Lucia Nacciarone
Con la sentenza n. 17247 del 10 ottobre 2012 i giudici di Cassazione hanno ritenuto legittima la sanzione del licenziamento irrogata nei confronti di un direttore amministrativo di una casa di cura il quale, invece di denunciare gli abusi sessuali ivi svoltisi, tace sulla vicenda omettendo di informare l’amministratore della società che gestisce la clinica.
Anzi, il direttore addirittura convoca una riunione che si risolve in sostanza in una sorte di minaccia nei confronti della lavoratrice vittima dell’abuso, ‘invitando’ la stessa a tacere.
Questi i fatti: la donna era stata più volte importunata da un collega, un tecnico di radiologia, durante i turni di notte, ed aveva denunciato l’accaduto.
Il manager, anziché sostenerla, aveva convocato la suddetta riunione, facendo partecipare anche il presunto molestatore, il capo del personale e il direttore sanitario, e lì la donna è stata minacciata affinchè tenesse segreto l’accaduto.
Ma l’amministratore della società, venuto lo stesso a sapere dell’episodio, proprio dalla vittima, decide di licenziare il direttore e dispone sanzioni disciplinari nei confronti degli altri partecipanti alla riunione.
I giudici, confermando la legittimità della sanzione espulsiva, sottolineano l’importanza nei rapporti di lavoro dell’intuitus fiduciae, irrimediabilmente compromesso dal comportamento del direttore che omette di informare il datore dell’accaduto: al contrario, sarebbe stato suo dovere, contrattualmente previsto, non tollerare situazioni del genere.
Il ricorso del direttore è stato perciò respinto.
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