La notificazione dell’appello dopo la riforma Cartabia

Lorena Papini 20/12/23
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L’appello va anche notificato nei termini e nelle forme previste dal codice di rito
L’art. 584 c.p.p., difatti, prevede che, a “cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, l’atto di impugnazione è comunicato al pubblico ministero presso il medesimo giudice ed è notificato alle parti private senza ritardo”. 
Il contributo è tratto dal volume: “Appello e ricorso per cassazione penale dopo la Riforma Cartabia”

Indice

1. La comunicazione al pubblico ministero


Orbene, la ratio di questa norma di legge consiste nel “garantire al soggetto che non abbia proposto nei termini l’impugnazione la possibilità di avvalersi del gravame incidentale, al fine di contrastare la pretesa principale che nei suoi confronti sia stata avanzata dalla parte contrapposta”. La comunicazione al pubblico ministero avviene secondo quanto previsto dall’art. 153, co. 2, primo capoverso, c.p.p. 
Orbene, codesta norma giuridica, come è noto, prevede che le “comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero sono eseguite a cura della cancelleria nello stesso modo (di quanto previsto dal comma primo dell’art. 153 c.p.p., oltre che alla luce di quanto stabilito dall’art.  64 disp. att. c.p.p., n.d.r.), salvo che la pubblica accusa prenda visione dell’atto sottoscrivendolo”. 
Il pubblico ufficiale addetto, dal canto suo, “annota sull’originale dell’atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta” (art. 153, co. 2, secondo capoverso, c.p.p.). 

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2. La notificazione alle parti private


Per quanto attiene invece alla notificazione da doversi fare senza ritardo alle parti private, va rilevato che, prima “della notificazione, l’impugnazione è annotata in calce al provvedimento impugnato, con la indi azione di chi la ha proposta e della data della proposizione” (art. 165, co.  1, disp. att. c.p.p.) e le “copie del provvedimento impugnato trasmesse al giudice dell’impugnazione contengono le indicazioni previste dal comma 1” (art. 165, co. 2, disp. att. c.p.p.).
Siffatta previsione di legge, inoltre, va intesa “nel senso che la notifica zione compete soltanto alle parti medesime e non anche ai difensori”,  fermo restando che l’“inosservanza dell’obbligo di notificare alle parti private l’impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall’art. 584 c.p.p.,  non produce l’inammissibilità della stessa impugnazione, né la nullità del  processo del grado successivo, determinando esclusivamente la mancata decorrenza del termine per l’impugnazione incidentale della parte privata, ove  consentita”.
Ad ogni modo, lo stesso ragionamento giuridico rileva anche per l’appello  incidentale, essendo stato parimenti postulato che l’“omessa notificazione all’imputato appellante dell’appello incidentale del p.m. non rende inammissibile quest’ultimo né determina la nullità della sentenza di appello”, “in quanto non incide in alcun modo sulle prerogative difensive dell’imputato medesimo, che ha piena conoscenza del contenuto dell’atto della parte  pubblica attraverso il contraddittorio instauratosi nel giudizio di secondo  grado”.
Ciò nonostante, ove si verifichi tale ipotesi, ossia “quando la parte possa proporre appello incidentale e non risulti che abbia avuto comunque conoscenza dell’atto di impugnazione, il giudice del gravame è tenuto a trasmettere gli atti alla cancelleria del giudice “a quo” perché si proceda alle dovute notificazioni”. 
Pur tuttavia, l’“appello proposto dall’imputato non deve essere notificato ai coimputati, non potendo gli stessi proporre appello incidentale”.

Volume fonte dell’estratto


La prima parte del volume è dedicata all’appello: dove va depositato? Chi può depositarlo, ed entro quando? Quali requisiti devono sussistere? E molte altre questioni di ordine pratico a cui gli autori offrono risposte attraverso richiami alla più significativa giurisprudenza di settore e con il supporto di utili tabelle riepilogative.

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Appello e ricorso per cassazione penale dopo la Riforma Cartabia

Alla luce delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia (D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), il volume propone al professionista che si trova ad affrontare l’appello e il ricorso per cassazione in ambito penale indicazioni operative e soluzioni per una corretta redazione degli atti e per evitare gli errori più frequenti.La prima parte è dedicata all’appello: dove va depositato? Chi può depositarlo, ed entro quando? Quali requisiti devono sussistere? E molte altre questioni di ordine pratico a cui gli autori offrono risposte attraverso richiami alla più significativa giurisprudenza di settore e con il supporto di utili tabelle riepilogative.La seconda parte si sofferma invece sul ricorso per cassazione, dai motivi del ricorso ai soggetti legittimati, dai provvedimenti impugnabili alle modalità di redazione del ricorso e degli atti successivi, con l’intento di fornire indicazioni utili ad evitare l’inosservanza o erronea applicazione della normativa e la scure dell’inammissibilità. Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato in Larino, giornalista pubblicista e cultore della materia in procedura penale, è autore di numerosi articoli su riviste giuridiche telematiche.Gabriele EspositoAvvocato penalista patrocinante in Cassazione. Autore di manuali di diritto penale sostanziale e procedurale, dal 2017 è Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.

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Lorena Papini

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