La revocazione
Da ciò ne deriva, quale logica conseguenza, limpossibilità di proporre, avverso le sentenze del giudice di prime cure, la revocazione ordinaria, per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dellart. 395 c.p.c. Ciò in considerazione del fatto che tale mezzo di impugnazione è utilizzabile solo in pendenza dei termini previsti per lappello che, come accennato, prevale rispetto al ricorso per revocazione. La revocazione delle sentenze di primo grado è, quindi, possibile, unicamente, a seguito del passaggio in giudicato delle medesime e in relazione ai motivi individuati ai nn. 1, 2, 3 e 6 dellart. 395 c.p.c.
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Il Giudizio di Revocazione nel Processo Tributario
Diversamente, contro le sentenze emesse dalla Commissione tributaria regionale, la parte soccombente ha la possibilità di esperire sia il ricorso per cassazione che il ricorso per revocazione (ordinaria o straordinaria). In pendenza dei relativi termini per limpugnativa è, infatti, possibile elevare, avverso la medesima sentenza, contemporaneamente o alternativamente, entrambi i rimedi, sulla base dei motivi diversi e specifici che caratterizzano ciascun mezzo di impugnazione. A ben vedere, infatti, sia il ricorso per cassazione che quello per revocazione, sono mezzi di impugnazione della sentenza a critica vincolata, esperibili solo nelle ipotesi tassativamente previste dalle norme di legge. La revocazione, in effetti, può essere utilizzata per eccepire i vizi attinenti al merito della controversia, mentre il ricorso per cassazione involge questioni relative alla violazione o falsa applicazione di norme processuali o sostanziali (i.e., error in procedendo ed error in iudicando). I rispettivi motivi, dunque, si pongono in un rapporto di complementarità e concorrenza (c.d. rapporto di non interferenza) e non già di continenza, come nel caso dellappello.
Il rapporto con gli altri mezzi di impugnazione
Per quanto riguarda, invece, il coordinamento tra i due mezzi di impugnazione, occorre precisare che, nonostante il carattere pregiudiziale del giudizio revocatorio, rispetto a quello per cassazione, la proposizione dellazione di revocazione non comporta, sic et simpliciter, la sospensione dei termini per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza o del relativo procedimento (cfr., art. 398, comma 4, c.p.c.).
Il giudice davanti a cui è proposta la revocazione può, però, su istanza di parte, disporre la sospensione delluno o dellaltro termine fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata lazione proposta.
Peraltro, è ormai consolidato lorientamento giurisprudenziale che tende a riconoscere alla notifica del ricorso per revocazione, contro la sentenza emessa dal giudice di seconde cure, leffetto di far decorrere il termine breve di sessanta giorni per la proposizione del ricorso dinanzi alla Suprema Corte (Pasquale Formica e Liliana Peruzzu, GIUDIZIO DI REVOCAZIONE: MAGGIORI CERTEZZE E UNIFORMITÀ DI TUTELA, Il fisco, 2/2016, p. 132).
di Maurizio Villani e Iolanda Pansardi
IL GIUDIZIO DI REVOCAZIONE NEL PROCESSO TRIBUTARIO
MAURIZIO VILLANI, IOLANDA PANSARDI, 2017, Maggioli Editore
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