Il risarcimento danni per la perdita di chance di mantenere il rapporto affettivo con il parente deceduto deve essere specificatamente richiesto. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. Ricostruzione dei fatti e responsabilità sanitaria contestata
Gli eredi di un paziente deceduto a seguito di un ricovero in una struttura sanitaria emiliana convenivano in giudizio detta struttura per chiedere il risarcimento dei danni subiti per la perdita del rapporto parentale, ritenendola responsabile del decesso del proprio congiunto.
In particolare, gli attori sostenevano che il proprio congiunto era stato ricoverato presso la struttura sanitaria convenuta con la diagnosi di un tumore cerebrale, al fine di potersi sottoporre ad un intervento al cranio per l’asportazione del tumore. All’ingresso presso l’ospedale, il paziente riferiva di avere una vertigine saltuaria e il personale infermieristico provvedeva a rilevare nella scheda personale il rischio cadute del paziente. Il giorno successivo il paziente veniva sottoposto all’intervento di rimozione del tumore e poi veniva ricoverato presso il reparto di anestesia e rianimazione dell’ospedale.
Due giorni dopo il ricovero, il paziente, nello scendere dal letto per recarsi in bagno durante la sera, cadeva a terra colpendo anche la testa.
Immediatamente dopo la caduta, il personale sanitario della convenuta richiedeva una tac urgente dalla quale emergeva un aumento del sangue all’interno del cranio del paziente già presente dopo l’intervento chirurgico cui era stato sottoposto due giorni prima.
Dopo qualche ora, il personale sanitario eseguiva una nuova tac di controllo, all’esito della quale il paziente veniva sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza per la rimozione dell’edema al cranio.
Dopo questo secondo intervento, il paziente restava in coma e successivamente le sue condizioni di salute peggioravano, fino a quando – poco meno di un mese dopo – il paziente decedeva.
Secondo gli attori la morte del proprio congiunto era dipesa dal comportamento negligente e impedito del personale della convenuta, il quale non aveva attuato tutti i siti necessari doni per prevenire il rischio cadute (omettendo di posizionare le sponde del letto del paziente), nonché aveva omesso la tempestiva esecuzione dell’intervento chirurgico di rimozione dell’ematoma subito dopo che era stata eseguita la prima tac successiva alla caduta del paziente. Infatti, secondo gli attori, un intervento tempestivo, allorquando ancora le condizioni neurologiche del paziente erano favorevoli, avrebbe evitato con elevata probabilità. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Manuale pratico operativo della responsabilità medica
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2. Distinzione tra perdita di chance e danno da morte: il quadro giuridico
Nel giudizio definito con la sentenza oggetto di commento, gli attori hanno formulato due tipologie di domande distinte.
In particolare, nel ricorso introduttivo gli attori hanno chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali che i medesimi hanno subito a causa della morte del loro congiunto (hanno cioè chiesto il risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale con il paziente deceduto). Mentre, nelle note conclusive del giudizio, gli attori hanno formulato in via subordinata una domanda di risarcimento del danno dai medesimi subito per la perdita di chance di mantenere il rapporto affettivo con il paziente deceduto.
Al fine di valutare le domande formulate dagli attori, il giudice ha evidenziato come la perdita di chance costituisce un evento dannoso differente dal mancato raggiungimento del risultato, che si sostanzia nella perdita delle possibilità di raggiungere il risultato sperato. Pertanto, la chance è un’entità patrimoniale autonoma, distinta dagli altri danni e giuridicamente ed economicamente suscettibile di una propria valutazione rispetto al danno configuratosi nel caso del mancato raggiungimento di un determinato risultato.
La perdita della chance se configura quindi un danno concreto ed attuale, che può essere risarcito in via equitativa se assistito dai caratteri dell’apprezzabilità, serietà e consistenza.
