Non è obbligato a risarcire il proprio cliente, l’avvocato che ha esercitato dinanzi alle giurisdizioni superiori senza esserne abilitato…se ciò non ha causato danni

Redazione 17/12/12
Scarica PDF Stampa

Biancamaria Consales

Non costituisce danno in re ipsa, l’esercizio della professione di avvocato dinanzi alle superiori amministrative giurisdizioni pur in assenza dell’iscrizione all’apposito albo speciale.

Lo ha deciso, con sentenza n. 22890 del 13 dicembre 2012, la terza sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, adita da un avvocato, cui un proprio cliente aveva chiesto ed ottenuto nei precedenti gradi di giudizio, il risarcimento dei danni per essere stato difeso dal legale dinanzi alle giurisdizioni amministrative superiori senza che lo stesso fosse iscritto nell’apposito albo speciale.

Nella fattispecie, l’avvocato era stato, altresì, nel medesimo giudizio, destinatario di un provvedimento di sospensione dall’esercizio della professione, per aver falsificato a firma di un collega che lo aveva affiancato nella difesa dinanzi al Consiglio di Stato.

Il giudice di primo grado, respinta la domanda risarcitoria in merito alla mancata abilitazione alla difesa per non aver tale circostanza procurato danno all’attore, la accolse, invece, con riferimento ai danni richiesti dall’attore come conseguenza del falso.

Il professionista, proponendo ricorso per cassazione, aveva sostenuto che è onere del danneggiato fornire al giudice di merito i necessari elementi di prova funzionali a dimostrare, sul piano processuale, tanto l’esistenza quanto l’entità delle conseguenze dannose risarcibili asseritamente subìte a seguito del prodursi di un evento di danno connotato dal carattere del contra ius e del non iure, non essendo legittimamente predicabile, in seno al sottosistema civilistico della responsabilità, alcuna fattispecie di danni in re ipsa.

La Cassazione, accogliendo il ricorso, ha rinviato il procedimento dinanzi alla Corte d’appello in diversa composizione. “Apodittica si appalesa – si legge nella sentenza – , l’affermazione secondo la quale la mera circostanza del falso per sostituzione di persona avrebbe arrecato un danno risarcibile al cliente (tra l’altro a distanza di oltre due anni dalla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato). Del tutto sfornita di prova, inoltre, la deduzione dell’esistenza di un danno conseguente alla pretesa lesione del diritto costituzionale di difesa posto che il ricorso amministrativo era stato, in realtà, rigettato nel merito e non dichiarato inammissibile, con motivazione in diritto che escludeva qualsivoglia errore nella conduzione della difesa”.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento