Nel processo amministrativo trova piena applicazione l’art.116 c.p.c. in materia di valutazione delle prove

Scarica PDF Stampa

La seguente decisione viene segnalata in quanto offre un excursus giurisprudenziale in materia di applicazione al processo amministrativo dell’art.116 del c.p.c., in tema di valutazione delle prove da parte del Giudice.

In particolare, la sentenza afferma che il comportamento processuale dell’Amministrazione resistente, che si sottragga all’onere di cooperazione leale e fattiva con il Giudice, in ordine all’acquisizione del materiale probatorio in suo possesso o da essa facilmente acquisibile, è valutabile ai sensi dell’art. 116 c.p.c., comma 2, come ammissione dei fatti dedotti dal ricorrente, qualora tali conclusioni non siano in contrasto con altri fatti rilevabili dagli atti di causa [ Avv. Iride Pagano].

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda); Presidente Luigi Antonio Esposito; Relatore Cons. G .Sabbato.

SENTENZA n° 24 del 9 gennaio 2014

sul ricorso, proposto da:
****, rappresentato e difeso, come da mandato a margine del ricorso, dall’avv. ****;

contro

Comune di Cervinara, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

a) dell’ordinanza di demolizione n. 56 emessa in data 22/10/2012 e notificata il 29/10/2012, del vano scala “realizzato in difformità del Permesso di costruire n. 15 del 27/12/2011 ed in dispregio delle norme indicata in premessa…”;

b) di ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso, precedente, collegato e/o consequenziale ancorché non conosciuto ma comunque lesivo degli interessi del ricorrente.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 novembre 2013 il dott. Giovanni Sabbato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 27 dicembre 2012 e ritualmente depositato il 18 gennaio 2013, il sig. *** impugna il provvedimento, meglio distinto in epigrafe, con il quale il Comune di Cervinara ha ordinato la demolizione di opere edilizie, assumendone l’abusività, site in Via Variante e consistenti in vano scala di dimensioni diverse da quella assentite (mt. 4,50 x 4,10 in luogo di mt. 4,50 x 3,90) e ad una distanza dalla strada provinciale “di circa 15,80 e non m. 20,10 così come riportato nei grafici autorizzati”. Il ricorrente, dopo aver evidenziato in punto di fatto che il vano scala è stato autorizzato in virtù del permesso di costruire n. 15 del 27/12/2011 a servizio di un fabbricato la cui ricostruzione era assentita dal medesimo titolo edilizio, solleva, sotto distinti e concorrenti profili, i vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere, lamentando quanto segue: 1) eccesso di potere per difetto di motivazione stante la non verificabilità della norma violata in materia di rispetto delle distanze delle costruzioni dalle strade e conseguente impossibilità di verifica circa la logicità, ragionevolezza e coerenza del provvedimento; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del Regolamento al Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992 n. 285) in combinato disposto con il D.M. 1/04/1968 n. 1404. Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’atto impugnato.

Il Comune di Cervinara, ancorché ritualmente intimato, non si costituisce in giudizio.

Alla Camera di Consiglio del 16 maggio 2013, dopo che l’Amministrazione ha lasciato inadempiuto un precedente ordine istruttorio, la domanda di sospensiva è accolta.

Alla pubblica udienza del 28 novembre 2013, sulle conclusioni delle parti costituite, il ricorso è trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Va evidenziato che l’ordine istruttorio impartito dal Collegio, al fine di “acquisire relazione dell’intimato Comune sui fatti di causa alla luce delle doglianze formulate in ricorso e nell’allegata perizia tecnica”, è rimasto inadempiuto nonostante sia stato correttamente notificato all’Ente in data 11 febbraio 2013.

Infatti, come da orientamento della stessa Sezione (sentenza n. 1745/2013 del 5 agosto 2013) il comportamento processuale dell’Amministrazione non può non assumere rilievo, ai fini della decisione della causa, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c., in quanto la giurisprudenza ha più volte confermato la piena applicabilità di detta disposizione in seno al processo amministrativo, come si desume dalle seguenti pronunce:

– il comportamento processuale dell’amministrazione, che, sottraendosi all’onere di cooperazione leale e fattivo con il giudice in ordine all’acquisizione del materiale probatorio in suo possesso o da essa facilmente acquisibile è valutabile ai sensi dell’art. 116 c.p.c., comma 2, come ammissione dei fatti dedotti a sostegno del ricorso, ove tali conclusioni non siano in contrasto con altri fatti rilevabili dagli atti di causa (Consiglio Stato, sez. IV, 4 maggio 2005, n. 2141);

– il comportamento processuale dell’amministrazione che, sottraendosi all’onere di cooperazione con il g.a., omette ingiustificatamente di depositare atti che da questi sono stati espressamente richiesti ai fini della decisione della causa è valutabile, ai sensi dell’art. 116 comma 2 c.p.c., come ammissione dei fatti dedotti a sostegno del ricorso, ove le conclusioni non siano in contrasto con altri fatti rilevabili dagli atti di causa (tra tante, Consiglio Stato, sez. IV, 22 marzo 2005, n. 1206);

– la p.a. è tenuta a cooperare fattivamente e con lealtà all’acquisizione al giudizio del materiale probatorio in suo possesso o comunque da essa agevolmente acquisibile; è pertanto possibile per il giudice amministrativo valutare, a norma dell’art. 116 c.p.c., il mancato adempimento a richieste istruttorie, privo di giustificazione, come ammissione dei fatti dedotti a sostegno del ricorso, ove tale conclusione non si ponga in contrasto con altri fatti rilevabili dagli atti di causa (Consiglio Stato, sez. VI, 21 maggio 2001, n. 2784);

– in presenza di un’istruttoria disposta e non adempiuta dalla p.a., il giudice amministrativo, in applicazione della regola di giudizio ex art. 116, c.p.c., può dare per provati i fatti affermati dal ricorrente, ove tale conclusione non si ponga in contrasto con altri fatti rilevabili dagli atti di causa (Consiglio Stato, sez. V, 2 aprile 2001, n. 1900);

– l’amministrazione è tenuta a cooperare fattivamente e con lealtà all’acquisizione del materiale probatorio in suo possesso e legittimamente il giudice, a norma dell’art. 116 c.p.c., può valutare il mancato adempimento a richieste istruttorie, privo di ogni giustificazione, come ammissione dei fatti dedotti a sostegno di ricorso ove tale conclusione non si ponga in contrasto con altri fatti rilevabili dagli atti di causa (Consiglio Stato, sez. IV, 19 marzo 2001, n. 1619).

Ritiene il Collegio, in conclusione, che va riconosciuta come rispondente al vero la circostanza evidenziata in ricorso della perfetta corrispondenza dell’area di sedime del fabbricato rispetto al preesistente, cosicché deve escludersi la difformità sanzionata con l’atto impugnato, che pertanto è illegittimo e va annullato.

Le spese di giudizio vanno poste a carico dell’intimata amministrazione secondo la regola della soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 135/2013, come in epigrafe proposto da ***, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Condanna il Comune di Cervinara al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente nel complessivo importo di € 1000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e alla refusione del contributo unificato se pagato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Avv. Iride Pagano

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento