Mezzo d’impugnazione diverso dal prescritto: ruolo del Giudice

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Effetti della scelta di un mezzo di impugnazione diverso da quello prescritto dalla legge: il ruolo del Giudice. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l’Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale: Formulario annotato del processo penale dopo la Riforma Cartabia.

Corte di Cassazione -sez. VI pen.- sentenza n. 7026 del 23-01-2024

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Indice

1. La questione: scelta del mezzo d’impugnazione


Il Tribunale di Genova dichiarava inammissibile una richiesta di riesame proposta dalla terza interessata avverso un provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città, di esecuzione del certificato di confisca sull’immobile di proprietà ai sensi dell’art. 14 del Reg. Ue n. 1805 del 2018.
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il proprietario del predetto immobile. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l’Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale: Formulario annotato del processo penale dopo la Riforma Cartabia.

FORMATO CARTACEO

Formulario Annotato del Processo Penale

Il presente formulario, aggiornato al D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (cd. correttivo Cartabia), rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l’Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale, contestualizzati con il relativo quadro normativo di riferimento e corredati dalle più significative pronunce della Corte di Cassazione, oltre che dai più opportuni suggerimenti per una loro migliore redazione.La struttura del volume, divisa per sezioni seguendo sostanzialmente l’impianto del codice di procedura penale, consente la rapida individuazione degli atti correlati alle diverse fasi processuali: Giurisdizione e competenza – Giudice – Pubblico ministero – Parte civile – Responsabile civile – Civilmente obbligato – Persona offesa – Enti e associazioni – Difensore – Gli atti – Le notificazioni – Le prove – Misure cautelari personali – Riparazione per ingiusta detenzione – Misure cautelari reali – Arresto in flagranza e fermo – Indagini difensive e investigazioni difensive – Incidente probatorio – Chiusura delle indagini – Udienza preliminare – Procedimenti speciali – Giudizio – Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica – Appello – Ricorso per cassazione – Revisione – Riparazione per errore giudiziario – Esecuzione – Rapporti giurisdizionali con le autorità straniere.Specifiche sezioni, infine, sono state dedicate al Patrocinio a spese dello stato, alle Misure cautelari nei confronti degli enti (D.Lgs. n. 231 del 2001) ed al Processo penale davanti al Giudice di pace (D.Lgs. n. 274 del 2000).L’opera è corredata da un’utilissima appendice, contenente schemi riepilogativi e riferimenti normativi in grado di rendere maggiormente agevole l’attività del legale.Valerio de GioiaConsigliere della Corte di Appello di Roma.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma.

Valerio De Gioia, Paolo Emilio De Simone | Maggioli Editore 2024

2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso suesposto, pur a fronte del fatto che il ricorrente aveva richiamato erroneamente, quale norma violata, l’art. 28 del d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108 (Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale) poiché codesto precetto normativo regola il ricorso avverso il sequestro probatorio nella disciplina dell’ordine europeo di indagine, considerava, tuttavia, come siffatto error in procedendo non comportasse l’inammissibilità del ricorso, in quanto doveva trovare applicazione la generale conversione, sancita dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. dell’impugnazione, proposta con mezzo diverso da quello prescritto (ex plurimis: Sez. 1, n. 6618 del 28/01/2010; Sez. 1, n. 5630 del 20/01/2009).
Difatti, per gli Ermellini, in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento nonché l’esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e, quindi, trasmettere gli atti al giudice competente, non essendo, invece tenuto, ai fini di valutare l’ammissibilità dell’impugnazione, ad esaminare l’atto per accertare se la parte impugnante abbia voluto effettivamente esperire il mezzo di gravame non consentito dalla legge (ex plurimis: Sez. 3, n. 40381 del 17/05/2019; Sez. 6, n. 38253 del 05/06/2018, fattispecie in cui il tribunale del riesame, adito con appello del pubblico ministero avverso un’ordinanza reiettiva di istanza cautelare personale e reale, rigettava il gravame personale e, con riguardo a quello reale, disponeva la trasmissione degli atti al tribunale competente a decidere ex art. 322-bis cod. proc. pen.).

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse specialmente nella parte in cui è ivi chiarito cosa è tenuto a fare il giudice allorquando un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto.
Infatti, si afferma in tale decisione, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che, in una situazione di questo genere, il giudice, che riceve l’atto, deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento nonché l’esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e, quindi, trasmettere gli atti al giudice competente, non essendo, invece tenuto, ai fini di valutare l’ammissibilità dell’impugnazione, ad esaminare l’atto per accertare se la parte impugnante abbia voluto effettivamente esperire il mezzo di gravame non consentito dalla legge.
In tale caso, pertanto, non è configurabile alcuna inammissibilità.

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