Non ha diritto agli sgravi sui premi Inail il datore che assume a tempo indeterminato un lavoratore in mobilità

Redazione 19/10/12
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Lilla Laperuta

Qualora il datore di lavoro proceda all’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, ha diritto alle agevolazioni contributive ma non agli sgravi sui premi INAIL.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17803 del 17 ottobre 2012.

Si richiama in tale sede l’art. 25 L. 223/1991, che, nel contesto della riforma della disciplina della cassa integrazione, della mobilità e dei trattamenti di disoccupazione e per favorire il reimpiego dei lavoratori collocati in mobilità ha introdotto alcuni benefici, prevedendo, in particolare, al comma 9, che “per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è, per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n, 25. Dunque le agevolazione contributive di cui potrà fruire il datore di lavoro saranno con aliquota pari a quella degli apprendisti. In ordine all’esclusione degli sgravi sui premi Inail la Suprema Corte ha stabilito invece che l’interpretazione autentica fornita dalla Finanziaria per il 2001 alla L. 388 del 2000, art. 68, comma 6, in relazione alla disposizione di cui alla L. 223/1991, art. 8, co. 2 riguardante la fattispecie del lavoro a tempo determinato(“La L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 8, comma 2, si interpreta nel senso che il beneficio contributivo ivi previsto non si applica ai premi INAIL”) deve ragionevolmente intendersi estesa anche alla disposizione di cui all’art. 25, co. 9 della stessa legge e riguardante la diversa fattispecie del lavoro a tempo indeterminato.

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