Pena e sistema penitenziario- sospensione condizionata della pena (c.d. indultino) – reclamo al tribunale di sorveglianza – espiazione della quota di pena relativa a titolo ostativo alla concessione del beneficio – sussistenza di tale condizione al momen

giurisprudenza 15/06/06
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Con ordinanza emessa in data 25.01.2006, il magistrato di sorveglianza di Alessandria ha dichiarato inammissibile l’istanza di applicazione della sospensione condizionata della pena (c.d. indultino) formulata dal detenuto A.R. in epigrafe meglio generalizzato. Il provvedimento citato motiva la declaratoria di inammissibilità con riferimento alla circostanza che il detenuto ha in esecuzione titolo ostativo poiché divenuto definitivo dopo l’entrata in vigore della L. 207/03.
Il difensore dell’interessato ha proposto reclamo avverso la decisone del magistrato di sorveglianza ai sensi del disposto dell’art. 2, comma 2 , L. 207/03. La norma citata richiama, com’è noto, l’applicazione dell’art. 69 bis comma 3 quale modalità procedurale per l’impugnazione avverso la decisione del magistrato di sorveglianza sulle istanze di applicazione della sospensione condizionata della pena.
Quanto al merito delle doglianze difensive, non pare esse reggano ad un approfondito vaglio.
La difesa sostiene, infatti, che il detenuto avrebbe integralmente espiato la pena per i reati c.d. ostativi (sent. GIP Trib.Torino dd.7.5.04) nonché quella riferita al titolo definitivo dopo l’entrata in vigore della L. 207/03 (sent. GUP Trib.Torino dd.18.6.01, def. 9.5.04), di tal che attualmente il condannato si troverebbe in esecuzione di condanna relativa a titolo non ostativo – sotto alcun profilo – all’applicazione del beneficio di cui alla L. 207 citata. L’assunto difensivo non può essere condiviso, sulla considerazione che la decorrenza della pena complessiva di cui al cumulo PM Torino dd. 9.3.05 è stabilita al 24.1.03, di tal che, quantomeno con riferimento alla data di decisione del giudice a quo, non risulta(va) ancora espiata la metà della pena corrispondente al titolo non ostativo, tenuto conto che la decorrenza dell’espiazione relativa a tale esecuzione deve farsi decorrere, ovviamente, non già dal 24.1.03, bensì dal giorno successivo all’integrale espiazione delle condanne ostative. La circostanza che medio tempore, per ovvio effetto del decorso del tempo, le condizioni di legge siano maturate in senso favorevole all’interessato, non può in questa sede avere influenza, poiché il Tribunale è chiamato a verificare, con un giudizio ex post, la legittimità del provvedimento impugnato con riferimento ai presupposti e alle condizioni sussistenti ex ante.Ne consegue, pertanto, il rigetto dell’impugnazione, nei termini di cui in motivazione.
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