L’ex coniuge disoccupato deve versare l’assegno di mantenimento?

Scarica PDF Stampa
Quando due coniugi decidono di separarsi quello tra i due che risulta essere economicamente più debole ha diritto di ricevere ogni mese un assegno di mantenimento, in modo che possa mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio.

Indipendentemente dal vincolo matrimoniale, padre e madre devono provvedere sempre al mantenimento dei figli, come succede quando il padre versa i soldi alla madre, in qualità di genitore affidatario.

Ci si chiede se possano valere le stesse regole anche per coloro che sono disoccupati, se anche loro debbano versare l’assegno di mantenimento.

A questo proposito la legge ha stabilito che “l’entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato”.

L’assegno deve essere proporzionato alla reale capacità economica del coniuge che lo deve versare.

     Indice

  1. Quando si deve versare l’assegno di mantenimento?
  2. L’assegno di mantenimento versato all’ex coniuge
  3. L’assegno di mantenimento versato ai figli
  4. Assegno di mantenimento ed ex coniuge disoccupato

1. Quando si deve versare l’assegno di mantenimento?

L’assegno di mantenimento dopo la separazione deve essere versato al coniuge privo di redditi adeguati e ai figli, anche se maggiorenni, che non siano  indipendenti dal lato economico.

2. L’assegno di mantenimento versato all’ex coniuge

Secondo l’articolo 156 del codice civile, il giudice stabilisce a favore del coniuge al quale non si possa addebitare la separazione il diritto di ricevere da parte dell’altro coniuge il necessario al suo mantenimento, se non disponga di redditi propri.

In relazione al mantenimento, ci sono dei presupposti fondamentali per il coniuge, vale a dire, che

non sia stata addebitata la separazione, perché l’addebito comporta la perdita del diritto al mantenimento e che il coniuge non sia indipendente dal lato economico.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione (Cass., sent. n. 12196/2017)  il mantenimento deve avere l’obiettivo di conservare il tenore di vita che si aveva durante il matrimonio, restando il dovere di assistenza materiale anche dopo la separazione.

Questo non vuol dire che il mantenimento sia un diritto che scatta in modo automatico nei confronti del coniuge più debole dal lato economico.

Secondo la Suprema Corte, il mantenimento alla moglie non spetta se la donna può trovare un lavoro per provvedere a sé stessa in modo autonomo.

Chi chiede il mantenimento deve dimostrare la disparità economica economico con l’ex coniuge e   la propria incapacità a mantenersi in modo autonomo.

Avrà di sicuro diritto a ricevere il mantenimento l’ex coniuge che non sia più in età lavorativa, avendo speso parte della sua vita per le esigenze della famiglia, mentre va negato all’ex coniuge giovane che sia in grado di trovare lavoro.


Potrebbero interessarti anche: 


3. L’assegno di mantenimento ai figli

Quando una coppia di genitori, anche non sposata, si separa, gli ex coniugi si devono mettere d’accordo per  l’affidamento e il mantenimento dei figli.

Secondo l’articolo 337 ter del codice civile, il giudice dopo essersi pronunciato sull’affidamento, fissa la misura e il modo con il quale ogni genitore deve contribuire al mantenimento dei figli.

Ognuno di loro deve provvedere al mantenimento dei figli in proporzione al reddito che possiede, prendendo in considerazione anche le esigenze dei figli, il tenore di vita goduto dagli stessi quando i genitori vivevano insieme, i tempi di permanenza presso ogni genitore, le risorse economiche dei due genitori.

Se il figlio viene dato in affidamento esclusivo alla madre, il padre dovrà versare un assegno di importo maggiore, considerando che la donna deve fare fronte alle diverse esigenze quotidiane dei figli.

Se l’affidamento è paritario, vale a dire, se i figli vivono in misura uguale con entrambi i genitori,  il giudice potrebbe anche esonerare i coniugi dal versare il mantenimento, oppure metterne uno esiguo a carico del genitore con il quale i figli passano meno tempo.

4. Assegno di mantenimento ed ex coniuge disoccupato

Il mantenimento nei confronti dell’ex coniuge e quello nei confronti dei figli deve essere proporzionato al reddito dell’obbligato.

A questo proposito, ci si chiede che cosa accade a coloro che non hanno un reddito e se anche loro lo devono versare.

Anche chi è disoccupato, se il giudice glielo ha imposto, deve pagare il mantenimento, perché si presume che una persona, anche se al momento sia priva di redditi, si possa sempre impegnare per trovare un lavoro.

Chi non vuole versare il mantenimento deve provare il proprio stato di nullatenenza e  l’impossibilità di trovare un lavoro.

Si legge nelle sentenze che in sede penale hanno condannato il genitore che non paga il mantenimento ai figli nonostante sia disoccupato. (Cass., sent. n. 39851/15, Cass., sent. n. 3426/2008).

La Suprema Corte di Cassazione, afferma che non ci si può sottrarre alla responsabilità penale senza una prova specifica dell’impossibilità oggettiva di provvedere al mantenimento.

Coloro che vorrebbero essere assolti dal reato devono dimostrare l’assoluta incapacità di adempiere ai doveri di carattere economico.

Secondo la Suprema Corte (Cass. sent. 29/01/2013 n. 7372) non basta neanche dimostrare lo stato di disoccupazione, essendo obbligo del soggetto tenuto a pagare il mantenimento fare il possibile per cercare un lavoro, risultando molto facile chiedere di essere sollevato dall’obbligo del mantenimento con la semplice iscrizione alle liste di collocamento.

Riassumendo, si può affermare che anche chi non possiede un reddito deve versare il mantenimento, se il giudice civile glielo ha imposto.

Con la finalità di evitare la condanna penale per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare l’imputato deve dimostrare l’impossibilità assoluta e oggettiva di reperire denaro e di svolgere un’attività lavorativa.

Si può sempre ricorrere al giudice civile per chiedere l’esonero dal mantenimento, se le condizioni economiche siano peggiorate senza rimedio e non permettano nessun tipo di erogazione nei confronti di ex coniuge e figli, sempre dimostrando l’impossibilità assoluta di trovare un’occupazione.

Volume consigliato

Manuale di separazione e divorzio

Giunto alla settima edizione, il volume è dedicato agli operatori del diritto che si occupano della tutela e della cura della famiglia e, in particolare, della prole e che, nella loro pratica professionale, si confrontano con situazioni complesse e con responsabilità gravose.Con questa opera si vuole offrire una risposta di pronta soluzione ai mille casi pratici che coinvolgono le famiglie in crisi che si rivolgono alla professionalità, all’esperienza e alla capacità degli operatori del diritto, in particolare all’avvocato dei minori e della famiglia.Per una trattazione più completa, il volume pone un’attenzione particolare anche alle condotte penalmente rilevanti che possono verificarsi nel contesto familiare, mantenendo al centro la tutela dei figli e dei soggetti deboli.Cristina CerraiAvvocato in Livorno, patrocinante in Cassazione, ha una formazione specifica nell’ambito del diritto di famiglia e dei minori. Ha ricoperto il ruolo di Coordinatore Nazionale dell’Osservatorio di Diritto di Famiglia e dei Minori della Giunta A.I.G.A. Attualmente, in qualità di Consigliera di Parità della Provincia di Livorno, è responsabile del centro di ascolto antiviolenza “Sportello VIS”.Stefania CiocchettiAvvocato in Bari.Patrizia La VecchiaAvvocato in Siracusa.Ivana Enrica PipponziAvvocato in Potenza.Emanuela VargiuAvvocato in Cagliari.

Cristina Cerrai, Stefania Ciocchetti, Patrizia La Vecchia, Ivana Enrica Pipponzi, Emanuela Vargiu | 2020 Maggioli Editore

48.00 €  45.60 €

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento