Negato ad un rapporto convenzionale il riconoscimento di un rapporto di pubblico impiego in assenza di precise regole formali

Redazione 04/12/12
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Lilla Laperuta

In materia di riconoscimento del rapporto di pubblico impiego, con specifico riferimento al comparto sanitario, la sezione terza del Consiglio di Stato, sentenza n. 6155 del 30 novembre 2012, ha ribadito il proprio precedente orientamento secondo cui la presenza di alcuni tratti caratterizzanti propri del lavoro subordinato non è sufficiente a trasformare il rapporto convenzionale in rapporto di pubblico impiego. E ciò in ragione della complessità del predeterminato assetto organizzativo del sistema sanitario, motivo per cui nella parasubordinazione è implicita la presenza di alcuni degli elementi che connotano il rapporto di lavoro subordinato, come l’inserimento funzionale nell’organizzazione dell’ente, l’osservanza di vincoli di orario e la predeterminazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni, trattandosi di elementi strettamente funzionali al detto assetto organizzativo. Se poi il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa dovesse protrarsi per anni, è normale che i tratti distintivi rispetto al lavoro subordinato si attenuino, tuttavia, di per sé, questo non rappresenta la determinante per negare ai rapporti in parola la natura non subordinata..

Con tale argomentazione, nella fattispecie, è stato respinto il ricorso per la riforma emessa dal giudice di merito concernente il riconoscimento del rapporto di impiego avanzato dalla ricorrente alla quale l’Asl aveva conferito l’incarico in via convenzionale di psicologo per 18 ore settimanali, con decorrenza 18 febbraio 1985, elevate a 36 a partire dal 1988. L’incarico era stato successivamente confermato annualmente con apposite delibere fino al riconoscimento. con altra apposita delibera, del servizio svolto in regime convenzionale senza soluzione di continuità a decorrere dal 7 genanio1985. A nulla sono valse le ragioni prospettate dalla ricorrente. L’orientamento di chiusura è stato quello dell’inammissibilità dell’instaurazione del rapporto di pubblico impiego in via di mero “fatto”, essendo imperative le norme che prescrivono l’osservanza di specifiche regole formali per l’assunzione dei pubblici impiegati.

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