Mediazione obbligatoria: CNF ed OUA plaudono alla sentenza della Corte costituzionale che conferma l’illegittimità in varie sedi denunciata dall’Avvocatura

Redazione 10/12/12
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Anna Costagliola

Con la sentenza n. 272/2012, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. 28/2012 nella parte in cui ha reso la mediazione obbligatoria in un ampio ventaglio di materie, la Consulta ha esplicitato le motivazioni della propria decisione già anticipata con un comunicato stampa dello scorso 24 ottobre. Secondo la Corte, la delega conferita al Governo dall’art. 60 della L. 18 giugno 2009, n. 69 non consentiva a quest’ultimo di attribuire alla mediazione il carattere dell’obbligatorietà in relazione ad intere materie. Ciò ha comportato l’abrogazione non solo dell’art. 5, co. 1, del DLgs. 28/2010, per violazione degli artt. 76 e 77 Cost., ma anche, in via consequenziale, di numerose altre disposizioni dello stesso provvedimento, limitatamente alle parti caratterizzate dal richiamo all’obbligatorietà della mediazione.

Per il Consiglio Nazionale Forense (CNF), la sentenza della Consulta rende piena giustizia alle ragioni fatte valere dall’Avvocatura, che ha denunciato sin da subito come ingiustificata e arbitraria la scelta operata dal legislatore delegato. Le motivazioni addotte dalla Consulta per spiegare l’eccesso di delega e dunque la violazione degli articoli 76 e 77 della Costituzione fanno chiarezza anche dei rapporti tra normativa nazionale e legislazione europea. La Consulta ha chiarito infatti che l’Unione europea non ha affatto imposto tale scelta; la legislazione comunitaria è «neutra», disciplina le modalità con le quali il procedimento può essere strutturato, ma non impone e neppure consiglia l’adozione del modello obbligatorio, rimettendo agli Stati membri l’individuazione di quello più idoneo, a patto che sia sempre garantito l’accesso alla giustizia. La Corte ha tenuto conto sia della direttiva 2008/52, che delle Risoluzioni del Parlamento Ue che della giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità europea.

Né la scelta della obbligatorietà può ritenersi ascrivibile alla discrezionalità che entro certi limiti spetta al legislatore delegato. Il carattere obbligatorio, date la sue conseguenze, avrebbe dovuto trovare ancoraggio necessario nella legge delega, che sul punto invece è stata silente.

Anche per l’Organismo Unitario dell’Avvocatura (OUA) la sentenza della Corte conferma il chiaro profilo di illegittimità per eccesso di delega del sistema di mediazione introdotto nel nostro Paese (unico nel panorama europeo), già più volte denunciato dall’Avvocatura. Quest’ultima, peraltro, aveva rilevato altresì come la media-conciliazione era stata varata senza i necessari requisiti di qualità, sia per la formazione dei mediatori, sia per l’assenza di regole chiare che definissero i conflitti di interesse delle Camere di conciliazione, nonché per gli eccessivi costi per il cittadino. Un meccanismo, quello introdotto dal D.Lgs. 28/2010, congegnato in modo da comprimere la possibilità di accedere al sistema giustizia. Anche la Commissione europea aveva avanzato, in un parere inviato alla Corte di Giustizia europea, una decisa critica al combinato disposto tra obbligatorietà e onerosità per i cittadini, come evidente limitazione del diritto di ricorrere alla macchina giudiziaria.

Alla luce della sentenza della Consulta, si auspica, pertanto, da parte dell’Avvocatura che si apra una fase nuova, basata sul dialogo e sulla condivisione, la quale miri ad implementare sistemi seri di mediazione, con chiari elementi di qualità e di garanzia per cittadini, senza obbligatorietà e costi eccessivi. D’altra parte, la declaratoria di illegittimità travolge ampie parti della disciplina, sulla quale occorrerà rimettere mano con il necessario confronto con l’Avvocatura, favorevole a sistemi di risoluzione alternativa delle controversie che facilitino l’accesso alla giustizia dei cittadini e non lo rendano ancora più difficile e oneroso.

 

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