In tema di responsabilità medica, sussiste la perdita di chance di sopravvivenza nel caso in cui la condotta colpevole del sanitario ha avuto come conseguenza un evento di danno incerto: cioè nel caso in cui, in base alle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo, sussista una insanabile incertezza rispetto alla eventualità che il paziente potesse vivere per maggior tempo o con minori sofferenze.
Invece, nel caso in cui sussista la certezza del mancato risultato che doveva essere raggiunto attraverso la prestazione medica, non si potrà parlare di perdita di chance, bensì di un danno da perdita anticipata della vita, che è diverso e distinto dalla perdita di chance.
In altri termini, la perdita di chance di sopravvivenza non rappresenta una delle conseguenze pregiudizievoli dell’evento morte, ma si identifica essa stessa come un evento di danno differente ed ulteriore rispetto alla morte, che si sostanza nella mancata possibilità di sopravvivere o di vivere più a lungo.
In considerazione del fatto che si tratta di due distinte e autonome voce di danno (cioè la perdita di chance e la morte anticipata paziente), le due domande giudiziali volte a ottenere il risarcimento per il danno da perdita di chance di sopravvivenza e il risarcimento per il danno da perdita delle chance di godere del rapporto parentale paziente deceduto hanno un loro autonomo fondamento e conseguentemente un autonomo petitum processuale, rispetto alle domande volte a far valere il risarcimento del danno per la morte del paziente e il risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale.
In altri termini, il giudice ha evidenziato come la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale si fonda sull’evento morte del paziente determinato dalla condotta dell’agente. Pertanto tale domanda non può comprendere anche la domanda relativa al risarcimento del danno per la perdita di chance s’di continuare a godere del rapporto affettivo con il proprio parente, che invece si fonda sull’evento perdita di chance di sopravvivenza determinato dalla condotta dell’agente.
3. Decisione del Tribunale: inammissibilità e rigetto delle domande
Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto inammissibile la domanda risarcitoria per la perdita di chance di continuare a godere del rapporto parentale con il proprio congiunto, in quanto gli attori avevano detta domanda per la prima volta soltanto in sede di note conclusive e pertanto dopo lo spirare del termine previsto dalla legge. Secondo il giudice, infatti, detta domanda non può essere ritenuta ricompresa all’interno della domanda risarcitoria per la perdita del rapporto parentale (per le ragioni sopra esposte), né all’interno della generica domanda di risarcimento di tutti danni patiti in conseguenza della morte del paziente, proprio in quanto la perdita di chance di sopravvivenza non è una conseguenza dell’evento morte.
In altri termini, il giudice ha confermato che il risarcimento del danno da perdita di chance (e quindi anche quello di perdita delle finanze di mantenere il rapporto parentale) presuppone una specifica domanda e non può ritenersi incluso nella generica domanda di risarcimento di tutti i danni subiti.
A seguito della inammissibilità della suddetta domanda formulata dagli attori, il giudice ha esaminato la domanda di risarcimento del danno formulata dagli attori per la perdita del rapporto parentale, in quanto ritenuta legittimamente formulata con l’atto introduttivo del giudizio.
Tuttavia, il giudice ha ritenuto di rigettare la predetta domanda in quanto infondata.
In particolare, posto che la responsabilità della struttura sanitaria convenuta era ascrivibile nell’alveo del fatto illecito, gli attori avrebbero dovuto provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano e quindi anche il comportamento colposo della struttura sanitaria. Ma dall’istruttoria svolta in giudizio non è emersa alcuna responsabilità della convenuta nella causa azione della morte del paziente, in quanto il comportamento imprudente e imperito posto in essere dai sanitari a soltanto diminuito in maniera apprezzabile le chance di sopravvivenza del paziente. Infatti, secondo il c.t.u., i sanitari della convenuta, omettendo di intervenire chirurgicamente sul paziente già all’esito della prima tac, hanno ridotto le chance di sopravvivenza del paziente di una percentuale superiore al 50%.
Pertanto, il giudice ha ritenuto che la morte del paziente non è da imputarsi causalmente alla condotta della convenuta ed ha rigettato la relativa domanda risarcitoria.
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