Ordinanza sindacale contingibile ed urgente : Sui requisiti di validità dell’ordinanza sindacale contingibile ed urgente (Tar Campania, sez. V, 03/03/2015, n. 1367)

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La comunicazione preventiva al Prefetto non costituisce requisito di legittimità dell’ordinanza contingibile ed urgente emessa dal Sindaco ex art. 54 D.Lgs. n. 267/2000. Detta comunicazione mira, oltre che a fini meramente organizzativi, a consentire al Prefetto di conoscere anticipatamente il contenuto dell’ordinanza, onde esonerare l’amministrazione statale da eventuali profili di responsabilità derivanti dall’aver concesso l’uso della forza pubblica per l’esecuzione di ordinanze sindacali al di fuori dei requisiti stabiliti dalla legge.

 Il fatto

Il Tar Napoli è adito per l’annullamento dell’ordinanza con cui un Comune alla luce dei dissesti rilevati su un immobile, a seguito di accertamento tecnico, ha ordinato all’amministratore di detto edificio di far eseguire ad horas tutte le opere atte a scongiurare lo stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

In particolare, l’impugnata ordinanza sindacale contingibile ed urgente, risulta essere stata adottata alla luce della legge 125 del 24 luglio 2008.

La decisione del Tar Napoli (Tar Campania, sez. V, 03/03/2015, n. 1367)

Parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 6 della legge n. 125/2008 (di conversione del D.L. n. 92/2008) che, nel sostituire l’originario art. 54, D.Lgs. n. 267/2000, al novellato comma 4, disporrebbe che i provvedimenti contingibili ed urgenti, adottati del Sindaco, quale Ufficiale di Governo, debbano – a suo dire – essere preventivamente comunicati al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione ed, in ogni caso, per consentire al Prefetto di esercitare il suo potere di controllo e supervisione sugli atti adottati dal Sindaco quale Ufficiale di Governo, in vista del loro eventuale annullamento di ufficio.

Si tratta di una censura infondata in quanto, osserva il Tribunale adito in sentenza, la comunicazione preventiva al Prefetto non costituisce requisito di legittimità dell’ordinanza contingibile ed urgente emessa dal Sindaco ex art. 54 cit..

Infatti, detta comunicazione non è volta all’acquisizione di un parere preventivo, o di altro apporto istruttorio, ma ha soltanto finalità organizzative per consentire al Prefetto la predisposizione degli strumenti necessari alla sua attuazione e fargli conoscere in anticipo il suo contenuto al fine di esonerare l’amministrazione statale da eventuali profili di responsabilità derivanti dall’aver concesso l’uso della forza pubblica per l’esecuzione di ordinanze illegittime.

In altre parole, la comunicazione al Prefetto – non presente nella versione originale dell’art. 54 – mira, oltre che a fini meramente organizzativi, a consentire al Prefetto di conoscere anticipatamente il contenuto dell’ordinanza, onde esonerare l’amministrazione statale da eventuali profili di responsabilità derivanti dall’aver concesso l’uso della forza pubblica per l’esecuzione di ordinanze sindacali al di fuori dei requisiti stabiliti dalla legge.

Ne deriva, in conclusione, che la previa comunicazione dell’ordinanza extra ordinem al Prefetto si configura quale mero atto organizzativo onde consentire a quest’ultimo di esercitare le sue competenze di secondo grado ed il cui mancato adempimento in ogni caso non condiziona la validità e l’efficacia del provvedimento contingibile ed urgente.

Passando alla seconda censura di parte ricorrente, con essa è dedotto il vizio di eccesso di potere per falso e/o erroneo presupposto su cui si fonderebbe l’impugnato provvedimento in quanto l’unica finalità che il Comune sembrerebbe aver perseguito attraverso l’adozione dell’impugnato provvedimento sarebbe quella di tentare di sollevarsi da responsabilità che, del tutto verosimilmente, potrebbero essere ad esso ascritte in sede civile.

Inoltre un provvedimento dotato delle caratteristiche della contingibilità e dell’urgenza, attesa la sua finalità di tutela della pubblica e privata incolumità, avrebbe necessitato di una più adeguata motivazione, anche con riferimento a dati tecnici circa la denunciata situazione di pericolo che sarebbe, invece, del tutto assenti, nessuna indicazione essendosi fornita circa i dettagli dell’accertamento tecnico sulla base del quale si sarebbe giunti alla constatazione dello stato di dissesto e del susseguente pericolo; né potrebbero sopperire a tali carenze, le ancor più sibilline e fumose indicazioni circa le lesioni a murature e gli avvallamenti al piano fondale.

A tal riguardo, il Collegio Giudicante ha ritenuto di doversi discostare da tale menzionata prospettiva e di dover optare per una diversa configurazione della fattispecie, escludendo che sotteso all’atto impugnato vi sia un giudizio di responsabilità circa la produzione della situazione di rischio per l’incolumità pubblica.

Invero, ai fini della emanazione delle ordinanze contingibili ed urgenti da parte del Sindaco ex art. 54 in esame, volte a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini, stante l’indispensabile celerità che caratterizza l’intervento, si può prescindere dalla verifica della responsabilità di un determinato evento dannoso provocato dal privato interessato.

L’ordinanza non ha carattere sanzionatorio, non dipendendo dall’individuazione di una responsabilità del proprietario, ma solo ripristinatorio, per essere diretta solamente alla rimozione dello stato di pericolo ed a prevenire danni all’incolumità pubblica; pertanto, legittimamente l’ordinanza viene indirizzata al proprietario dell’area, cioè a chi si trova con questa in rapporto tale da consentirgli di eliminare la riscontrata situazione di pericolo, ancorché detta situazione non possa essergli imputata.

In definitiva, il provvedimento impugnato prescinde da qualunque accertamento di responsabilità nella produzione del fattore di pericolo e si rivolge alla parte ricorrente esclusivamente nella sua qualità di proprietaria del bene su cui occorre intervenire.

Quest’ultima, quindi, pur dovendo in questa fase accollarsi gli oneri dell’intervento, può rivalersi nella deputata sede nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili (ivi compreso l’ente pubblico), previo accertamento delle relative responsabilità, senza che l’esecuzione della messa in sicurezza imposta dall’atto in questa sede gravato possa intendersi quale acquiescenza, tale da precludere le pretese di rivalsa.

Per quanto attiene al fondamentale profilo della contingibilità delle ordinanze, esso sta ad indicare l’urgente necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza in ordine a situazioni eccezionali di pericolo attuale ed imminente per l’incolumità pubblica; ciò che conta è – si precisa in sentenza – che il Sindaco dia adeguata contezza delle ragioni che lo hanno spinto ad usare tale strumento extra ordinem. La ragione giustificativa del ricorso a tali provvedimenti, allora, non consiste tanto nell’imprevedibilità dell’evento quanto nell’impossibilità di utilizzare i rimedi normali offerti dall’ordinamento.

Maffei Domenico

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