Pavimento scivoloso: il condominio è responsabile di incidenti?

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Pavimento del cortile reso scivolo dalla pioggia e caduta del condomino. La collettività condominiale può essere ritenuta responsabile dell’accaduto?

riferimenti normativi: 2051 c.c.
precedenti giurisprudenziali: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2660 del 05/02/2013

Indice

1. La vicenda

La vicenda prendeva l’avvio quando un condomino (in data 10 ottobre 2015), mentre attraversava il cortile comune reso insidioso dalla pioggia, scivolava e cadeva per terra, riportando delle lesioni. Successivamente richiedeva al condominio il risarcimento dei danni, senza ottenere alcun risultato, neppure tramite mediazione; di conseguenza si rivolgeva al Tribunale chiedendo che fosse accertata l’esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. del condominio per l’accaduto, con conseguente condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite. L’attore sosteneva che il pavimento del cortile condominiale all’aperto, in occasione delle precipitazioni atmosferiche, diventava estremamente viscido e scivoloso costituendo, quindi, un serio pericolo, situazione che era stata evidenziata più volte all’amministratore che era rimasto inerte. Lo stesso attore sottolineava però che l’assemblea condominiale, consapevole del pericolo sopra detto, in data 18/5/2016 aveva deliberato i lavori di manutenzione da eseguire nel cortile condominiale, riguardanti la rimozione della vecchia pavimentazione. Il convenuto condominio, oltre a chiamare in causa l’assicurazione del fabbricato a garanzia di eventuali addebiti, si difendeva sostenendo che l’evento era avvenuto per la condotta imprudente del pedone. In particolare sosteneva che l’attore, pur conoscendo lo stato della pavimentazione, nell’attraversare il cortile non aveva adottato le opportune cautele.

2. La questione

La collettività condominiale può essere ritenuta responsabile della caduta di un condomino sul cortile condominiale con pavimentazione che diventa scivolosissima in occasione delle precipitazioni atmosferiche?

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3. La soluzione

Il Tribunale ha dato ragione all’attore. Come ha notato lo stesso giudice il problema della particolare scivolosità della pavimentazione del cortile comune era già noto ai condomini, come chiaramente è risultato dai verbali di assemblea del 2010 e 2011 prodotti in giudizio. Di conseguenza, non vi è stata alcuna discussione – dei singoli condomini o dello stesso amministratore – in ordine alle circostanze della caduta e alla riconduzione della stessa alla scivolosità dell’area condominiale per effetto della pioggia. Il Tribunale ha sottolineato che se una situazione di possibile pericolo è superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato procurato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (il comportamento imprudente della vittima è il principale ed unico fattore causale del sinistro).
Nel caso di specie però – come è emerso dai verbali delle assemblee condominiali – la scivolosità della pavimentazione del cortile (unico luogo di accesso al caseggiato) era sostanzialmente imprevenibile/inevitabile, nel senso che in caso di suo bagnamento il solo passarvi sopra determinava la possibilità di scivolare. A fronte di tale situazione, ad avviso del Tribunale, la prevedibilità di tale insidia e il comportamento prudente del pedone non sono sufficienti ad impedire un’eventuale caduta.

4. Le riflessioni conclusive

L’articolo 2051 c.c. nell’affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, operando sul piano oggettivo dell’accertamento del rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale.
Ai sensi dell’art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (Cass. civ., sez. III, 22/06/2016, n. 12895). Di conseguenza il condomino che nel percorrere parti comuni poste all’esterno dell’edificio, notoriamente scivolose in ipotesi di intemperie, non presta la dovuta attenzione alle concrete circostanze del caso, pone in essere un comportamento colposo idoneo ad escludere o attenuare parzialmente la responsabilità ex art. 2051 c.c. del condominio in relazione ai danni subiti dal medesimo condomino in seguito alla caduta sul bene predetto. Come precisa la sentenza in commento, però, la conclamata scivolosità della pavimentazione (difettosa) di una parte comune integra quell’anomalia della res inerte che consente a questa di essere causa di un evento, pur nella sua intrinseca staticità, e comporta, conseguentemente, l’attribuzione della responsabilità al custode – condominio.

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Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

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