Mantenimento revocato al figlio che non accetta il lavoro

Redazione 04/04/13
Scarica PDF Stampa

Lucia Nacciarone

Con l’ordinanza n. 7970 del 2 aprile 2013 i giudici di Cassazione hanno reso definitive le statuizione del tribunale di merito, respingendo il ricorso di una donna 37enne che si era vista negare il mantenimento stabilito in sede di divorzio a carico del padre ed in favore suo.

Era stato infatti deciso che l’uomo dovesse versare un assegno in favore dell’ex moglie ed uno per la figlia; tuttavia, poiché quest’ultima era diventata adulta, il padre aveva chiesto la revoca del contributo.

Infatti la donna, ormai 37enne, aveva studiato ed in seguito aveva rifiutato il lavoro in quanto non consono alle sue aspirazioni.

Sul punto i giudici di legittimità, in controtendenza rispetto alla giurisprudenza consolidata che vuole il mantenimento anche per i figli adulti fino a quando non abbiano trovato il lavoro sperato, così sentenzia: «ai fini dell’esonero dell’assegno per il figlio maggiorenne, è necessario che il mancato svolgimento di attività lavorativa dipenda da inerzia o da rifiuto ingiustificato».

Nella specie gli ermellini hanno ipotizzato che la donna, per il suo livello di istruzione, avesse ricevuto offerte di lavoro, benché non pienamente rispondenti alle sue aspirazioni, e le avesse rifiutate.

Visto il rifiuto ingiustificato, al padre è stato revocato l’obbligo del mantenimento.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento