Licenziamento disciplinare, la valutazione dell’immediatezza della contestazione costituisce giudizio di merito

Redazione 05/10/12
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Nel licenziamento per giusta causa, il principio dell’immediatezza della contestazione dell’addebito deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti sia molto laborioso e richieda uno spazio temporale maggiore. Lo ricorda la Corte di Cassazione nella sentenza 3 ottobre 2012, n. 16809. Né può, chiariscono, ancora, i giudici, nel caso in cui il licenziamento sia motivato dall’abuso di uno strumento di lavoro (tipico è l’esempio dell’uso scorretto del cellulare di servizio), ritorcersi a danno del datore di lavoro l’affidamento riposto nella correttezza del dipendente, o equipararsi alla conoscenza effettiva la mera possibilità di conoscenza dell’illecito, ovvero supporsi una tolleranza dell’azienda a prescindere dalla conoscenza che essa abbia degli abusi del dipendente.

In ogni caso, la valutazione della tempestività della contestazione costituisce giudizio di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato

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