Omicidio colposo: necessario definire i contorni della responsabilità del conducente

Redazione 07/01/13
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Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 38 del 2 gennaio 2013 la Cassazione ha accolto il ricorso dell’imputato, conducente di un mezzo pesante, condannato in primo e secondo grado per aver causato il decesso di un automobilista.

La dinamica dell’incidente era stata la seguente: il primo procedeva alla velocità di 37 chilometri orari contro i 30 consentiti in quel tratto di strada: inoltre, l’asfalto era bagnato, per cui la tempestiva frenata non aveva consentito di evitare l’impatto con l’auto, che veniva dal senso di marcia opposto.

Ad avviso degli ermellini tuttavia non è sufficiente l’accertata violazione della violazione dei limiti di velocità per giustificare la condanna per omicidio colposo: risulta, inoltre, troppo generica la motivazione che afferma la responsabilità dell’imputato sul rilievo che le condizioni del manto stradale imponessero cautela, senza tuttavia precisare a quale velocità avrebbe dovuto procedere il veicolo per evitare l’impatto, occorrendo per prima cosa verificare se l’evento dannoso fosse evitabile o meno.

Il giudice di merito, continua la Cassazione, non ha quindi approfondito questo fondamentale aspetto, soffermandosi sulla sola circostanza che la violazione dei limiti di velocità da parte del camionista avrebbe impedito all’autista della macchina di ricorrere ad una manovra d’emergenza per mettersi al riparo. Non viene, inoltre, definito con precisione se il conducente del camion, andando più piano, avrebbe scongiurato l’impatto mortale.

Non essendo provati gli elementi costitutivi del reato colposo, gli atti devono tornare al giudice di merito per una nuova e più attenta valutazione in base ai principi formulati dai giudici di legittimità.

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