Nota a Corte di Cassazione, sez. IV penale – Sentenza 10 Maggio 2012 n.17752

Scarica PDF Stampa

Con l’interessante pronuncia che qui si annota, la Suprema Corte torna sul delicato tema dell’ignoranza (inevitabile) della legge penale, in particolar modo con riferimento all’art. 82, d.p.r. 309/90 (“Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore”). La sentenza ha il pregio di delimitare l’applicabilità in concreto dell’art. 5 c.p., come interpretato a seguito della nota sentenza della Consulta n. 364/1988. In essa, infatti, la condotta dell’imputato viene compiutamente analizzata per inferirne la presenza o meno della buona fede.

Questi i fatti: l’imputato veniva assolto in Appello dal reato di cui all’art. 82 T.U. stupefacenti, il quale nella sua fattispecie base stabilisce che: “Chiunque pubblicamente istiga all’uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attivita’ di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce una persona all’uso medesimo, e’ punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni”. A detta dei Giudici della Corte d’Appello di Trento, infatti, sarebbe invocabile la buona fede dell’imputato il quale, essendo già stato assolto in passato per una analoga imputazione, avrebbe maturato il sicuro convincimento che il comportamento da lui posto in essere (aver indicato su diversi siti internet accorgimenti e metodologie per produrre e coltivare sostanze stupefacenti, oltre che pubblicizzato strumenti a ciò volti) non costituiva reato.

Il ricorso del Procuratore Generale viene, tuttavia, accolto dalla Suprema Corte. Gli Ermellini, infatti, ritengono integrato il vizio di violazione di legge, proprio in riferimento alla non corretta interpretazione dell’art. 5 c.p. in relazione al caso di specie. I Giudici di merito, infatti, hanno omesso di riportare i dati fattuali oggetto della precedente pronuncia da cui sarebbe scaturita la convinzione dell’imputato della liceità della sua condotta. Solo in tal modo, infatti, si sarebbe potuto procedere ad un raffronto in grado di avvalorare le conclusioni in ordine alla colpevolezza, tanto più che nella fattispecie portata all’attenzione della Cassazione la condotta appare almeno in parte diversa, essendo aumentato il numero dei siti internet attraverso cui istigare all’uso di stupefacenti.

Inoltre, e qui sta il “cuore” della motivazione, i Giudici di Piazza Cavour ravvisano un chiaro indice sintomatico dell’assenza della buona fede nella condotta delittuosa posta in essere nel fatto che l’imputato abbia proceduto ad un notevole frazionamento delle informazioni in suo possesso, “spalmandole” su svariati siti, in modo tale che atomisticamente considerate esse sarebbero state prive di qualsivoglia disvalore, ma unitamente valutate avrebbero rivelato le reali finalità illecite della condotta.

Sullo sfondo delle argomentazioni svolte sta la pregressa giurisprudenza di legittimità, ivi ribadita, per la quale l’indagine sulla buona fede dell’imputato, anche alla luce delle sentenze della Consulta prima richiamate, deve essere connotata da estremo rigore.

Avv. De Leonardis Alfredo

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento