Magistrato di sorveglianza di Alessandria, ordinanza 30 novembre 2013

Redazione 12/12/13
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L’effetto estintivo della pena detentiva conseguente all’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale non costituisce un’estinzione in senso proprio perché deriva da una particolare modalità di esecuzione della pena stessa. A tale effetto estintivo, pertanto, non si ricollega l’inapplicabilità delle misure di sicurezza prevista dall’art. 210, comma 2, c.p. (Cod. pen., art. 210; l. 26 luglio 1975, n. 354, norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale, art. 47).

 

In presenza di una causa ostativa all’esecuzione della misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato [nella fattispecie in quanto convivente con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana: art. 19, comma 2, lettera c), d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286] e nell’attualità della sua pericolosità sociale, può procedersi alla sostituzione di quella misura di sicurezza con altra adeguata alla particolare situazione del condannato (nella fattispecie con la libertà vigilata) (Cod. pen., artt. 215, 228, 229, 235; cod. proc. pen., art. 679; l. 26 luglio 1975, n. 354, norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale, art. 69; d.p.r. 9 settembre 1990, n. 309, testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, art. 86; d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, artt. 15, 19).

 

 

  1. 2013 / 3089 SIUS (R.P.M.S.)

N. 2013 / Ordinanza

 

UFFICIO DI SORVEGLIANZA

per le circoscrizioni dei Tribunali di Alessandria, Tortona e Acqui Terme

 

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

all’esito dell’udienza del 30 novembre 2013 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di sorveglianza relativo all’esame della pericolosità sociale per applicazione della misura di sicurezza della espulsione dal territorio dello Stato nei confronti di G. C., nato il XX.XX.XX a XXXX (Albania) – domiciliato a Novi Ligure, Via XXXX (difeso dall’Avv. ******************* quale sostituto processuale Avv. **************** di Alessandria – di fiducia) in relazione alla misura di sicurezza di cui alla sentenza emessa in data 1.7.10 dalla Corte di Appello di Milano (in parziale riforma della sentenza in data 5.11.09 del GIP Tribunale di Milano).

FATTO E DIRITTO

1. – A seguito di sentenza in data 1° luglio 2010 della Corte di Appello di Milano (che riformava parzialmente quella emessa il 5 novembre 2009 dal GIP del Tribunale di Milano e che, a sua volta, è stata annullata senza rinvio quoad poenam dalla Corte di Cassazione il 18 maggio 2011), G. C. è stato condannato alla pena di anni 5, mesi 4 di reclusione ed euro 40.000,00 di multa perchè colpevole del reato di concorso in detenzione a fini di spaccio di kg. 56 di eroina, di kg. 1 di cocaina e di kg. 168 di sostanza da taglio con l’aggravante ex art. 80, comma 2, DPR 309/1990 e con la recidiva (aggravanti dichiarate equivalenti alle attenuanti generiche): fatto accertato in Milano il 29 aprile 2009.

Dalla lettura della relativa motivazione si evince che:

  • le indagini erano state avviate da una fonte confidenziale, la quale aveva informato che un tale ****** di nazionalità bulgara occultava presso il proprio appartamento stupefacenti per conto di trafficanti albanesi;

  • tali indagini avevano portato ad una perquisizione del predetto appartamento, dove era stato trovato il G. ed un altro suo connazionale e dove era stato sequestrato lo stupefacente di cui al capo di imputazione ed altro strumentario “tale da evidenziare che nell’appartamento era attrezzato un vero e proprio laboratorio atto al taglio ed al confezionamento della droga”;

  • la perquisizione era stata estesa all’abitazione personale del G., dove erano stati trovati 34.000,00 euro ed una prenotazione aerea per la tratta Vienna-Milano intestata ad altro imputato.

Con la stessa sentenza veniva disposta l’espulsione del predetto dal territorio dello Stato ex art. 86 DPR 309/1990.

Il G. ha un altro precedente per fatti specifici commessi a Milano il 10 giugno 1998, per il quale è stato condannato ad anni 4 di reclusione (pena espiata dal 10 giugno 1998 all’11 dicembre 2001).

L’esecuzione della pena è iniziata il 29 aprile 2009 (con l’arresto nella flagranza del reato predetto).

Con ordinanza in data 6 marzo 2012 il Tribunale di Sorveglianza di Milano concedeva al detenuto la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, dando atto che:

  • la precedente condanna era ricollegabile alla tossicodipendenza del soggetto, il cui problema “è forse sottovalutato e ritenuto dal soggetto (che ha dichiarato di non aver bisogno di aiuti all’esterno o di essere supportato dal SERT) superficialmente superato”;

  • la relazione di sintesi, pur evidenziando la correttezza della condotta intramuraria e l’adesione alle attività trattamentali [consistite nella frequenza del corso per saldatori dal 19 aprile 2010 al 28 maggio 2010 (ergo: per 39 giorni) e dal 7 giugno 2010 nell’espletazione dell’attività lavorativa all’interno del laboratorio dell’obliterazione delle ricette farmaceutiche], dava parere contrario all’affidamento in prova per la mancanza di un’opportunità lavorativa, concludendo per la prosecuzione del trattamento intramurario in attesa dell’accertamento della persistenza della pericolosità sociale della persona ai fini dell’espulsione dal territorio dello Stato;

  • la detenzione domiciliare è inammissibile per il titolo di reato ricompreso nell’art. 4 bis O.P.” (ma nulla si dice a proposito del divieto posto anche in ordine all’affidamento in prova dall’art. 4 bis O.P. in correlazione con il comma 1 ter e con il comma 2 bis);

  • ad onta di quanto scritto nella relazione di sintesi, risultava “depositata dalla difesa una proposta di assunzione a tempo indeterminato per 40 ore settimanali da parte di tale R. P. F., ditta individuale nel settore edìle, opportunità che viene confermata dai CC. di Alessandria con nota del 9 febbraio 2012, da cui risulta che il citato soggetto è incensurato e privo di pregiudizi, titolare di ditta che non occupa altri dipendenti, che l’offerta è formulata sulla base di pregressa conoscenza”;

  • all’odierna udienza il condannato ha manifestato in aula la sua disponibilità a frequentare il SERT di riferimento”.

Si evidenzia sin d’ora l’inesattezza di quanto sta scritto nella predetta ordinanza e nella relazione di sintesi a proposito della correttezza della condotta intramuraria del soggetto. Lo stesso, invero, oltre ad essere stato diffidato il 9 dicembre 2010 durante la carcerazione presso la Casa di Reclusione di Milano-Opera, il 7 gennaio 2010 presso la Casa Circondariale “San Vittore” di Milano aveva avuto un rapporto disciplinare per avere aggredito un compagno di detenzione unitamente ad altri connazionali (di cui ne erano stati identificati altri 2): fatto sanzionato con 15 giorni di esclusione dalle attività in comune.

L’esecuzione della misura alternativa è iniziata il 10 marzo 2012 ed è terminata il 17 ottobre 2013.

Si è in attesa della fissazione dell’udienza per l’eventuale declaratoria dell’estinzione della pena ex art. 47, comma 12, O.P., in ordine alla quale questo Ufficio ha dato parere favorevole.

All’odierna udienza si deve procedere al riesame della pericolosità sociale del G. ai fini dell’esecuzione della suindicata misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato.

Dalla relazione dell’UEPE di Alessandria in data 23 novembre 2013 risulta che:

  • uniformandosi alle prescrizioni contenute nel provvedimento concessivo della misura alternativa, il condannato ha regolarmente frequentato il SERT di riferimento, che lo ha dimesso nel marzo 2013 per esito positivo del programma;

  • il medesimo continua a lavorare alle dipendenze della ditta “*********” ed è attualmente impegnato in un cantiere di Savona;

  • la famiglia, costituita dalla compagna cittadina italiana e da 3 figli minori cittadini italiani, rappresenta per il soggetto una risorsa significativa;

  • il 15 novembre 2013 il G. ha richiesto la concessione del permesso di soggiorno per motivi familiari.

La Questura di Alessandria, a sua volta, ha comunicato che il predetto risulta segnalato con un alias e che lo stesso è padre convivente di minori cittadini italiani.

I Carabinieri di Alessandria, da parte loro, hanno fatto presente che il soggetto ha rispettato le prescrizioni inerenti alla misura alternativa e che dagli atti dell’Ufficio non risultano frequentazioni controindicate.

La Questura di Milano, infine, il 26 ottobre 2013 ed il 14 ottobre 2013, oltre ai precedenti del G., ha comunicato che:

  • in data 8 maggio 2009 questo Commissariato aveva un incontro con un Ufficile del GOA Guardia di Finanza di Milano, dal quale si apprendeva che G. C. era ritenuto capo di un’organizzazione criminale, referente di tale ******** al momento colpito da ordine di custodia cautelare in carcere, che faceva pervenire in Italia, nella provincia di Milano, 100 kg. di eroina al mese”;

  • allo stato attuale non si è in possesso di elementi per poter confermare od escludere la sussistenza di collegamenti tra il predetto e la criminalità organizzata, considerato il suo stato detentivo”.

 

2. – La pericolosità sociale di G. C. non può considerarsi cessata.

Premesso, invero, che i sostegni familiari preesistevano già all’epoca della commissione dei reati di cui al titolo esecutivo (di guisa che essi sono “neutri” agli effetti de quibus), l’unico o comunque il principale dato “positivo” a favore del condannato è rappresentato dalla puntuale osservanza delle prescrizioni inerenti alla superiore misura alternativa alla detenzione concessagli dal Tribunale di Sorveglianza di Milano.

Anche tale dato “positivo”, tuttavia, rivela una ridotta valenza ai fini dell’odierna valutazione della pericolosità sociale del soggetto: e ciò, non solo per la durata (non certo lunga: 19 mesi) della misura alternativa suindicata, ma soprattutto perchè la stessa (a ben considerare ed absit iniuria verbis) è stata concessa in modo “forzato” e malgrado:

1) il parere contrario esternato dall’Equipe nella relazione di sintesi;

2) la pessima condotta tenuta dal detenuto presso la Casa Circondariale “San Vittore” di Milano;

3) l’assenza di benefici prodromici (permessi-premiali e/o lavoro all’esterno ex art. 21 O.P.) e, quindi, in violazione del principio di gradualità esistente in subiecta materia (cfr. Cass. pen., Sez. I, sentenza 6 marzo 2003, n. 15064, ******: “Ai fini dell’affidamento in prova al servizio sociale, i riferimenti alla gravità del reato commesso o ai precedenti penali e giudiziari del condannato o al comportamento da lui tenuto prima o dopo la custodia cautelare ben possono essere utilizzati come elementi che concorrono alla formazione del convincimento circa la praticabilità della misura alternativa. Ne consegue che il mantenimento di una condotta positiva, anche in ambiente libero, non è di per sé determinante, soprattutto ove la condanna in espiazione sia stata inflitta per reati di obiettiva gravità (nella specie, rapina aggravata e sequestro di persona) e sia inadeguato il periodo di carcerazione sofferto, ma deve essere valutato nell’ambito di un giudizio globale di tutti gli elementi emersi dalle indagini esperite e dalle informazioni assunte, che tenga anche conto della progressività e gradualità dei risultati del trattamento e, conseguentemente, dell’eventuale previa esperienza di permessi-premio”);

4) l’inesistenza delle condizioni per la concessione del beneficio (più “contenitivo”) della detenzione domiciliare, la quale (inesistenza), proprio in applicazione del predetto principio di gradualità avrebbe dovuto imporre un ben più approfondito esame circa la sussistenza di un effettivo avvio di un percorso di rieducazione da parte del condannato e circa l’effettiva progressione di tale percorso ad uno stadio tale da giustificare la concessione del più ampio dei benefici penitenziari.

A prescindere da ciò, poi, sta di fatto che a quell’unico dato “positivo” si contrappone una sequela di dati “negativi” univocamente sintomatici della permanenza della pericolosità sociale del soggetto, costituiti:

  • dalla sua condotta di vita precedente la carcerazione, la quale è stata caratterizzata esclusivamente dalla commissione di reati in materia di stupefacenti puniti assai “severamente”;

  • dalle modalità esecutive dei fatti accertati con il titolo esecutivo, le quali dimostrano la stretta contiguità de soggetto con organizzazioni dedite al traffico internazionale di stupefacenti;

  • dalla circostanza che la cessazione dell’attività delittuosa è conseguita non già ad una resipiscenza del condannato, ma al suo arresto in flagranza di reato;

  • dalla condotta processuale del G., il quale non ha fornito alcuno spunto investigativo per un eventuale approfondimento delle indagini (invero, le ammissioni rese in sede di giudizio abbreviato non possono essere valutate positivamente, considerato che gli imputati si sono limitati ad ammettere l’evidenza probatoria: come esattamente sta scritto nella sentenza emessa il 5 novembre 2009 dal GIP del Tribunale di Milano);

  • dalla condotta penitenziaria, che non sempre è stata regolare e che anzi il 7 gennaio 2010 ha determinato un rapporto per un fatto assai grave (aggressione di un altro detenuto compiuta insieme ad altri connazionali), il quale è stato punito con la più “pesante” delle sanzioni prevista dall’ordinamento penitenziario (15 giorni di esclusione dalle attività in comune).

Di fronte ad un quadro così fortemente “negativo”, pertanto, l’esito positivo di una misura alternativa eseguita per un periodo non certamente lungo (19 mesi) risulta assolutamente insufficiente a concretare quegli elementi sicuramente ed univocamente sintomatici di una completa cessazione della pericolosità sociale del condannato, in presenza dei quali (soltanto) può giustificarsi la revoca della misura di sicurezza (cfr. Cass. pen., Sez. I, 07/05/1993, Padovano, in Cass. Pen., 1994, 3000: “Il magistrato di sorveglianza nel disporre la libertà vigilata nei confronti di persona condannata alla quale sia stata comminata tale misura di sicurezza, è tenuto ad accertare la persistenza della pericolosità sociale riferita al momento dell’applicazione della misura. In tale situazione, la revoca anticipata di detta misura rimane esclusa, a norma 207 c.p. ‘se la persona ad essa sottoposta non ha cessato di essere socialmente pericolosa’: la puntuale osservanza di tale regola postula una sicura e positiva valutazione della cessazione della pericolosità per fatti sopravvenuti e concludenti, non consentendo il mero dubbio, al riguardo, il superamento – anche dopo l’intervento della Corte costituzionale – della prognosi già effettuata e l’anticipazione del riesame della pericolosità da effettuarsi a norma del successivo art. 208”).

 

3. – Si osserva adesso che un’eventuale declaratoria di estinzione della pena ex art. 47, comma 12, O.P. non avrebbe alcuna incidenza sull’applicabilità dell’odierna misura di sicurezza.

L’effetto estintivo della pena detentiva conseguente all’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale, invero, non costituisce un’estinzione in senso proprio perché deriva da una particolare modalità di esecuzione della pena stessa. A tale effetto estintivo, pertanto, non si ricollega l’inapplicabilità delle misure di sicurezza prevista dall’art. 210, comma 2, c.p., che presuppone invece un’estinzione della pena in senso stretto ex artt. 171 ss. c.p. (v. Cass. pen., Sez. I, 14 dicembre 2004, n. 762, P.M. in proc. *****************: “L’affidamento al servizio sociale è misura alternativa alla sola detenzione e pertanto l’esito positivo del periodo di prova comporta esclusivamente l’estinzione della pena detentiva e non invece …delle misure di sicurezza. Infatti l’estinzione della pena consegue in tal caso ad una forma di espiazione della pena con modalità alternative alla detenzione e non ha pertanto come effetto quella di impedire l’applicazione delle misure di sicurezza ai sensi dell’art. 210, comma 2, c.p.”; nello stesso senso v. Cass. pen., Sez. I, sentenza 6 maggio 2005, n. 23973, P.M. in proc. **********; Cass. pen., Sez. I, sentenza 25 marzo 2003, n. 17019, P.M. in proc. **********).

 

4. – Ostativo all’esecuzione dell’espulsione, nondimeno, è nella fattispecie il disposto dell’art. 19, comma 2, lettera c), d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, essendo il G. padre di minori cittadini italiani, con i quali convive (v. relazione dell’UEPE di Alessandria e comunicazione della Questura di Alessandria).

Malgrado l’esistenza di un minoritario orientamento contrario (Cass. pen., Sez. VI, sentenza 19 aprile 2010, n. 25150, *****), per vero, si ritiene condivisibile il prevalente e più recente indirizzo della Suprema Corte, in base al quale “la previsione secondo cui non è consentita l’espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge che siano di nazionalità italiana [art. 19, comma secondo, lett. c) del d. lgs. n. 286 del 1998] si applica a tutte le espulsioni giudiziali, ivi compresa l’espulsione dello straniero prevista per i reati in materia di sostanze stupefacenti” (così Cass. pen., Sez. III, sentenza 3 febbraio 2010, n. 18527, ***** ed altro; nello stesso senso Cass. pen., Sez. II, sentenza 18 gennaio 2011, n. 3607, Messaoud ed altri; Cass. pen., Sez. I, sentenza 28 aprile 2011, n. 22100, ************; Cass. pen., Sez. VI, sentenza 12 gennaio 2012, n. 3516, Farid).

 

5. – Attese (da un lato) la persistenza della pericolosità sociale del condannato e (dall’altro lato) l’impossibilità di eseguire la sua espulsione disposta il 1° luglio 2010 dalla suindicata sentenza della Corte di Appello di Milano, codesta misura di sicurezza può essere sostituita con altra adeguata alla personalità del G. ed al grado di intensità della sua attuale pericolosità ai sensi dell’art. 69, comma 4, **** (secondo cui il magistrato di sorveglianza “provvede … all’applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza”) e dell’art. 679, comma 1, c.p.p. (“Quando una misura di sicurezza diversa dalla confisca è stata, fuori dei casi previsti dall’art. 312, ordinata con sentenza, o deve essere ordinata successivamente, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, accerta se l’interessato è persona socialmente pericolosa e adotta i provvedimenti conseguenti”) [v. in tal senso Cass. pen., Sez. I, sentenza 2 marzo 2007, n. 11273, **** (nella cui motivazione si legge: “Potendo procedere in ogni momento al riesame della pericolosità del condannato, è evidente che” il magistrato di sorveglianza “possa disporre l’esecuzione della misura più adeguata alla sua personalità, traendo elementi di convincimento per la sostituzione o la revoca delle misure di sicurezza sulla base delle disposizioni degli artt. 133 e 203 c.p.”); nonché ancor più specificamente Cass. pen., Sez. VI, sentenza 28 aprile 2010, n. 20514, *********** (dalla cui motivazione si evince che, allorchè la misura di sicurezza dell’espulsione non possa essere eseguita per un divieto normativo in tal senso – in quel caso ex art. 19, comma 1, d. lgs. n. 286 del 1998 -, la stessa, persistendo la pericolosità sociale del condannato, può essere sostituita con altra “appropriata” in considerazione della particolare situazione del condannato: e ciò fino a quando non cessi la condizione ostativa); e soprattutto Corte cost., sentenza 18 luglio 2003, n. 253, e Corte cost., sentenza 29 novembre 2004, n. 367, secondo cui, mentre solo il legislatore può intraprendere la strada di un ripensamento del sistema delle misure di sicurezza, deve consentirsi al giudice di adottare, fra le misure che l’ordinamento prevede, quella che in concreto appaia idonea a soddisfare le esigenze di tutela della persona, da un lato, di controllo e contenimento della sua pericolosità sociale, dall’altro lato].

