Specificità dei motivi di appello: la Cassazione e la nuova riforma penale

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Sono due i requisiti formali di ammissibilità richiesti per l’atto di appello dal punto di vista dei motivi: la specificità intrinseca e quella estrinseca.

Il requisito di specificità  intrinseca è rispettato quando l’atto di impugnazione presenta dei motivi che non sono né generici né astratti, e sono pertinenti rispetto alla fattispecie dedotta in giudizio. In altri termini, l’atto di appello verrà dichiarato inammissibile, totalmente o parzialmente, perché intrinsecamente generico, se, in riferimento al punto della decisione impugnato, contiene argomentazioni generiche, astratte o non pertinenti.

Questo tipo di genericità (cioè di difetto di specificità) dei motivi di appello, si ripete, è quella intrinseca, cioè dell’atto appello considerato in sé stesso.

Su tale tipo di specificità, la recentissima sentenza della Sezioni Unite in commento, emessa il 27.10.2016, depositata il 22.2.2017, non ha apportato alcun tipo di novità perché, come chiarito nel corpo della stessa pronuncia, il contrasto giurisprudenziale in merito alla genericità intrinseca dei motivi di appello non è mai esistito.

La novità recata dalla sentenza delle Sezioni Unite attiene all’altro requisito di ammissibilità, costituito dalla specificità estrinseca, cioè relativa ai motivi di appello considerati in rapporto (estrinseco, appunto) con la decisione impugnata.

Ebbene, in virtù di tale pronuncia, l’atto di appello,  per superare il vaglio di ammissibilità, deve contenere delle censure “mirate, specifiche, puntuali” avverso le argomentazioni utilizzate dal primo giudice nella decisione impugnata. L’appellante non può più, come in passato, limitarsi a dedurre proprie  – autonome – argomentazioni difensive che siano sganciate da quelle utilizzate dal giudice e poste a base della pronuncia di primo grado, ma deve, innanzitutto, prendersi cura di “attaccare” la sentenza del giudice di prime cure, demolendo le sue argomentazioni, al fine di superare il vaglio di ammissibilità; una volta superata la verifica di ammissibilità, e solo allora, il giudice di appello potrà prendere in esame le eventuali ed ulteriori, autonome, argomentazioni difensive finalizzate all’accoglimento della tesi dell’appellante (per ulteriori approfondimenti si veda il nostro scritto: “commento a caldo sulla sent. SS.UU. n. 8825/2017”, pubblicato il 13 marzo u.s. su questa rivista).

 

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Premessa questa introduzione sulla differenza tra specificità intrinseca ed estrinseca dei motivi di appello, in questo nostro articolo si vuole sottolineare lo stretto raccordo che la recentissima legge di riforma del sistema penale (n.103 del 2017) realizza tra modello legale di motivazione della decisione di merito (art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p., come novellato dalla predetta legge) e forma dell’impugnazione (art. 581 c.p.p., come novellato dalla legge medesima).

Per quanto riguarda il modello legale di motivazione di merito, il legislatore evidenzia alla citata lett. e) dell’art. 546, in cosa consista la motivazione e quali siano i suoi contenuti necessari: “la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l’indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l’enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo: 1) all’accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all’imputazione e alla loro qualificazione giuridica; 2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell’art. 533 c.p.p., e della misura di sicurezza; 3) alla responsabilità civile derivante dal reato; 4) all’accertamento dei fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali”.

Perché il legislatore sente la necessità di enucleare in modo dettagliato quali sono i contenuti necessari della motivazione?

Per due ragioni.

In primo luogo, per evitare sentenza troppo lunghe (cd. motivazioni ipertrofiche) che non siano in sintonia con il principio della ragionevole durata del processo. Troppo spesso i giudici nel redigere le loro motivazioni affrontano argomenti  dal punto di vista sia  giuridico sia fattuale non strettamente pertinenti con il thema decidendum (ad esempio: lunghe digressioni sugli elementi costitutivi della fattispecie criminosa con ripetuti riferimenti alla giurisprudenza, elefantiache trasposizioni di verbali testimoniali, riproduzioni integrali di centinaia di colloqui telefonici ed ambientali, etc.). Di qui la necessità di richiamare l’attenzione dell’estensore sui contenuti su cui soffermarsi (e solo su quelli) nella redazione della sentenza.

In secondo luogo – e questo conta ai fini del tema oggi trattato – il giudice deve specificamente prendere posizione nella motivazione sui punti evidenziati dal predetto art. 546, co. 1, lett. e), c.p.p. Deve cioè utilizzare proprie argomentazioni – specifiche – per giustificare la propria decisione.

E – si badi bene – questa specificità della motivazione richiesta al giudice di merito non deve andare a discapito della pur necessaria concisione (o sinteticità che dir di voglia), che è requisito altrettanto indispensabile della sentenza ( lo dice lo stesso articolo 546  c.p.p., laddove specifica che la motivazione consiste in una “concisa” esposizione ….). Pertanto, il giudice estensore della motivazione deve essere specifico in ordine ai punti enucleati dall’art. 546  cit. (e solo relativamente a quelli), ma al contempo deve essere sintetico, cioè conciso.

E questo è del tutto possibile, anzi doveroso, perché la sinteticità non è in contrasto con la specificità.

Se quindi al giudice di prime cure si richiede un sforzo motivazionale specifico in ordine ai punti enumerati dall’art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p., pari sforzo motivazionale si richiede all’appellante circa i motivi dell’atto di appello. Ed in ciò sta il raccordo, il necessario parallelismo tra motivazione della sentenza e motivo di impugnazione realizzato dalla recentissima legge n. 103 del 2017, diretta, tra l’altro, alla razionalizzazione, deflazione ed efficacia delle procedure impugnatorie. Ad entrambi i soggetti (sia il giudice di prime cure sia il difensore appellante) é richiesto un “pari rigore  logico-argomentativo” (così è detto nella sent. SS.UU. n. 8825/17, che sostanzialmente precorre la l. 103/2017).

In tale ottica, l’art. 581 c.p.p. (forma dell’impugnazione), come novellato dalla l. 103/2017, prevede in via generale che, a pena di inammissibilità, l’enunciazione di tutti i requisiti sia “specifica” (laddove invece il vecchio testo dell’art. 581 richiedeva la specificità per i soli motivi, non anche per i capi o punti della decisione censurati, né per le richieste); inoltre si richiede l’enunciazione specifica delle “prove delle quali si deduce l’inesistenza, l’omessa assunzione e l’omessa o erronea valutazione”; infine si dispone che l’enunciazione specifica delle richieste comprenda anche quelle “istruttorie”.

Quindi, la sentenza delle SS.UU. n. 8825/2017 precorre il legislatore di pochi mesi (la sentenza è depositata il 22.2.2017, la legge è pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 154 del 4.7.2017 ed in vigore dal 3.8.2017), ed legislatore suggella il percorso argomentativo della predetta pronuncia delle Sezioni Unite allargandolo anche al giudice estensore della prima pronuncia: pari rigore logico-argomentativo (e quindi specificità) è richiesto sia alla  motivazione del primo giudice sia al difensore nell’atto di appello (ovviamente lo stesso discorso vale anche per le altri parti processuali che intendano appellare la decisione di prime cure).

 

Detto questo, si impone una riflessione conclusiva.

Cosa succede se il primo giudice, relativamente ad un qualsiasi punto della decisione,  redige la motivazione in modo generico?

Facciamo un esempio.

Come noto, per giurisprudenza costante, quanto più il giudice si discosta dal minimo edittale nella quantificazione della pena inflitta, tanto più deve diffondersi nel motivare la sua decisione. Poniamo allora il caso che il giudice, nell’infliggere una pena ben al di sopra del minimo edittale, abbia fatto solo un generico riferimento in motivazione “a tutti i criteri di cui all’art. 133 c.p.”. Questa motivazione è ovviamente priva di specificità,  perché di fatto il giudice non esplicita alcuna argomentazione puntuale sul perché abbia deciso di infliggere quella determinata  quantità di pena.

Tale genericità della motivazione non determina, però, alcuna nullità della sentenza, perché, per giurisprudenza costante, il giudice di appello può rimediare al difetto (anche assoluto) di motivazione del primo giudice, così come può integrare o rettificare la prima motivazione. Sul punto vi è una decisione delle Sezioni Unite della Cassazione, la n. 3287 del 2008, che addirittura prevede che in caso di mancanza radicale della motivazione della sentenza di primo grado vi è il potere-dovere del giudice di appello di redigere la motivazione: “la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall’art. 604 c.p.p., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante”.

Se dunque il giudice di appello può porre rimedio alla mancanza radicale della motivazione, a fortiori potrà rimediare ad una motivazione esistente ma generica del primo giudice.

Di fronte ad una motivazione non specifica del giudice di prime cure, fa riscontro, sul fronte dell’appellante, un parallelo esonero dal dovere di specificità estrinseca. Infatti, se il primo giudice, nell’esempio fatto, non usa alcuna argomentazione specifica per il quantum della pena, l’appellante non è onerato di utilizzare proprie argomentazioni per demolire quelle del giudice, appunto perché non ve ne sono.

Ma questo vale solo per il equidisto di ammissibilità costituito dalla specificità  estrinseca.

Non così per la specificità intrinseca, che comunque deve essere rispettata dall’appellante. Infatti, di fronte ad una motivazione sulla pena caratterizzata da genericità come quella dell’esempio, l’appellante non può limitarsi ad espressioni altrettanto (intrinsecamente) generiche per ottenere la riduzione della pena (ad esempio: “si chiede una pena ridotta per le modalità concrete del fatto e per le condizioni personali e familiari dell’imputato”), ma deve utilizzare argomentazioni specifiche -intrinsecamente specifiche- per sorreggere la propria richiesta di riduzione della pena: ad esempio, dovrà specificare quali siano le concrete modalità del fatto e quali siano le puntuali condizioni personali e familiari dell’appellante che giustificano, a suo avviso, la riduzione della pena.

 

In conclusione potremo dire: il “pari rigore logico-argomentativo” di cui discorre la sentenza n. 8825 cit. – tra motivazione della sentenza e motivi di impugnazione-, non è proprio da considerarsi “pari”, ma è un poco sbilanciato in favore del giudice di prime cure!

 

Napoli, luglio 2017

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