In tema di impugnazione di misure cautelari personali, quando l’omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame determina la nullità del provvedimento.
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Indice
1. La questione: omessa valutazione memoria difensiva
Il Tribunale del riesame di Chieti rigettava un riesame proposto avverso un provvedimento emesso dal GIP di Chieti con cui si disponeva la convalida del sequestro preventivo operato in via di urgenza dalla polizia giudiziaria procedente e contestualmente il sequestro preventivo di un camion di proprietà di una persona indagata per il reato di cui all’articolo 256, commi 1 e 2, d.lgs. 152/2006, fermo restando che il sequestro de quo veniva disposto sia a fini impeditivi (art. 321, comma 1, cod. proc. pen.) che a fini di successiva confisca (art. 321, comma 2, cod. proc. pen.).
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva la nullità dell’ordinanza per omessa valutazione da parte del Tribunale del riesame degli scritti defensionali depositati.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il motivo suesposto era reputato infondato.
In particolare, gli Ermellini – dopo avere fatto presente che (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020), l’omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive e che, in tema di ricorso per cassazione, l’omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, non sussistendo un’omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata (Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020) – osservavano che (Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022), in tema di impugnazione di misure cautelari personali, l’omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame determina la nullità del provvedimento «nel solo caso in cui siano in essa articolate specifiche deduzioni che non si limitino ad approfondire argomenti a fondamento di quelle già prospettate ex art. 309, comma 6, cod. proc. pen., ma contengano autonome e inedite censure del provvedimento impugnato, che rivestano carattere di decisività».
Infatti, proprio alla luce di tale quadro ermeneutico, i giudici di piazza Cavour ritenevano come, nel caso di specie, il ricorrente avesse allegato al ricorso il solo atto con cui aveva proposto riesame, le cui censure sono state oggetto di puntuale valutazione da parte dei giudici di merito, senza indicare quali ulteriori produzioni avesse effettuato, quale oggetto avessero ovvero quali temi nuovi e diversi, aventi efficacia decisiva, avessero introdotto, in tal modo destinando il motivo di ricorso all’inammissibilità per genericità.
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando, in tema di impugnazione di misure cautelari personali, l’omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame determina la nullità del provvedimento.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che, in tema di impugnazione di misure cautelari personali, l’omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame determina la nullità del provvedimento nel solo caso in cui siano in essa articolate specifiche deduzioni che non si limitino ad approfondire argomenti a fondamento di quelle già prospettate ex art. 309, comma 6, cod. proc. pen. (ossia quelle dedotte nella richiesta di riesame), ma contengano autonome e inedite censure del provvedimento impugnato, che rivestano carattere di decisività.
E’ dunque consigliabile, perlomeno alla stregua di questo approdo ermeneutico, ove si depositi una memoria difensiva dopo avere impugnato una misura cautelare, addurre autonome e nuove censure del provvedimento impugnato rispetto a quelle già prospettate nella richiesta di riesame, che devono avere il carattere della decisività ai fini della riforma del provvedimento impugnato.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.
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