No all’addebito se il coniuge ha accettato la dipendenza da alcol (Cass. Civ. Sez. I 18/12/2013 n. 28228)

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Gli ermellini, con il recente arresto giurisprudenziale che si annota, hanno ritenuto logica ed adeguata la motivazione resa dalla Corte di Appello di Catania in merito ad un contenzioso concernente una separazione giudiziale dei coniugi con reciproche richieste di addebito che ha pregevolmente evidenziato, con riguardo allo stato di alcolismo della moglie, che “non solo non è possibile obbligare nessuno a sottoporsi a trattamento sanitario, ma se  (il marito n.d.r.) era già a conoscenza dello stato di salute della moglie e, nonostante ciò, l’ha sposata, le difficoltà successive non possono essere poste a fondamento della pronuncia di addebito” e ciò non senza rimarcare come detta massima tragga linfa dal richiamo agli obblighi di assistenza e comprensione verso l’altro coniuge in caso di malattia.

La pronuncia è particolarmente interessante poiché se da un lato è senz’altro condivisibile il fatto che la malattia che affligga il coniuge non possa configurare violazione degli obblighi nascenti dall’unione coniugale ex art. 143 c.c. v’è da chiedersi se la recalcitranza del coniuge nell’affrontare un adeguato piano terapeutico non possa, di contro, vulnerare il diritto dell’altro coniuge a che il consorte si adoperi fattivamente al fine di preservare o, ancor meglio, ripristinare quell’equilibrio famigliare cui mira il legislatore.

Peverelli Nicola

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