Orbene!

Nella fattispecie codesta misura di sicurezza (sostitutiva dell’espulsione ed adeguata alla personalità del G. ed al grado di intensità della sua attuale pericolosità) si individua nella libertà vigilata per la durata minima di anni 3.

P.Q.M.

DICHIARA attuale la pericolosità sociale di G. C.; DICHIARA che al momento (e sino a quando persisterà la sua convivenza con i figli cittadini italiani) non può essere eseguita la sua espulsione dal territorio dello Stato, disposta nei suoi confronti con la sentenza emessa il 1° luglio 2010 dalla Corte di Appello di Milano; SOSTITUISCE quest’ultima misura di sicurezza con quella della libertà vigilata per la durata minima di anni tre; IMPONE al predetto le seguenti

PRESCRIZIONI:

  1. l’obbligo di risiedere in Novi Ligure (AL), via XXXX n. XX;

  2. l’obbligo di presentarsi entro 48 ore dalla notificazione della presente ordinanza presso la Stazione dei Carabinieri di Novi Ligure per la sottoscrizione del verbale di sottoposizione agli obblighi;

  3. l’obbligo di comunicare immediatamente ogni variazione dell’indirizzo alle Forze dell’Ordine competenti per i controlli;

  4. il divieto di permanere fuori dalla propria abitazione dalle ore 22,30 alle ore 7,00, salvo autorizzazione per giustificati motivi da richiedere al Magistrato di Sorveglianza territorialmente competente;

  5. il divieto di allontanarsi dal Comune di residenza, salvo autorizzazione concessa di volta in volta dal Magistrato di Sorveglianza ed esclusivamente per documentati motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute;

  6. il divieto di frequentare sale da gioco, pregiudicati, tossicodipendenti o persone dal tenore di vita ingiustificato;

  7. l’obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore fissate compatibilmente con gli impegni di lavoro o di studio dell’interessato, presso le Forze dell’Ordine competenti per i controlli;

  8. il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi (anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia), nonché strumenti atti ad offendere (questi ultimi se non per giustificati motivi di lavoro previamente comunicati alle Forze dell’Ordine preposte ai controlli);

  9. la sospensione della patente di guida;

  10. il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai fini dell’espatrio, di ogni altro documento equipollente;

  11. il divieto di ubriacarsi e di assumere stupefacenti;

  12. l’obbligo di conservare, di portare sempre con sé e di esibirla ad ogni richiesta degli organi di polizia l’ordinanza contenente le prescrizioni e l’eventuale provvedimento di modifica;

  13. l’obbligo di prendere contatti con l’******** territorialmente competente al fine di favorire il suo reinserimento sociale;

  14. l’obbligo di mantenere buona condotta.

AVVERTE il sottoposto che ogni violazione delle prescrizioni imposte potrà dar luogo ad un aggravamento della misura.

DISPONE che le Forze dell’Ordine preposte ai controlli segnalino immediatamente al Magistrato di Sorveglianza territorialmente competente ogni violazione delle prescrizioni al fine di assumere i provvedimenti conseguenti.

MANDA all’******** competente di riferire ogni due mesi al Magistrato di Sorveglianza sull’andamento della misura.

Alessandria, 30 novembre 2013

Il Magistrato di Sorveglianza

Dr. ****************

 

Depositata in Cancelleria

Oggi 4.12.2013

Il Cancelliere

Redazione

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