissibilità dell’impugnazione, essendo stata proposta nei termini di legge .
Il Collegio ritiene che il reclamo sia infondato: il provvedimento impugnato è, infatti,   logicamente e adeguatamente motivato con il riferimento alla sussistenza delle condizioni cui è subordinata l’applicazione della misura di sicurezza de qua. Il giudice  a quo ha infatti fondato la prognosi legata alla pericolosità sociale dello straniero alla luce delle gravità dei reati per i quali è intervenuta condanna (rapina aggravata dall’uso di armi, commessa nel 2003), all’assenza di titolo di permanenza legittima sul territorio dello Stato, e alla carenza di effettive risorse di tipo familiare o lavorativo nel nostro Paese.
Nessuno dei motivi di impugnazione allegati dall’interessato ha pregio e può infirmare la decisione del giudice a quo.
Non ha, in particolare, rilevanza l’affermata necessità di cure specialistiche in relazione alla patologia HCV che affligge l’interessato, poiché la normativa in materia di espulsione non prende in considerazione, tra le fattispecie di salvaguardia previste, a fini umanitari, dall’art.19 del T.U.Str, così come modificato dalla l. 30.7.02, n.189.
Sotto tale profilo, la difesa ha obiettato che un’interpretazione analogica del disposto di cui alla norma citata consentirebbe di ritenere compresi nell’area di salvaguardia disegnata dalla legge anche le motivazioni afferenti allo stato di salute, qualora nella fattispecie risulti che lo straniero non potrebbe ricevere, nel Paese d’origine, le cure e gli interventi terapeutici adeguati alle patologie di cui è portatore.
Tale suggestione interpretativa non pare trovare positivo riscontro alla luce del testo normativo: l’art.19, t.u.str. citato, fa, invero riferimento a fattispecie umanitarie correlate a circostanze o fatti suscettibili di costituire “persecuzione” del soggetto (comma 1 art.19, cit.); di arrecare pregiudizio alla sfera familiare dello straniero ovvero, infine, di incidere negativamente sulla sua condizione di minorenne o di soggetto in possesso di valido titolo di permanenza sul territorio nazionale (comma 2, art.19, cit.). Ne deriva la presa d’atto che il legislatore, nella sua sfera discrezionale, ha ritenuto di sussumere soltanto alcune delle numerose fattispecie che possono incidere sui diritti fondamentali dell’individuo, selezionando tra di esse quelle ritenute maggiormente meritevoli della speciale salvaguardia accordata dal disposto della norma richiamata, di tal che pare arbitrario, poiché sfornito di adeguato supporto sul piano ermeneutica, estendere la clausola di tutela a coprire situazioni o posizioni soggettive che il legislatore non ha ritenuto di considerare. 
Neppure rilevante è il rilievo che lo stato detentivo costituirebbe forza maggiore ai fini della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, sulla base dell’allegata esistenza di alcune circolari del ministero dell’interno secondo le quali lo stato detentivo costituirebbe ex se valido titolo di permanenza sul territorio nazionale, di tal che lo straniero detenuto avrebbe l’onere di formulare l’istanza di rinnovo del documento di soggiorno terminata l’espiazione della pena detentiva.
Nella specie, infatti, risulta che il soggetto, già al momento dell’arresto, risultava destinatario di un provvedimento di espulsione amministrativo (come riferito nelle note trasmesse dalle Forze dell’ordine) e che pertanto la situazione di irregolarità preesisteva al sopravvenire dell’ipotetica causa ostativa o di forza maggiore costituita dalla restrizione in carcere.
Ne consegue il rigetto dell’impugnazione.
P.Q.M.
Visti gli artt. 15 e 19, D.L.vo n.286 del 1998 così come modif. dalla Legge n. 189 / 2002 e gli artt. 666 e 678 c.p.p.;
 
R E S P I N G E
 
l’impugnazione  come sopra proposta.
 
Torino, così deciso il   18 ottobre 2006
 

Ordinanza

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